IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero; Visto l'art. 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in cui e' previsto che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto l'art. 40-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 che, per il patto relativo all'anno 2007, proroga al 31 maggio 2008 il termine perentorio per la presentazione della certificazione di cui al citato comma 686 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 20 marzo 2008; Considerato che il sopra citato termine perentorio del 31 maggio 2008 cade di sabato e che il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito «www.pattostabilita.tesoro.it» non e' operativo in tale giorno; Ravvisata, quindi, la necessita' di fissare il termine perentorio per la trasmissione della certificazione in questione al primo giorno lavorativo utile, che e' individuato nel 3 giugno 2008; Decreta: Articolo unico 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono, entro il termine perentorio del 3 giugno 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2007, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato A al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Le certificazioni per il patto relativo al 2008 ed al 2009 devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. 2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi indicati al comma 1 sono considerati, ai sensi dell'art. 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inadempienti al patto di stabilita' interno. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 2008 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio