L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 marzo 2008;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 giugno  2007,  n.  73/2007 (di
seguito: legge n. 125/2007);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  16  ottobre  2003, n. 118/03 e successive
modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  9 giugno 2006, n. 111/06, come
successivamente modificata e integrata;
    la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07, che ha
approvato  il  testo  integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita
dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti
finali  ai  sensi  del  decreto  legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  11  luglio 2007, n. 171/07 (di
seguito: deliberazione n. 171/07);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/07, che
ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia   elettrica   e   il  gas  in  ordine  alla  determinazione
convenzionale  per  fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia
elettrica  corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati
su  base  oraria  (load  profiling  per  fasce), come successivamente
modificata e integrata (di seguito: TILP);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21  dicembre  2007, n. 333/07,
successive modificazioni e integrazioni;
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/07;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di
seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
    il  documento  per  la  consultazione  12 marzo  2007,  n.  14/07
«Orientamenti  per  la  definizione  o  la revisione della disciplina
vigente  dei  rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato
elettrico  liberalizzato» (di seguito: documento per la consultazione
12 marzo 2007).
  Considerato che:
    l'art.  9 della deliberazione n. 118/03 disciplina la successione
di  un  utente  del  dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di
prelievo  (di  seguito:  switching),  prevedendo che tale successione
abbia  effetto  dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
in  cui  perviene  la  comunicazione  all'impresa distributrice della
variazione  dell'utente;  e  che ai sensi del medesimo articolo, tale
comunicazione  deve  contenere anche la documentazione riguardante le
variazioni   intercorse,   l'identificativo   del   cliente   finale,
l'identificativo  del  punto di prelievo associato ed alla data della
variazione  oggetto  della comunicazione rispettivamente da parte del
nuovo utente del dispacciamento;
    il documento per la consultazione 12 marzo 2007 ha illustrato gli
interventi  che  l'Autorita' intende adottare in materia di switching
al fine di introdurre procedure uniformi per tutti gli operatori e di
delimitare  le informazioni che devono essere scambiate tra i diversi
soggetti coinvolti in tali procedure;
    i predetti interventi devono essere coerenti con il nuovo assetto
del mercato della vendita al dettaglio, al fine di assicurare il buon
esito dello switching nelle situazioni in cui deve essere attivato il
servizio  di salvaguardia o il servizio di maggior tutela di cui alla
legge  n.  125/2007;  e  che  tali  interventi devono altresi' essere
coerenti  con la regolazione del dispacciamento nel caso di morosita'
del cliente finale, definita dalla deliberazione ARG/elt 4/08;
    la  deliberazione  n. 171/07 ha avviato un procedimento avente ad
oggetto  la  definizione della disciplina dello switching, prevedendo
tra  l'altro  l'istituzione  di  un gruppo di lavoro, che coinvolga i
soggetti  interessati,  anche  con  l'obiettivo  di  identificare  le
opportune  modalita'  di  interrelazione  dei  soggetti coinvolti nel
processo di switching;
    il  documento  per  la  consultazione 12 marzo 2007 distingue tra
interventi  che  l'Autorita'  intende  adottare nel breve periodo, ed
interventi  da definire a seguito di ulteriori approfondimenti; e che
l'esigenza  di  mantenere  tale  distinzione risulta rafforzata dalla
sopravvenuta  abrogazione  della  deliberazione  n.  118/03, disposta
dalla deliberazione n. 278/07 con effetto dal 1° aprile 2008;
    dalle   osservazioni   degli   operatori   al  documento  per  la
consultazione  12  marzo  2007 e' emersa una piena condivisione degli
obiettivi  generali  prospettati,  ma sono stati segnalati aspetti di
criticita', ed in particolare:
      alcuni  operatori hanno evidenziato l'esigenza che il numero di
dati  e  informazioni da scambiare tra gli operatori al momento dello
switching sia il piu' contenuto possibile;
      le imprese distributrici hanno evidenziato la necessita' che le
misure prospettate non comportino per l'impresa stessa verificare che
l'utente  del  dispacciamento  che  la  possibilita' di richiedere lo
switching  abbia rispettato gli adempimenti previsti dalla disciplina
dell'Autorita'  in  materia di recesso dai contratti di compravendita
dell'energia elettrica;
      molti   operatori   hanno  sottolineato  che  la  richiesta  di
switching  da  parte  dell'utente  del  dispacciamento entrante debba
essere  eseguita  dall'impresa  distributrice,  indipendentemente  da
qualsiasi  comunicazione  da  parte  dell'utente  del  dispacciamento
uscente;
      molti   operatori,   condividendo  la  proposta  di  mettere  a
disposizione  le  serie  storiche  dei dati di misura, hanno ritenuto
sufficiente  che  i  dati di misura storici facciano riferimento agli
ultimi 12 mesi precedenti alla data di switching;
    i  soggetti  coinvolti  nel  gruppo  di  lavoro hanno evidenziato
problemi  relativi  ai  tempi  proposti per le procedure di switching
nonche'  alla  gestione  dei  dati  di  misura, sottolineando che gli
interventi    prospettati    dall'Autorita'    richiedono   soluzioni
tecnologiche che possono essere implementate solo nel medio termine;
    in   particolare,   con   riferimento  all'esigenza  di  definire
soluzioni attuabili nel breve periodo, e' stato evidenziato che:
      le  attivita'  di verifica da parte delle imprese distributrici
delle  richieste  di  switching al fine di evidenziare la presenza di
eventuali   errori   materiali  dovrebbero  avvenire,  per  tutte  le
richieste,  a  partire dal primo giorno del mese precedente alla data
di switching;
      sia   previsto   un  differimento  per  l'obbligo  di  messa  a
disposizione  dei dati di misura storici, che tenga in considerazione
la necessita' di implementare gli opportuni sistemi informativi.
