IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Visti in particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88,  98,  109,
119 e 126 del citato decreto legislativo n. 217  del  2005,  ciascuno
dei  quali  prevede  l'emanazione  di  un  regolamento  del  Ministro
dell'interno per l'individuazione dei requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti  dai
candidati ai concorsi  pubblici  per  l'accesso  ai  vari  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  regolamento  ministeriale  3  maggio   1993,   n.   228,
concernente i requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti, nel
pregresso ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, per l'accesso ai  soppressi  profili  professionali
dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 1987, n. 411 ed  in  particolare  l'articolo  3,  comma  2,  e
successive modificazioni; 
  Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un
unico regolamento, anche per la stretta analogia della  materia,  pur
nella diversificazione dei ruoli del personale  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco; 
  Ritenuto di dover prevedere per l'ammissione ai  concorsi  pubblici
per l'accesso ai ruoli del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
requisiti di idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  funzionali
alla peculiarita' del servizio prestato non solo per il personale che
espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attivita'
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che
quest'ultimo,  ai  sensi  dell'articolo  85,  comma  2,  del  decreto
legislativo n.  217  del  2005,  svolge  le  mansioni  proprie  della
qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture  operative  e
in  localita'  colpite  da  grave  calamita'  pubblica  o  in   altre
situazioni di emergenza in cui il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali; 
  Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le OO.SS. del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006,  nel  quale
si e' convenuto che, nelle more della individuazione  degli  istituti
di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede  di  negoziazione
ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  sarebbero
state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007
e dell'11 febbraio 2008; 
  Data comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988,  con  nota
n. 47261-5602/1 del 5 marzo 2008; 
                   Adotta il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' 
  1.  Fermo  restando  il  limite  di  altezza  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche  alle  altre  qualifiche
disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici
per l'accesso alle qualifiche  iniziali  dei  ruoli  dei  vigili  del
fuoco, degli ispettori e dei sostituti  direttori  antincendi  e  del
personale direttivo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'
soggetta  alla  verifica  del  possesso  dei  seguenti  requisiti  di
idoneita' fisica e psichica: 
    a) sana e robusta costituzione fisica; 
    b) piena integrita' psichica; 
    c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati  nell'allegato  A,
che costituisce parte integrante del presente regolamento; 
    d) normalita' del senso luminoso  e  cromatico;  nei  casi  dubbi
l'eventuale giudizio di non idoneita', ai sensi del  presente  punto,
deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione  di  un  esame
con anomaloscopio di Nagel; 
    e) normalita' del campo visivo, della  motilita'  oculare  e  del
senso stereoscopico; 
    f) acutezza visiva: 
      1) per la  qualifica  di  vigile  del  fuoco,  acutezza  visiva
naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei
due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che  vede  meno.  Non  e'
ammessa la correzione con lenti; 
      2) per  le  restanti  qualifiche  di  cui  al  presente  comma,
acutezza visiva naturale non inferiore  a  14/10  complessivi,  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10  nell'occhio  che
vede meno. E' ammessa la correzione con  lenti  di  qualsiasi  valore
diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a
tre diottrie; 
    g) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata  per  ciascun
orecchio, non superiore a 25  decibel,  calcolata  come  media  delle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica,  rilevata
per ciascun orecchio, non superiore  a  45  decibel,  rilevata  sulle
frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso  l'uso  delle  protesi
acustiche. 
  2. Oltre ai requisiti indicati al comma 1, costituiscono  cause  di
non idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso  alle
qualifiche  di  cui  al  predetto  comma  1,  le  imperfezioni  e  le
infermita' indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante
del presente regolamento. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98,
          109,  119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
          217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  a  norma  dell'art.  2 della legge
          30 settembre  2004,  n.  252»,  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249,
          e' il seguente:
              «Art. 5. (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
          dei  vigili  del  fuoco avviene mediante pubblico concorso,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale  per  la  successiva  partecipazione al concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.  Ferme  restando  le  riserve previste dall'art. 18,
          comma 1,  del  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
          successive  modificazioni,  e  dall'art.  1,  comma 3,  del
          decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  512, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 609, nei
          concorsi  di  cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13,
          comma  4,  del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in
          favore  di  coloro  che  hanno prestato servizio civile nel
          Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, e' elevata al venti
          per  cento.  La riserva di cui al predetto decreto-legge n.
          512  del  1996 opera in favore del personale volontario del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco che, alla data di
          indizione   del  bando  di  concorso,  sia  iscritto  negli
          appositi  elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non
          meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
          sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
          altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
              3.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva per delitto non colposo o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              4.  I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
          al  corso  di  formazione  sono nominati allievi vigili del
          fuoco.  Si  applicano,  in quanto compatibili, gli istituti
          giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
              5.  Possono  essere nominati, a domanda, allievi vigili
          del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
          e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
          il  coniuge  e  i  figli  superstiti,  nonche' il fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale   dei   vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni  riportate  nell'espletamento  delle  attivita'
          istituzionali,  purche'  siano in possesso dei requisiti di
          cui  al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
          comma 3.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  e  ai  figli superstiti, nonche' al
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso   medesimo,   la  composizione  della  commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale.».
              «Art.  22  (Nomina  a  vice  ispettore  antincendi  per
          concorso  pubblico:  requisiti di partecipazione, titoli di
          preferenza  e  casi  di  esclusione). - 1. L'assunzione dei
          vice  ispettori  antincendi  di  cui  all'art. 21, comma 1,
          lettera a),  avviene  mediante  pubblico  concorso al quale
          possono  partecipare  i  cittadini italiani in possesso dei
          seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  ad
          indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai
          corsi per il conseguimento del diploma universitario;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) altri  requisiti generali per la partecipazione ai
          pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuate  le  tipologie  dei  titoli di studio di cui al
          comma  1,  lettera d),  richiesti  per la partecipazione al
          concorso.
              3.   A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza,  fermi  restando gli altri titoli preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente.
              4.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva per delitto non colposo o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              5.  I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
          ispettori  antincendi. Si applicano, in quanto compatibili,
          gli   istituti  giuridici  ed  economici  previsti  per  il
          personale in prova.».
              «Art.  41  (Accesso  al  ruolo  dei  direttivi).  -  1.
          L'accesso  alla  qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
          avviene  mediante pubblico concorso per esami, con facolta'
          di   far   precedere   le   prove  di  esame  da  forme  di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale  per  la  successiva  partecipazione al concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale  in  ingegneria o architettura,
          fatta  salva  l'eventuale  diversa denominazione in sede di
          applicazione   del   regolamento   concernente  l'autonomia
          didattica  degli  atenei  adottato con decreto ministeriale
          22 ottobre  2004,  n.  270  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, in attuazione dell'art.
          17,   comma   95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127;
          abilitazione  all'esercizio della professione. In relazione
          a  particolari  esigenze  dell'amministrazione, puo' essere
          richiesto  nel  bando  di  concorso  anche  il  possesso di
          diplomi di specializzazione;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso   di   cui   al   comma 1,  i  diplomi  di  laurea
          specialistica  in  ingegneria  e architettura rilasciati in
          sede  di  attuazione  del  decreto  ministeriale 3 novembre
          1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  ovvero  secondo l'ordinamento didattico
          vigente  prima  del  suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
          comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, e delle
          relative disposizioni attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice  e  i criteri di formazione della
          graduatoria   finale   e  sono  individuati  i  diplomi  di
          specializzazione,  i  titoli  di dottorato di ricerca e gli
          altri  titoli  valutabili,  a parita' di punteggio, ai fini
          della formazione della graduatoria.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale  dei  ruoli  tecnico-operativi del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco in possesso della
          laurea  magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei
          requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando
          di  indizione  del  concorso,  abbia  compiuto  tre anni di
          effettivo   servizio   nel  ruolo  degli  ispettori  e  dei
          sostituti   direttori   antincendi,  oltre  al  periodo  di
          frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e
          25.  Per  il  personale  dei  ruoli  tecnico-operativi  con
          qualifica  inferiore  a  ispettore  antincendi e' richiesta
          un'anzianita'  di  servizio  di almeno sette anni alla data
          del  bando  di  indizione del concorso. E' ammesso a fruire
          della  riserva  il personale che, nell'ultimo triennio, non
          abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
          sanzione  pecuniaria.  I  posti  riservati, non coperti per
          mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti, secondo l'ordine
          della  graduatoria,  ai  partecipanti al concorso risultati
          idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti  da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva  per  reati non colposi o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.».
              «Art.  53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
          L'accesso  alla  qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
          medici  avviene  mediante  concorso  pubblico per titoli ed
          esami,  con  facolta' di far precedere le prove di esame da
          forme  di  preselezione,  il  cui  superamento  costituisce
          requisito  essenziale  per  la successiva partecipazione al
          concorso   medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale  in medicina e chirurgia, fatta
          salva   l'eventuale   diversa   denominazione  in  sede  di
          applicazione   del   regolamento   concernente  l'autonomia
          didattica  degli  atenei  adottato con decreto ministeriale
          22 ottobre  2004,  n.  270  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, in attuazione dell'art.
          17,   comma 95,   della   legge  15 maggio  1997,  n.  127;
          abilitazione  all'esercizio  professionale  e iscrizione al
          relativo   albo.   In   relazione  a  particolari  esigenze
          dell'amministrazione,  puo'  essere  richiesto nel bando di
          concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso   di   cui   al  comma  1,  i  diplomi  di  laurea
          specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di
          attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  ovvero  secondo  l'ordinamento  didattico vigente
          prima  del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,
          della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e  delle relative
          disposizioni attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice,  i  criteri  di formazione della
          graduatoria  finale, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione  e  il  punteggio  da  attribuire a ciascuna di
          esse.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale  dei ruoli del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
          lettera d),  e  degli  altri  requisiti  anche attitudinali
          prescritti,  con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo di
          almeno  sette  anni  alla  data  del bando di indizione del
          concorso.  E'  ammesso  a fruire della riserva il personale
          che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
          I  posti  riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
          sono  conferiti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria, ai
          partecipanti al concorso risultati idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai  corpi  militarmente  organizzati o che hanno riportato
          condanna  a pena detentiva per reati non colposi o che sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              6.   I   vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
          direttori medici in prova.».
              «Art.    62    (Accesso    al   ruolo   dei   direttivi
          ginnico-sportivi). 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo   dei  direttivi  ginnico-sportivi  avviene  mediante
          concorso  pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far
          precedere  le  prove  di esame da forme di preselezione, il
          cui  superamento  costituisce  requisito  essenziale per la
          successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
          possono  partecipare  i  cittadini italiani in possesso dei
          seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale  in scienze motorie o sportive,
          fatta  salva  l'eventuale  diversa denominazione in sede di
          applicazione   del   regolamento   concernente  l'autonomia
          didattica  degli  atenei  adottato con decreto ministeriale
          22 ottobre  2004,  n.  270  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, in attuazione dell'art.
          17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso   di   cui   al   comma 1,  i  diplomi  di  laurea
          specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in
          sede  di  attuazione  del  decreto  ministeriale 3 novembre
          1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  nonche'  i diplomi di laurea in scienze
          motorie,   e   i  titoli  di  studio  ad  essi  equiparati,
          rilasciati  secondo  l'ordinamento  didattico vigente prima
          del  suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
          attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice,  i  criteri  di formazione della
          graduatoria  finale, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione  e  il  punteggio  da  attribuire a ciascuna di
          esse.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale  dei ruoli del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
          lettera d),  e  degli  altri  requisiti  anche attitudinali
          prescritti,  con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo di
          almeno  sette  anni  alla  data  del bando di indizione del
          concorso.  E'  ammesso  a fruire della riserva il personale
          che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
          I  posti  riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
          sono  conferiti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria, ai
          partecipanti al concorso risultati idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai  corpi  militarmente  organizzati o che hanno riportato
          condanna  a pena detentiva per reati non colposi o che sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              6.   I   vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
          direttori ginnico-sportivi in prova.».
              «Art. 88 (Accesso al ruolo degli operatori). - 1. Ferma
          restando  la  riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
          modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e
          di  operatore  tecnico  avviene  mediante  selezione  tra i
          cittadini  italiani iscritti nelle liste di collocamento in
          possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) titolo   di   studio  della  scuola  dell'obbligo,
          facendo   salvi   gli  eventuali  ulteriori  requisiti  per
          specifiche attivita';
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.  Alla  selezione  non  sono  ammessi coloro che sono
          stati  destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
          armate  e  dai  corpi  militarmente organizzati o che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
              3.  Il numero dei posti conferibili per ciascun settore
          di   attivita',   la   determinazione  e  le  modalita'  di
          svolgimento  delle  prove  di  esame  e  i  programmi  sono
          stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto
          delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
          86, comma 2.
              4.   I   candidati   sono  avviati  numericamente  alla
          selezione  secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle
          liste   delle   sezioni   circoscrizionali   per  l'impiego
          territorialmente competenti.
              5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove
          pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative,
          tende  ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le
          mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione
          comparativa.
              6.  Possono  essere  nominati,  a domanda, operatori od
          operatori  tecnici,  nell'ambito  delle  vacanze  organiche
          disponibili,  il  coniuge  e i figli superstiti, nonche' il
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni  riportate  nell'espletamento  delle  attivita'
          istituzionali,  purche'  siano in possesso dei requisiti di
          cui  al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
          comma 2.
              7.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 6 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  e  ai  figli superstiti, nonche' al
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              8.  I  candidati  utilmente selezionati sono avviati al
          servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata
          di  sei  mesi,  conseguono  la nomina alla qualifica per la
          quale  sono  stati selezionati, sulla base di una relazione
          del  responsabile  del  comando  o  dell'ufficio presso cui
          hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
              9.  I  candidati  di  cui  al  comma 8  sono  ammessi a
          ripetere,  per  una  sola  volta,  il  periodo di prova, su
          motivata  proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o
          del comando cui sono applicati.».
              Art.  98  (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
          amministrativo-contabile).   -  1.  L'assunzione  dei  vice
          collaboratori  amministrativo-contabili di cui all'art. 97,
          comma  1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al
          quale  possono partecipare i cittadini italiani in possesso
          dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d)  titolo  di  studio  di  istruzione  secondaria di
          secondo  grado  che  consente  l'iscrizione ai corsi per il
          conseguimento del diploma universitario;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuate  le  tipologie  dei  titoli di studio di cui al
          comma 1,  lettera d),  richiesti  per  la partecipazione al
          concorso.
              3.   A   parita'  di  merito  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza,  fermi  restando gli altri titoli preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente.
              4.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva per delitto non colposo o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              5.   I   vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
          collaboratori amministrativo-contabili in prova.».
              «Art. 109 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
          tecnico-informatico).    -   1.   L'assunzione   dei   vice
          collaboratori  tecnico-informatici  di  cui  all'art.  108,
          comma 1,  lettera a), avviene mediante pubblico concorso al
          quale  possono partecipare i cittadini italiani in possesso
          dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) titolo  di  studio  di  istruzione  secondaria  di
          secondo  grado  che  consente  l'iscrizione ai corsi per il
          conseguimento del diploma universitario;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuate  le  tipologie  dei  titoli di studio di cui al
          comma 1,  lettera d),  richiesti  per  la partecipazione al
          concorso.
              3.   A   parita'  di  merito  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza,  fermi  restando gli altri titoli preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente.
              4.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva per delitto non colposo o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              5.   I   vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
          collaboratori tecnico-informatici in prova.».
              «Art.    119   (Accesso   al   ruolo   dei   funzionari
          amministrativo-contabili  direttori).  -  1. L'accesso alla
          qualifica     iniziale    del    ruolo    dei    funzionari
          amministrativo-contabili    direttori    avviene   mediante
          pubblico  concorso per esami, con facolta' di far precedere
          le  prove  di  esame  da una prova preliminare di carattere
          generale,   mediante   idonei   test,  il  cui  superamento
          costituisce   requisito   essenziale   per   la  successiva
          partecipazione  al  concorso  medesimo. Al concorso possono
          partecipare  i  cittadini italiani in possesso dei seguenti
          requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale tra quelle indicate nel decreto
          ministeriale di cui al comma 2;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.  Con  decreto del Ministro dell'interno, da adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad
          indirizzo    giuridico    ed   economico   prescritte   per
          l'ammissione  al  concorso  di  cui al comma 1, individuate
          secondo  le  norme  concernenti l'autonomia didattica degli
          atenei.  Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso,  i  diplomi  di laurea specialistica ad indirizzo
          giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del
          decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, ovvero
          secondo  l'ordinamento  didattico  vigente  prima  del  suo
          adeguamento  ai  sensi  dell'art. 17, comma 95, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127,  e  delle  relative disposizioni
          attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice  e  i criteri di formazione della
          graduatoria finale.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e  degli  altri  requisiti prescritti, con un'anzianita' di
          servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando
          di  indizione  del  concorso.  E'  ammesso  a  fruire della
          riserva  il  personale  che,  nel  triennio precedente, non
          abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
          sanzione  pecuniaria.  I  posti  riservati, non coperti per
          mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti, secondo l'ordine
          della  graduatoria,  ai  partecipanti al concorso risultati
          idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai  corpi  militarmente  organizzati o che hanno riportato
          condanna  a pena detentiva per reati non colposi o che sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              6.  I  vincitori  del concorso sono nominati funzionari
          amministrativo-contabili vice direttori in prova.».
              Art.    126    (Accesso   al   ruolo   dei   funzionari
          tecnico-informatici   direttori).   -   1.  L'accesso  alla
          qualifica     iniziale    del    ruolo    dei    funzionari
          tecnico-informatici  direttori  avviene  mediante  pubblico
          concorso  per esami, con facolta' di far precedere le prove
          di  esame  da  una prova preliminare di carattere generale,
          mediante   idonei  test,  il  cui  superamento  costituisce
          requisito  essenziale  per  la successiva partecipazione al
          concorso   medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale tra quelle indicate nel decreto
          ministeriale di cui al comma 2;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.  Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate
          le  classi  delle  lauree magistrali ad indirizzo tecnico e
          informatico  prescritte per l'ammissione al concorso di cui
          al   comma 1,  individuate  secondo  le  norme  concernenti
          l'autonomia  didattica  degli  atenei. Sono fatti salvi, ai
          fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  diplomi  di laurea
          specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati
          in  sede  di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
          1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  ovvero  secondo l'ordinamento didattico
          vigente  prima  del  suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
          comma 95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127, e delle
          relative disposizioni attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice  e  i criteri di formazione delle
          graduatoria finale.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e  degli  altri  requisiti prescritti, con un'anzianita' di
          servizio  di  almeno  sette  anni  alla  data  del bando di
          indizione  del  concorso. E' ammesso a fruire della riserva
          il  personale  che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia
          riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della
          sanzione  pecuniaria.  I  posti  riservati, non coperti per
          mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti, secondo l'ordine
          della  graduatoria,  ai  partecipanti al concorso risultati
          idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai  corpi  militarmente  organizzati o che hanno riportato
          condanna  a pena detentiva per reati non colposi o che sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              6.  I  vincitori  del concorso sono nominati funzionari
          tecnico-informatici vice direttori in prova.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -Il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1998, n.
          228  abrogato  dal  presente  decreto,  recava  Regolamento
          concernente  i  requisiti  psico-fisici ed attitudinali per
          l'accesso  nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del
          Corpo   nazionale  dei  vigili  del  fuoco.»  ed  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1993, n. 165.
              -  Il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  22 luglio  1987,  n.  411 recante
          «Specifici  limiti  di  altezza  per  la  partecipazione ai
          concorsi  pubblici»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          9 ottobre 1987, n. 236, e' il seguente:
              «Art.  3  (Ministero  dell'interno:  Polizia di Stato e
          Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco). - 1. Per l'accesso
          ai  ruoli  del personale della Polizia di Stato che espleta
          funzioni   di   polizia   e   per   l'ammissione  al  corso
          quadriennale  presso  l'Istituto  superiore  di  Polizia di
          Stato,  e' richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per
          gli uomini e a m 1,61 per le donne.
              2.  Per  l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del
          fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta
          una statura non inferiore a m 1,65.».
              - Il testo dell'art. 85, del citato decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
              «Art.  85 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le esigenze
          organizzative  e  operative  del Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti
          i   seguenti  ruoli  del  personale  che  svolge  attivita'
          tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche:
                a) ruolo degli operatori;
                b) ruolo degli assistenti;
                c) ruolo  dei collaboratori e dei sostituti direttori
          amministrativo-contabili;
                d) ruolo  dei collaboratori e dei sostituti direttori
          tecnico-informatici;
                e) ruolo   dei   funzionari  amministrativo-contabili
          direttori;
                f) ruolo     dei    funzionari    tecnico-informatici
          direttori.
              2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1
          svolge  le mansioni proprie della qualifica di appartenenza
          anche  in  supporto  a  strutture  operative e in localita'
          colpite  da  grave calamita' pubblica o in altre situazioni
          di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
              3.  La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
          ai  ruoli  di  cui  al  comma 1  e' determinata come segue:
          funzionari  direttori, sostituti direttori e collaboratori,
          assistenti, operatori.
              4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
          fissata nella tabella A allegata al presente decreto.».
          Note all'art. 1:
              - Per il testo del comma 2, dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 22 luglio 1987, n.
          411 si vedano le note alle premesse.