L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 31 marzo 2008,
  visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
    la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);
    la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244/07  (di seguito: legge n.
244/07);
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il   decreto   legislativo   25  luglio  2005,  n.  151,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE e 2003/108/CE,
relative   alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature  elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento
dei rifiuti», successive modificazioni e decreti attuativi;
    i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    il  decreto  ministeriale  10  luglio  2001, recante «Recepimento
della  direttiva  98/11/CE  della Commissione del 27 gennaio 1998 che
stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio  per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza
energetica delle lampade per uso domestico;
    il   decreto   ministeriale   20   luglio   2004  recante  «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico);
    il  decreto  ministeriale  gas  20  luglio  2004  recante  «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas);
    il  decreto  ministeriale  21  dicembre 2007 recante «Revisione e
aggiornamento  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito:
decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
    la  direttiva  2005/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del   6  luglio  2005  relativa  all'istituzione  di  un  quadro  per
l'elaborazione  di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti  che  consumano  energia  e recante modifica della direttiva
92/42/CEE  del  Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01;
    la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01;
    la  deliberazione  27  dicembre  2002,  n.  234/02  e  successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 234/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 settembre 2003, n. 103/03 e
successive modifiche e integrazioni (di seguito: Linee guida);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  14  luglio 2004, n. 111/04 (di
seguito: deliberazione n. 111/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 2 febbraio 2007, n. 18/07;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  12  luglio 2007, n. 173/07 (di
seguito: deliberazione n. 173/07);
    la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2007, n. 345/07;
    la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2008, EEN 01/08;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, EEN 03/08;
    il   Secondo  Rapporto  Annuale  sul  meccanismo  dei  titoli  di
efficienza    energetica   (di   seguito   anche   TEE),   pubblicato
dall'Autorita'  sul proprio sito internet in data 31 ottobre 2007 (di
seguito: Secondo rapporto annuale);
    il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
20  febbraio  2008,  DCO 3/08, intitolato «Aggiornamento delle schede
tecniche    per    progetti    di   risparmio   energetico   relativi
all'installazione  in  ambito  residenziale  di  lampade fluorescenti
compatte      con      alimentatore     incorporato,     frigoriferi,
frigo-congelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie ad alta
efficienza, rompigetto areati per rubinetti ed erogatori per doccia a
basso flusso» (di seguito: documento per la consultazione DCO 3/08);
    le  osservazioni  e  i commenti al documento per la consultazione
DCO 3/08 inviati all'Autorita';
    le  norme  CEI EN 60969 «Lampade con alimentatore incorporato per
illuminazione  generale - Prescrizioni di prestazione» e CEI EN 60968
«Lampade  con  alimentatore  incorporato per illuminazione generale -
Prescrizioni di sicurezza»;
    le  norme  UNI  EN  246:2004 «Rubinetteria sanitaria - Specifiche
generali  per  i  regolatori di getto», UNI EN 1112:1998 «Dispositivi
uscita  doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)» e UNI EN 1113:1998
«Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria (PN 10)»;
    il  documento redatto dal Centro Comune di Ricerca di Ispra della
Comunita'  europea  dal  titolo  «European  compact  fluorescent lamp
quality charter» del 25 febbraio 2005;
  Considerato che:
    le  schede  tecniche  sono state introdotte dall'Autorita' con le
Linee   guida,   con   l'obiettivo  di  facilitare  l'attuazione  del
meccanismo  dei  titoli  di  efficienza  energetica,  introdotto  dai
decreti  ministeriali  24 aprile 2001 (successivamente sostituiti dai
decreti  ministeriali  20 luglio 2004), attraverso la semplificazione
delle  procedure  per  la  quantificazione  dei  risparmi  energetici
conseguiti da alcune tipologie di intervento;
    la  possibilita'  di aggiornamento delle schede tecniche da parte
dell'Autorita'  e'  prevista  dalle  stesse  Linee  guida, al fine di
garantire  che  il meccanismo dei titoli di efficienza energetica sia
costantemente orientato al conseguimento di risparmi energetici reali
e  addizionali  rispetto  all'evoluzione  normativa, tecnologica e di
mercato  ed  assicuri  un  uso efficiente delle risorse pubbliche che
vengono  prelevate  dalle  tariffe  dell'energia  elettrica e del gas
naturale  ai  sensi  dei  decreti  ministeriali e della deliberazione
dell'Autorita' n. 219/04;
    nell'ambito  del  Secondo rapporto annuale si e' evidenziato come
attraverso  l'utilizzo  delle schede tecniche sia stato conseguito il
90%  dei risparmi energetici certificati dall'Autorita' alla data del
31  maggio  2007 e che la netta prevalenza di interventi valutati con
le  schede  tecniche  risulta  confermata  anche dalle certificazioni
effettuate successivamente a tale data;
    dall'analisi  dei  progetti  di  risparmio  energetico  pervenuti
all'Autorita'  con  riferimento  alle schede tecniche n. 1, n. 12, n.
13a, n. 13b, n. 13c e n. 14 e dalle prime risultanze dei procedimenti
avviati  con  la  deliberazione  n. 173/07 e' emersa la necessita' di
intervenire   per  aggiornare  il  contenuto  delle  suddette  schede
tecniche,  con  particolare riferimento all'introduzione di requisiti
minimi  di  qualita'  dei  progetti  e al grado di addizionalita' dei
risparmi energetici da riconoscere ai progetti;
    con  il  documento  per  la consultazione DCO 3/08 l'Autorita' ha
avanzato  proposte  per  l'aggiornamento  dei  contenuti delle schede
tecniche  n. 1, n. 12, n. 13a, n. 13b, n. 13c e n. 14, al fine sia di
tenere  conto dell'evoluzione normativa, tecnologica e di mercato nei
settori  di  riferimento  dalla data di pubblicazione di tali schede,
sia  di  migliorare  la  qualita'  dei  progetti  realizzati e, cosi'
facendo,  aumentare  l'efficacia  degli  stessi  nella  riduzione dei
consumi di energia;
    con   riferimento   alla   scheda   tecnica  n.  1,  inerente  la
sostituzione  di  lampade  ad  incandescenza con lampade fluorescenti
compatte  con  alimentatore  incorporato  in  ambito  domestico,  nel
documento  per  la  consultazione  DCO  3/08  sono  state avanzate le
seguenti principali proposte di modifica e integrazione:
      a)   introduzione   di   specifici  requisiti  per  le  lampade
fluorescenti   compatte   oggetto   di  intervento,  con  particolare
riferimento ai seguenti aspetti:
        durata nominale garantita pari ad almeno 10.000 ore;
        potenza nominale non inferiore a 15W;
        possesso   della   certificazione   europea  EcoLabel  e  dei
requisiti   prestazionali   previsti   dalla  «European  CFL  Quality
Charter»;
        rispetto della normativa nazionale relativa alla gestione dei
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
        rispetto  di  specifici  valori minimi di flusso luminoso per
ogni valore di potenza nominale;
        obbligo  di  garanzia e assistenza sugli apparecchi di durata
almeno  equivalente  a  quella  del  rilascio di titoli di efficienza
energetica;
        confezionamento  atto a fornire informazioni che stimolino un
uso   corretto   dell'apparecchio   e   che  ne  consenta  un'agevole
identificabilita' quale prodotto incentivato da contributi pubblici;
        disponibilita'  di un canale di comunicazione con il soggetto
titolare    del    progetto    per    segnalare    danneggiamenti   o
malfunzionamenti;
      b)  introduzione di requisiti minimi relativi alle modalita' di
realizzazione  dei  progetti, con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
        divieto  di  conteggiare  per  lo  stesso  cliente  piu' di 2
lampade fluorescenti compatte con la medesima potenza nominale;
        necessita'  di  un'esplicita  manifestazione  d'interesse  da
parte del cliente partecipante;
        assenza  di  altre  forme  di  incentivazione pubblica per lo
stesso progetto;
        applicazione di uno sconto minimo pari all'80% del prezzo nel
caso di vendita diretta al cliente;
        costruzione  di un archivio informatizzato delle informazioni
anagrafiche   relative   ad   ogni   cliente   partecipante  e  delle
caratteristiche dell'apparecchio consegnato o venduto;
      c) applicazione, nel calcolo del risparmio energetico specifico
netto   riconosciuto   per   ogni   lampada,   del   coefficiente  di
addizionalita'  di  cui  all'art. 4, comma 6, lettera a), delle Linee
guida,  di  valore  compreso  tra  il  10% e il 24%, in ragione delle
valutazioni  compiute  dall'Autorita' sul grado di saturazione finora
raggiunto nel mercato residenziale, determinato sia in base a dati di
mercato  disponibili fino al 2005 e a quelli ricavati dalle richieste
di  verifica  e  certificazione  pervenute  all'Autorita'  fino al 31
gennaio   2008,  sia  in  base  ad  ipotesi  relative  al  «tasso  di
insuccesso»   degli   interventi   fino   ad   oggi   realizzati,  in
considerazione delle modalita' di realizzazione di taluni progetti;
      d)  rendicontazione  degli interventi basata su un unico valore
medio  di  risparmio  specifico  netto, applicabile indipendentemente
dalla  potenza  nominale  della lampada, o, in alternativa, basata su
valori di risparmio specifico differenziati in funzione della potenza
della lampada;
      e) introduzione di un termine massimo di validita' della scheda
tecnica,  fatti  salvi  ulteriori aggiornamenti, corrispondente al 31
gennaio   2011,   in  considerazione  del  divieto  di  importazione,
distribuzione  e  vendita  delle  lampade  a  incandescenza a partire
dall'anno  2011  introdotto  dall'art.  2,  comma 163, della legge n.
244/07;
    con  riferimento alla scheda tecnica n. 1, la maggior parte delle
osservazioni  e  dei  commenti pervenuti all'Autorita' ha evidenziato
che:
      a)  e' pienamente condivisa sia l'opportunita' di aggiornare la
scheda  tecnica  con  le  finalita'  precedentemente indicate, sia la
necessita'  di  prevedere un'esplicita manifestazione di interesse da
parte  dei clienti partecipanti ed il rispetto dei requisiti indicati
dallo «European CFL Quality Charter»;
      b) e' condivisa dalla maggior parte degli operatori la proposta
di  introdurre  un  requisito  di  durata  nominale garantita pari ad
almeno 10.000 ore;
      c)  non  e'  considerata  opportuna  dalla  maggior parte degli
operatori l'introduzione di un limite inferiore alla potenza nominale
delle  lampade  distribuite,  in  ragione dei potenziali di risparmio
comunque  non  trascurabili  associati  all'utilizzo  di  lampade con
potenza  minore  e  in considerazione del fatto che l'eliminazione di
tale vincolo non comporta alcuna sovrastima dei risparmi riconosciuti
nel  caso  in  cui  si  adotti un approccio di rendicontazione basato
sulla  differenziazione  dei  risparmi  per potenza, approccio che la
gran   parte   degli   operatori   ritiene  preferibile  rispetto  al
mantenimento di un approccio basato su un unico valore medio;
      d)  non  e'  condivisa  dalla  maggior parte degli operatori la
proposta  di  introdurre  il  requisito  di  marchiatura EcoLabel, in
quanto  sono  ancora  pochi  i  prodotti  che  lo  rispettano  e,  di
conseguenza,   la   sua   introduzione   comporterebbe  una  drastica
restrizione  dell'offerta disponibile; alcuni operatori hanno inoltre
osservato  che il contenuto massimo di vapori di mercurio imposto dal
marchio  EcoLabel  si  discosta  poco  da  quello  gia' imposto dalla
direttiva   2002/95/CE   in   materia   di  restrizioni  sull'uso  di
determinate  sostanze pericolose nella costruzione di apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
      e) e' condivisa dalla maggior parte degli operatori la proposta
di  prevedere  il  rispetto  della  normativa nazionale relativa alla
gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
      f)  i  valori  minimi  di  flusso luminoso proposti per ciascun
valore  di potenza nominale potrebbero, se introdotti in tempi brevi,
restringere  in modo eccessivo l'offerta di mercato in considerazione
del  fatto che pochi dei prodotti ad oggi disponibili rispetterebbero
tali limiti;
      g)  l'estensione  della  garanzia  commerciale al di la' dei 24
mesi  gia'  previsti dalla normativa nazionale ed europea non sarebbe
facilmente   ottenibile   dai   produttori,   soprattutto   in  tempi
compatibili  con  l'entrata  in  vigore della nuova scheda tecnica, e
cio'  comporterebbe  di  conseguenza  un aumento dei costi in capo ai
titolari  di  progetto  e potrebbe in alcuni casi risultare eccessiva
rispetto al requisito della durata garantita pari a 10.000 ore;
      h)  il  divieto di distribuire piu' di una lampada fluorescente
compatta  per  ogni  cliente,  l'obbligo  di  costruire  un  archivio
informatizzato  dei  clienti  e  di rendere disponibile ai clienti un
canale di comunicazione diretto con il titolare di progetto sarebbero
inopportuni  ed  eccessivamente onerosi da applicare, con particolare
riferimento  al  caso  di  interventi  realizzati  tramite sconti sul
prezzo  di  acquisto,  in considerazione del valore economico fino ad
oggi registrato dai titoli di efficienza energetica;
      i)  l'imposizione  di un obbligo di sconto minimo pari all'80%,
nel  caso di realizzazione tramite vendita diretta, sarebbe eccessivo
e  tenderebbe  a «deresponsabilizzare» gli acquirenti, riducendone in
ultima  analisi  la  motivazione  all'effettiva  installazione  della
lampada fluorescente al posto di una ad incandescenza;
      j)  la valutazione della percentuale di saturazione del mercato
e,    conseguentemente,   del   grado   di   addizionalita'   residua
dell'intervento  dovrebbe considerare l'incertezza relativa al numero
medio   di   punti  luce  da  conteggiare  per  ogni  abitazione,  la
variabilita' geografica del grado di saturazione del mercato, nonche'
la  forte  preferenza  finora  accordata  a  lampade fluorescenti con
attacco E27 rispetto a quelle piu' piccole, con attacco E14;
      k)   la   parziale   sovrapposizione  geografica  dei  progetti
sviluppati sino ad oggi e il diffuso ricorso a distribuzioni gratuite
non sollecitate dai clienti, spingono a ritenere opportuna l'adozione
di  un  valore  elevato  per  il  «tasso  di  insuccesso» di cui alla
precedente lettera c);
    due   operatori  hanno  rilevato  l'opportunita'  di  riconoscere
incentivazioni   maggiori   quando   l'intervento   riguardi  lampade
fluorescenti  compatte con attacco piccolo (E14) e quando l'effettiva
sostituzione di una lampada ad incandescenza sia dimostrata dalla sua
rottamazione contestuale alla consegna della lampada fluorescente;
    con   riferimento   alla   scheda  tecnica  n.  12,  inerente  la
sostituzione    di   frigoriferi,   frigo-congelatori,   congelatori,
lavabiancheria,   lavastoviglie   con   prodotti   analoghi  ad  alta
efficienza,  nel  documento  per la consultazione DCO 3/08 sono state
avanzate dall'Autorita' le seguenti principali proposte di modifica e
integrazione:
      a)  aggiornare i valori di risparmio specifico riconosciuti per
ogni  elettrodomestico  al fine di tenere in opportuna considerazione
l'evoluzione  dell'offerta sul mercato cosi' come emerge dall'analisi
dei  dati resisi disponibili successivamente alla pubblicazione della
scheda  e  fino  all'anno  2005 relativamente ai volumi di vendita in
Italia     di     lavabiancheria,     lavastoviglie,     frigoriferi,
frigo-congelatori e congelatori;
      b) in considerazione di quanto indicato al precedente alinea:
        eliminare  dalla scheda tecnica le lavabiancheria, poiche' la
direttiva  96/89/CE  sull'etichettatura energetica di tali apparecchi
non   prevede   classi  di  efficienza  superiori  alla  classe  A  e
quest'ultima puo' essere ormai ritenuta lo standard di mercato;
        eliminare  dalla  scheda tecnica le lavastoviglie, poiche' la
direttiva 1999/9/CE sull'etichettatura energetica delle lavastoviglie
non   prevede   classi  di  efficienza  superiori  alla  classe  A  e
quest'ultima puo' essere ormai ritenuta lo standard di mercato;
        eliminare    dalla    scheda    tecnica   i   frigoriferi   e
frigo-congelatori  di  classe A, poiche' questi ultimi possono essere
ormai  ritenuti lo standard di mercato, e aggiornare di conseguenza i
valori  di risparmio specifico riconosciuti agli apparecchi di classe
A+ e A++;
        eliminare  dalla  scheda  tecnica  i congelatori di classe A,
analogamente  a quanto proposto per i frigo-congelatori, e aggiornare
di  conseguenza  i  valori  di  risparmio specifico riconosciuti agli
apparecchi di classe A+ e A++; cio' anche in considerazione del fatto
che  i  congelatori,  pur  avendo  in  passato  mostrato una dinamica
evolutiva piu' lenta di quella evidenziatasi per i frigo-congelatori,
a   partire   dal   2010   sono  anch'essi  soggetti  al  divieto  di
commercializzazione di apparecchi di classe energetica inferiore alla
A  disposto  dalla  legge  n.  244/2007  e che per il loro acquisto i
clienti  possono  continuare  ad  usufruire  degli  incentivi fiscali
introdotti con la legge n. 296/06;
      c)  introdurre  specifici  requisiti  per  gli elettrodomestici
oggetto  di  intervento,  con  particolare  riferimento  ai  seguenti
aspetti:
        rispetto della normativa nazionale relativa alla gestione dei
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
        garanzia  ed  assistenza  sugli  apparecchi  di durata almeno
equivalente a quella del rilascio di titoli di efficienza energetica;
        disponibilita'  di un canale di comunicazione con il soggetto
titolare del progetto;
      d)  prevedere  -  al  fine  di garantire l'addizionalita' delle
vendite  di elettrodomestici incentivati per mezzo del riconoscimento
dei  TEE  e,  quindi,  di  evitare  che  possano  venire rendicontati
nell'ambito  di  richieste  di verifica e certificazione dei risparmi
apparecchi  che  sarebbero stati installati in ogni caso, anche senza
incentivazione  -  che  gli  apparecchi  oggetto  di  richiesta siano
singolarmente  identificabili,  attraverso  un'opportuna  marchiatura
delle  confezioni o l'inserimento di fogli informativi che evidenzino
che  gli  apparecchi  stessi  beneficiano di incentivi statali, e che
siano  corredati  da istruzioni relative alle piu' corrette modalita'
di installazione, utilizzo, manutenzione e smaltimento;
      e)  introdurre  requisiti  minimi  relativi  alle  modalita' di
realizzazione   degli  interventi,  con  particolare  riferimento  ai
seguenti aspetti:
        assenza  di  altre  forme  di  incentivazione  pubblica per i
medesimi progetti;
        applicazione  di  uno  sconto  minimo  pari al 15% del prezzo
altrimenti praticato nel caso di vendita diretta al cliente;
        costruzione  di un archivio informatizzato di nome, indirizzo
e  recapito  telefonico  di ogni cliente partecipante con indicazione
dettagliata dello specifico apparecchio consegnato o venduto;
    con  riferimento  alla scheda tecnica n. 12, i commenti giunti in
risposta alla consultazione hanno evidenziato quanto segue:
     a)  tre  operatori  concordano  con  la  proposta  di  procedere
all'eliminazione  dalla scheda delle lavabiancheria, mentre altri due
operatori ritengono che tale eliminazione non sia opportuna in quanto
oggi sono disponibili sul mercato apparecchi etichettati di classe A+
in  base  all'applicazione  volontaria  di  un  accordo stretto tra i
maggiori  produttori  europei  e  in  quanto  la  maggior parte degli
apparecchi  viene  ormai  classificata  in  base ad una etichettatura
tripla,    che   tiene   conto   anche   dell'efficienza   energetica
dell'apparecchio nella fase di asciugatura;
      b) in merito alle lavastoviglie:
        tre  operatori concordano con la proposta di eliminarle dalla
scheda,  mentre un quarto operatore non concorda con tale proposta in
ragione  dell'esistenza  di  un  sistema di etichettatura tripla, che
tiene   conto   anche   dell'efficienza   energetica  nella  fase  di
asciugatura;
        un  operatore  suggerisce  invece la sospensione della scheda
tecnica  in  attesa  che entrino in vigore a livello europeo le nuove
classi  in  corso  di  studio  nell'ambito delle attivita' di ricerca
connesse  con  la  direttiva  2005/32/CE  relativa  all'eco-design di
prodotti che consumano energia;
      c)  quattro  operatori  concordano  con le proposte relative al
ricalcolo dei risparmi specifici associati a congelatori, frigoriferi
e  frigo-congelatori,  mentre  un  quinto  operatore  ritiene  che la
metodologia  di  calcolo dei risparmi specifici adottata nel caso dei
congelatori  sia non omogenea con quella utilizzata per frigoriferi e
frigo-congelatori  e,  inoltre, che sia per gli uni che per gli altri
non sia corretto adottare la classe A come situazione di riferimento,
in quanto tale classe risulta superiore alla media di mercato;
      d)  un  operatore  ritiene  che  la  scheda andrebbe aggiornata
annualmente per meglio riflettere le dinamiche di mercato;
      e)   numerosi  operatori  concordano  sul  fatto  che  non  sia
opportuno  richiedere  ne'  un'estensione  del periodo di garanzia ed
assistenza ne' un canale di comunicazione ulteriore rispetto a quanto
gia'  previsto per legge a cura dei produttori in quanto, a fronte di
un sensibile aumento dei costi per il soggetto titolare del progetto,
non  si  potrebbe  ottenere  un  apprezzabile incremento dei benefici
associati;
      f)  in merito al rispetto della normativa in materia di Rifiuti
da  Apparecchiature  Elettriche ed Elettroniche, un operatore ritiene
che sia superfluo richiederlo in quanto gia' obbligatorio per tutti i
produttori di elettrodomestici, mentre un altro operatore ritiene che
non  sia  opportuno  inserirlo  nella  scheda in quanto relativo alle
apparecchiature vecchie e non a quelle nuove;
      g) due operatori ritengono che l'imposizione di uno sconto pari
al 15% sul prezzo di vendita sia inopportuna, in quanto comporterebbe
il   completo   annullamento   del   beneficio   economico  derivante
dall'ottenimento  dei  titoli di efficienza energetica, o addirittura
inapplicabile,  in  quanto  l'entita'  dello  sconto  supererebbe  il
margine  del  rivenditore  e  configurerebbe quindi una situazione di
vendita «sotto costo»;
      h)  due  operatori  concordano  con  la  proposta in materia di
identificabilita'   degli  elettrodomestici  incentivati,  mentre  un
operatore  ritiene  che tale proposta sia inapplicabile in quanto non
esiste  possibilita'  di personalizzare gli imballaggi che contengono
gli elettrodomestici;
      i)  in  merito  alla conservazione dell'anagrafica completa dei
clienti   partecipanti,   un   operatore   ritiene   tale   richiesta
eccessivamente onerosa a fronte dell'entita' dell'incentivo economico
ottenuto  dai  TEE ed in ogni caso inutile in quanto, a differenza di
quanto  puo' avvenire per le lampadine, non sono ipotizzabili casi di
immagazzinamento per «scorta»;
    con  riferimento  alle  osservazioni  ed ai commenti riportati al
precedente alinea l'Autorita' ritiene che:
      la  proposta  relativa ad un aggiornamento annuale della scheda
tecnica  comporterebbe  costi  amministrativi  eccessivi  in  capo al
sistema  ed ai singoli operatori e non consentirebbe di dare certezza
agli investitori;
      tutti     gli    elettrodomestici    oggetto    della    scheda
(lavabiancheria,   lavastoviglie,  frigoriferi,  frigo-congelatori  e
congelatori)  ed  etichettati  con  classe  energetica  A  si possano
ritenere  rappresentativi  dello standard di mercato, anche alla luce
dei  piu'  recenti  dati  di  vendita degli elettrodomestici, e siano
dunque   da   confermare   i  risultati  dei  calcoli  relativi  alla
rivalutazione  dei  valori  di  risparmio  energetico  addizionale da
riconoscere agli elettrodomestici di classe superiore alla A;
      non  siano  ad  oggi  disponibili  informazioni sufficienti per
valutare ne' l'opportunita' di inclusione, ne' l'entita' dei risparmi
energetici  eventualmente  associabili  a  sistemi  di  etichettatura
volontaria per lavastoviglie e lavatrici;
      le  osservazioni  sollevate in merito alla non adeguata entita'
dell'incentivo  riconosciuto  rispetto  al  prezzo  di  vendita  e le
opinioni contrarie espresse nei confronti dei requisiti di prodotto e
di  progetto  proposti  nel  documento (identificabilita', estensione
della  durata  dei  servizi  commerciali  di  assistenza  e garanzia,
creazione  di un canale di comunicazione dedicato, imposizione di uno
sconto  minimo  pari  al  15%  sul  prezzo  di vendita) evidenzino la
sostanziale   impossibilita'   di   garantire,   con   gli  strumenti
attualmente  proposti,  la  completa  addizionalita' delle vendite di
elettrodomestici  incentivati per mezzo del riconoscimento dei titoli
di  efficienza  energetica  e  quindi l'impossibilita' di evitare che
possano  venire  rendicontate  nell'ambito di richieste di verifica e
certificazione  risparmi apparecchi che sarebbero stati installati in
ogni caso, anche senza incentivazione;
    con  riferimento alle schede tecniche n. 13a, 13b e 13c, inerenti
l'installazione  di  erogatori  per  doccia  a  basso flusso, ed alla
scheda  tecnica  n. 14, inerente l'installazione di rompigetto areati
per rubinetti in ambito domestico, nel documento per la consultazione
DCO  3/08  sono  state avanzate dall'Autorita' le seguenti principali
proposte di modifica e integrazione:
      a)  aggiornare  i  valori  di  risparmio  energetico  specifico
riconosciuto  ad  erogatori  a basso flusso (EBF) e rompigetto aerati
(RA), al fine di tenere in opportuna considerazione le evoluzioni del
mercato  intercorse  successivamente  alla pubblicazione delle schede
tecniche;
      b) elaborare un'unica scheda, che sostituisca le attuali schede
tecniche  n.  13a  e  14 e sia relativa a kit per il risparmio idrico
composti da 3 RA e 1 EBF;
      c) introdurre precisi requisiti per gli EBF e gli RA oggetto di
intervento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
        caratteristiche  tecniche  e dimensionali e prestazioni degli
apparecchi  certificate  in  base  alle norme tecniche europee UNI EN
246:2004,  UNI  EN  1112:1998,  UNI  EN  1113:1998  (in  particolare,
previsione che gli RA debbano rientrare in classe Z e gli EBF debbano
ridurre la portata di almeno il 20% rispetto al flusso libero);
        dotazione  di  accessori  (guarnizioni di ricambio, chiavi di
montaggio/raschiatura) e di istruzioni dettagliate, tali da rendere i
dispositivi  facilmente installabili su qualunque tipo di rubinetto o
doccia  standard, nonche' utilizzati e mantenuti in modo corretto per
anni senza necessitare dell'intervento di tecnici specializzati;
      d)  introdurre  requisiti  minimi  relativi  alle  modalita' di
realizzazione   degli  interventi,  con  particolare  riferimento  ai
seguenti aspetti:
        necessita'  di  un'esplicita  manifestazione  d'interesse  da
parte del cliente partecipante;
        assenza  di  altre  forme  di  incentivazione  pubblica per i
medesimi progetti;
        applicazione  di  uno  sconto  minimo  pari al 90% del prezzo
abituale nel caso di vendita diretta al cliente;
        costruzione  di un archivio informatizzato di nome, indirizzo
e  recapito  telefonico  di ogni cliente partecipante con indicazione
dettagliata dello specifico apparecchio consegnato o venduto;
      e)  estendere  i  requisiti di prodotto proposti per gli EBF in
ambito residenziale (scheda n. 13a) anche alle schede tecniche n. 13b
e  n.  13c  relative  all'ambito  dell'ospitalita'  alberghiera e dei
centri sportivi;
      f)   prevedere   che   i   kit   oggetto   di  richiesta  siano
identificabili, attraverso una opportuna marchiatura delle confezioni
o  l'inserimento  di  fogli  informativi,  come  finanziati grazie ad
incentivi  statali,  al  fine di garantire la completa addizionalita'
dei  risparmi  energetici incentivati per mezzo del riconoscimento di
TEE  ed  evitare  che  possano  venire  rendicontati  nell'ambito  di
richieste di verifica e certificazione dei risparmi kit che sarebbero
stati  installati in ogni caso, anche senza incentivazione; prevedere
altresi'  che,  nel  caso  di vendita attraverso gli usuali canali di
distribuzione,  tale  differenziazione  tra kit incentivati e non sia
rintracciabile anche nella documentazione fiscale raccolta;
      g) prevedere la disponibilita' di un canale di comunicazione ed
assistenza  adeguato  per  consentire all'utente finale di richiedere
informazioni   sull'utilizzo   ed  ottenere  assistenza  (inclusa  la
sostituzione)  per  eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti delle
apparecchiature, in modo tale da garantire una perfetta funzionalita'
per almeno 5 anni;
      h)   applicare,  nel  calcolo  del  risparmio  specifico  netto
riconosciuto  per ogni kit, un coefficiente di addizionalita', di cui
all'art.  4,  comma  6, lettera a) delle Linee guida, pari al 40%, in
ragione  delle  valutazioni  compiute sul grado di saturazione finora
raggiunto  nel  mercato  residenziale,  determinato  in  base ai dati
ricavati  dalle  richieste  di  verifica  e  certificazione pervenute
all'Autorita' fino al 31 gennaio 2008 e ad ipotesi relative al «tasso
di  insuccesso»  degli  interventi,  previsto in considerazione delle
modalita' realizzative adottate nei progetti;
      i)  prevedere  che  la  nuova scheda tecnica resti in vigore al
massimo   fino  alla  data  del  31  gennaio  2010,  fatta  salva  la
possibilita'  di  un  ritiro  anticipato  da valutare in funzione dei
periodici   monitoraggi   compiuti   dall'Autorita'  sui  dati  e  le
informazioni  contenute  nelle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi presentate;
    con  riferimento alle schede tecniche n. 13a, n. 13b, n. 13c e n.
14,   i   commenti   giunti  in  risposta  alla  consultazione  hanno
evidenziato i seguenti elementi principali:
      a) un operatore condivide tutte le proposte avanzate;
      b)  un  operatore  solleva  obiezioni  in  merito  ai valori di
consumo di acqua calda sanitaria assunti per il calcolo dei risparmi;
      c)  un operatore osserva che l'esclusivo riferimento alla norma
tecnica  UNI EN 246 pare inopportuno perche' a livello internazionale
si  sono ormai diffusi standard che impongono valori di flusso ancora
inferiori  a quelli della classe Z e propone, dunque, di prevedere la
possibilita'  di rispettare anche altre norme tecniche internazionali
o  di  introdurre  almeno una tolleranza del 10% sui valori richiesti
dalla classe di flusso Z;
      d)  un  operatore  osserva  che  sarebbe  opportuno  imporre il
rispetto  di  standard  di  qualita'  sui  materiali  dei dispositivi
destinati  ad  entrare  in  contatto  con acqua per il consumo umano,
quali quelli contenuti nei kit per il risparmio idrico;
      e)  tre  operatori  non  concordano  con la proposta di rendere
obbligatorio  l'equipaggiamento dei kit con accessori quali chiavette
di montaggio/rasciatura, in quanto oggi sul mercato ne esisterebbe un
unico  produttore  o semplicemente in quanto ridondante rispetto alla
normale  dotazione  di  utensili  mediamente  disponibili  nelle case
italiane;
      f)  in  merito  alla  metodologia  adottata  per il calcolo del
valore   del   coefficiente   di  addizionalita',  due  operatori  la
condividono  mentre  altri  due  operatori esprimono dubbi, in quanto
questa  non  sarebbe coerente con la definizione di tale coefficiente
fornita   dalla   delibera   n.  103/03,  oppure  perche',  vista  la
particolarita'  dei dispositivi considerati, pare improbabile che gli
utenti  procedano  da soli al riacquisto di dispositivi giunti a fine
vita;
      g)  in  merito  alla  proposta  di  cui  alla  lettera  i)  del
precedente  alinea,  un  operatore  ritiene che prima di procedere al
ritiro  sia  necessaria  una  verifica  del  mercato potenziale e del
relativo coefficiente di penetrazione;
      h)  un  solo operatore non concorda con la proposta di cui alla
lettera b) del precedente alinea, in considerazione del diverso grado
di  saturazione  del  mercato  riscontrato  per  EBF  e  RA e ritiene
altresi'  che  dovrebbero  essere  tenuti in opportuna considerazione
anche  i  risparmi  energetici  legati  all'intera filiera dell'acqua
erogata  da  docce e rubinetti, dalla fase di adduzione fino a quella
di depurazione;
      i)  un  operatore  ritiene che il vincolo sul numero massimo di
kit  distribuibili  dovrebbe essere riferito alle abitazioni e non ai
clienti,  dato  che  alcuni  clienti  potrebbero  possedere  piu'  di
un'abitazione;
      j)  la  maggioranza  degli operatori conferma le obiezioni gia'
espresse   nell'ambito  della  scheda  tecnica  n.  1  sulle  lampade
fluorescenti compatte in relazione alla non opportunita' di mettere a
disposizione  dei clienti un canale di comunicazione dedicato e della
costruzione   di   un   archivio  dei  dati  anagrafici  dei  clienti
partecipanti;
  Ritenuto che sia opportuno:
    procedere all'aggiornamento della scheda tecnica n. 1 inerente la
sostituzione  di  lampade  ad  incandescenza con lampade fluorescenti
compatte con alimentatore incorporato in ambito domestico:
      a) confermando l'introduzione di requisiti prestazionali minimi
per   le   lampade   fluorescenti  compatte  oggetto  di  intervento,
prevedendo in particolare che queste:
        siano  certificate possedere una vita nominale garantita pari
o  superiore  a 10.000 ore e rispettare gli altri requisiti tecnici e
prestazionali  indicati  nella  «European  compact  fluorescent  lamp
quality charter»;
        siano  identificabili  dal  cliente,  attraverso  marchiatura
delle confezioni o inserimento nella stessa di materiale informativo,
come  lampade  finanziate  nell'ambito  del  meccanismo nazionale dei
titoli di efficienza energetica;
        siano    accompagnate    da    istruzioni    operative    per
l'installazione,   la  massimizzazione  della  resa  ed  il  corretto
smaltimento;
      b)    accogliendo    parzialmente    quanto   osservato   dalla
consultazione  in  merito  alla disponibilita' sul mercato di lampade
dotate di marchio EcoLabel e di valori di flusso luminoso superiori a
quelli  proposti,  prevedendo  la  sola  necessita' di rispetto della
normativa nazionale che recepisce la direttiva 2002/96/CE sui Rifiuti
di   Apparecchiature   Elettriche  ed  Elettroniche  e  la  direttiva
2002/95/CE su restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose
nella  costruzione  di  apparecchiature elettriche ed elettroniche, e
introducendo  una  tolleranza  del  3%  sui valori di flusso luminoso
minimo specificati;
      c) accogliendo quanto suggerito nell'ambito della consultazione
in  merito alla non previsione di un obbligo di assistenza e garanzia
sui  prodotti  di durata almeno pari a quella del rilascio dei titoli
di  efficienza  energetica,  in  ragione  di  quanto  previsto  dalla
normativa  vigente  e  della  necessita' di tempi piu' lunghi per una
graduale trasformazione del mercato in direzione di una estensione di
tali garanzie;
      d)  accogliendo  la  richiesta  di  non imporre una soglia alla
potenza   nominale  minima  delle  lampade  fluorescenti  oggetto  di
intervento, preferendo al contempo una modalita' di rendicontazione e
calcolo  dei  risparmi  basata sulla differenziazione degli stessi in
funzione del valore di potenza nominale;
      e)   confermando   la   proposta  di  prevedere  due  modalita'
alternative   per   la   realizzazione   degli  interventi  relative,
rispettivamente,  alla  vendita  diretta  degli apparecchi ai clienti
finali tramite rivenditori autorizzati con applicazione di uno sconto
minimo sul prezzo altrimenti praticato, ovvero alla consegna a titolo
gratuito a seguito di richiesta scritta da parte del cliente finale;
      f)    accogliendo    parzialmente    quanto   osservato   dalla
consultazione  in merito ai requisiti minimi inerenti le modalita' di
realizzazione  degli  interventi, prevedendone una puntualizzazione e
differenziazione  tra i due casi di cui al precedente alinea, nonche'
accogliendo,   nel   caso  di  vendita  diretta  tramite  rivenditori
autorizzati,  la  richiesta  di ridurre l'entita' dello sconto minimo
praticato  e la proposta di favorire quelle iniziative nelle quali si
proceda  a  registrare  la rottamazione delle lampade a incandescenza
sostituite con le lampade fluorescenti vendute;
      g)  valutando  il grado di saturazione del mercato residenziale
in  base  ai piu' recenti dati di vendita ed accogliendo la richiesta
emersa  dalla  consultazione  di  adottare  per  il  «coefficiente di
insuccesso» il valore piu' alto tra quelli ipotizzati dall'Autorita';
      h)  accogliendo in parte quanto osservato in merito alla minore
penetrazione  sul  mercato  delle  lampade  fluorescenti  compatte di
minori  dimensioni,  prevedendo  dunque  un  valore  piu' alto per il
coefficiente di addizionalita' associato all'installazione di lampade
fluorescenti con attacco E14;
      i)  confermando  la  fissazione  al 31 gennaio 2011 del termine
massimo   per   la   presentazione   di   richieste   di  verifica  e
certificazione   basate   sulla  scheda  tecnica,  fatti  salvi  suoi
eventuali successivi aggiornamenti;
    procedere  alla  revoca  della  scheda  tecnica n. 12 inerente la
sostituzione    di   frigoriferi,   frigo-congelatori,   congelatori,
lavabiancheria,  lavastoviglie  con  prodotti  analoghi  a  piu' alta
efficienza,   e   procedere   alla  raccolta  di  ulteriori  elementi
informativi per valutare la possibilita' di presentare agli operatori
nuove proposte per l'aggiornamento dei contenuti della scheda;
    con  riferimento all'aggiornamento delle schede tecniche n. 13a e
n.  14,  inerenti  l'installazione  di  erogatori  a  basso  flusso e
rompigetto aerati:
      a)  confermare  la  proposta  di elaborare un'unica scheda, che
sostituisca  le  attuali schede tecniche n. 13a e 14 e sia relativa a
kit per il risparmio idrico composti da 3 RA e 1 EBF;
      b) confermare la metodologia di calcolo adottata per valutare i
risparmi  energetici  ottenibili  tramite  l'utilizzo di EBF ed RA e,
conseguentemente,  i valori di risparmio specifico e del coefficiente
di addizionalita' proposti in consultazione;
      c)   accogliere  le  osservazioni  espresse  nell'ambito  della
consultazione  in  merito all'opportunita' di prevedere un margine di
tolleranza  del  10%  per  la  verifica  del  rispetto della norma EN
246:2004  e  di  prevedere  la  necessita'  di rispettare standard di
qualita'  dei  materiali  utilizzati  in  dispositivi in contatto con
acqua destinata al consumo umano;
      d)  accogliere  in  parte  le  obiezioni  sollevate  in  merito
all'obbligo  di  equipaggiamento con accessori, prevedendo che questi
non   debbano   essere  costituiti  esclusivamente  da  chiavette  di
montaggio/raschiatura e che, in alternativa, sia possibile fornire un
intero set di dispositivi di ricambio, al fine di contribuire in ogni
caso ad una maggiore durata dell'intervento nel tempo;
      e)  accogliere  quanto  osservato dalla consultazione in merito
all'inopportunita' di prevedere un canale di comunicazione dedicato;
      f)  aumentare  i  requisiti  prestazionali  imposti  agli  EBF,
espressi  in  termini  di  riduzione  di  portata  rispetto al flusso
libero,  in considerazione di quanto riportato al precedente alinea e
dell'indisponibilita'  sul  mercato di dispositivi coperti da servizi
commerciali di garanzia e assistenza;
      g)   confermare   la   proposta   di  prevedere  due  modalita'
alternative   per   la   realizzazione   degli  interventi  relative,
rispettivamente,  alla  vendita  diretta  dei  kit  ai clienti finali
tramite rivenditori autorizzati con applicazione di uno sconto minimo
sul  prezzo altrimenti praticato, o alla consegna a titolo gratuito a
seguito di richiesta scritta da parte del cliente finale;
      h) accogliere parzialmente quanto osservato dalla consultazione
in  merito ai requisiti minimi inerenti le modalita' di realizzazione
degli    interventi,    prevendendone    una    puntualizzazione    e
differenziazione tra i due casi di cui al precedente alinea;
      i)  ridurre  dal 90% al 60% lo sconto minimo richiesto nel caso
di   vendita  diretta  ai  clienti  finali,  in  base  alle  medesime
considerazioni  gia'  svolte  a  proposito  della  vendita di lampade
fluorescenti compatte;
      j)   accogliere  l'osservazione  relativa  all'opportunita'  di
riferire  anche alle abitazioni il vincolo relativo al numero massimo
di kit distribuibili;
      k) confermare l'estensione alle schede tecniche n. 13b e n. 13c
dei  requisiti  di  prodotto  introdotti  con  riferimento  agli  EBF
installabili in ambito residenziale;
      l)  confermare  la data massima prevista per la validita' della
scheda;
                              Delibera:
  1.  Di  approvare  l'aggiornamento della scheda tecnica n. 1 di cui
alla deliberazione n. 234/2002 e delle schede tecniche n. 12, n. 13a,
n.  13b,  n.  13c  e  n.  14  di  cui  alla deliberazione n. 111/2004
mediante:
    a) la revoca delle schede tecniche n. 1, n. 12, n. 13a e n. 14;
    b)  l'approvazione  delle  nuove  schede  tecniche  n. 1-bis e n.
13a-bis  riportate  in  allegato  alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
    c)  la  modifica  del  punto  «Unita'  fisica di riferimento» del
paragrafo  1.2  delle  schede  tecniche  n.  13b  e  n.  13c mediante
l'aggiunta,  dopo  le  parole «Erogatore a basso flusso (EBF)», delle
seguenti parole:
      «Gli EBF oggetto di intervento devono:
        rispettare  standard nazionali o internazionali relativi alla
qualita'  dei  materiali  utilizzati  per  dispositivi  destinati  ad
entrare in contatto con acqua per il consumo umano;
        contenere erogatori che garantiscano una riduzione di portata
pari  o  superiore  al  40%  rispetto  al flusso libero (norme UNI EN
1112:1998  e  UNI  EN  1113:1998),  garantendo  al  contempo la piena
funzionalita' della doccia;
        avere  dimensioni  tali  da  rendere i dispositivi facilmente
installabili su qualunque tipo di doccia standard.».
    2.  Di prevedere che gli aggiornamenti di cui al precedente punto
1 entrino in vigore secondo le tempistiche previste all'art. 4, comma
3,  della  deliberazione  18  settembre  2003, n. 103/03 e successive
modifiche e integrazioni.
    3.  Di  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
il  presente  provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua
prima pubblicazione.
      Milano, 31 marzo 2008
                                                 Il presidente: Ortis