IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art.  1,  comma 686,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296
che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita'   interno,   prevede  che  le  province  e  i  comuni  con
popolazione  superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro
il  termine  perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento,   al   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  -
Dipartimento    della    Ragioneria   generale   dello   Stato,   una
certificazione,   sottoscritta   dal   rappresentante  legale  e  dal
responsabile  del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le
modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;
  Visto  l'art.  1,  comma 379,  lettera l),  della legge 24 dicembre
2007,  n.  244  in cui e' previsto che la mancata comunicazione della
certificazione   al   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo
dell'anno   successivo   a   quello   di   riferimento,   costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno;
  Visto  l'art.  40-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.  248  convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008,
n.  31 che, per il patto relativo all'anno 2007, proroga al 31 maggio
2008  il termine perentorio per la presentazione della certificazione
di cui al citato comma 686 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  procedere all'emanazione del decreto
ministeriale   previsto   dalle   citate   disposizioni  al  fine  di
disciplinarne le modalita' attuative;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali che ha
espresso il parere favorevole nella seduta del 20 marzo 2008;
  Considerato  che  il  sopra citato termine perentorio del 31 maggio
2008  cade  di sabato e che il sistema web appositamente previsto per
il      patto      di      stabilita'      interno      nel      sito
«www.pattostabilita.tesoro.it» non e' operativo in tale giorno;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di fissare il termine perentorio
per la trasmissione della certificazione in questione al primo giorno
lavorativo utile, che e' individuato nel 3 giugno 2008;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Le  province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore a 5.000
abitanti  soggetti  al patto di stabilita' interno trasmettono, entro
il termine perentorio del 3 giugno 2008, al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato,
IGEPA,  via  XX Settembre  n.  97  -  00187 Roma, una certificazione,
sottoscritta   dal  rappresentante  legale  e  dal  responsabile  del
servizio  finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto
di  stabilita'  interno  per  l'anno  2007, secondo il prospetto e le
modalita'   contenute   nell'allegato   A  al  presente  decreto.  La
certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della
verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal
timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Le certificazioni per
il patto relativo al 2008 ed al 2009 devono essere trasmesse entro il
termine  perentorio  del  31 marzo  dell'anno  successivo a quello di
riferimento.
  2.  Le  province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore a 5.000
abitanti  che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi
e  nei tempi indicati al comma 1 sono considerati, ai sensi dell'art.
1,  comma 379,  lettera l),  della  legge  24 dicembre  2007, n. 244,
inadempienti al patto di stabilita' interno.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 aprile 2008
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio