IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla
procedura  a  livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista   la   domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  per  la
registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana
Rossa  D.O.P.  di  Rotonda,  con  sede in Rotonda (Potenza), contrada
Piano   Incoronata,   intesa   ad  ottenere  la  registrazione  della
denominazione  «Fagioli Bianchi di Rotonda», ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento 510/2006;
  Vista  la nota protocollo n. 4498 del 20 febbraio 2008 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   l'istanza  con  la  quale  il  Comitato  promotore  per  la
registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana
Rossa   D.O.P.   di  Rotonda,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo
transitorio  della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto
regolamento   (CE)   510/2006,   espressamente  esonerando  lo  Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e   forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   denominazione   di  origine  protetta,  ricadendo  la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Fagioli
Bianchi  di  Rotonda»,  in  attesa che l'organismo comunitario decida
sulla  domanda  di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore
per  la  registrazione  dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della
Melanzana  Rossa  D.O.P.  di Rotonda, assicuri la protezione a titolo
transitorio  e  a  livello  nazionale  della  denominazione  «Fagioli
Bianchi   di   Rotonda»,   secondo   il  disciplinare  di  produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda».