IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, articoli 3 e 4, riguardante l'attuazione delle direttive n. 2004/9/CE e n. 2004/10/CEE in materia di ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio (B.P.L.); Visto l'art. 10 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministro della salute di fissare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe e le modalita' di versamento relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto medesimo; Considerato che il successivo art. 11 dello stesso decreto ha abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, rendendo di conseguenza inefficace il decreto ministeriale di determinazione delle tariffe emanato il 13 dicembre 2005; Decreta: Art. 1. Per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed ad utilita' dei soggetti interessati, riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, sono dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione indicate. Le tariffe di cui sopra vengono calcolate sulla base del costo effettivo dei servizi resi.