  Considerato, infine, che:
    lo  switching  e', in termini generali, funzionale all'esecuzione
fisica  di  un  nuovo contratto di compravendita di energia elettrica
concluso  dal cliente finale titolare del punto di prelievo che abbia
risolto il proprio rapporto con il precedente fornitore;
    il  principio  della terzieta' dell'accesso alle reti esclude che
l'impresa  distributrice,  controparte del contratto di trasporto con
gli  utenti del dispacciamento che si succedono sullo stesso punto di
prelievo,  sia  titolata  a  sindacare  sulle  vicende  estintive dei
rapporti  contrattuali  tra  l'utente  uscente  ed  il cliente finale
titolare   del   punto   di   prelievo;   e  che  pertanto  l'impresa
distributrice e' tenuta ad eseguire la richiesta di switching, mentre
il  richiedente  assicura  che  la conclusione del nuovo contratto di
vendita e la risoluzione del precedente, nei limiti di quanto rientra
nella  propria  disponibilita',  siano  avvenute  nel  rispetto delle
disposizioni   vigenti   in  materia  di  recesso  e  di  diritto  di
ripensamento del cliente finale;
    ai fini della regolazione delle procedure di switching:
      non  risultano  venute meno le esigenze sottese alla previsione
all'art.  9  della  deliberazione n. 118/2003 in forza della quale lo
switching  ha  effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello nel quale e' pervenuta la richiesta medesima;
      viene  in  rilievo l'esigenza di definire cadenze temporali che
consentano,  all'utente del dispacciamento che presenta una richiesta
di switching relativa ad un punto di prelievo disattivo per morosita'
del  cliente  finale,  di  esercitare  la  facolta'  di  revocare  la
richiesta   nei  termini  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  6  della
deliberazione ARG/elt4/08;
      emerge  l'esigenza  di assicurare la tempestiva attivazione dei
servizi di maggior tutela e di salvaguardia nei casi in cui:
        (i) venga risolto un contratto di vendita senza la tempestiva
conclusione di un nuovo contratto;
        (ii)  venga  accertato, ai sensi dell'art. 4-bis del TIV, che
un  cliente  finale  servito  in maggior tutela perda o sia privo dei
requisiti per beneficiare di tale servizio;
    la  disciplina delle procedure di switching descritta nei termini
precedenti non esaurisce la regolazione dei servizi di dispacciamento
e  di trasporto, nel caso in cui la conclusione di un nuovo contratto
di  vendita  con un cliente finale, titolare di un punto di prelievo,
non  determini  una  successione di utenti del dispacciamento in tale
punto;  e  che tale situazione si verifica qualora il nuovo contratto
di  vendita  riguardi  un  punto  di  prelievo  nuovo o in precedenza
disattivato   per   il  quale  viene  richiesta  l'attivazione  della
fornitura;
    la  fattispecie descritta al precedente punto pone l'esigenza che
l'inserimento  nel  contratto di dispacciamento del punto di prelievo
per  il  quale viene richiesta l'attivazione della fornitura, avvenga
secondo  tempi  diversi  da quelli individuati dalla deliberazione n.
118/03,  ma  coerenti  con  i  tempi previsti per l'attivazione della
fornitura;
    al  riguardo, sono pervenute all'Autorita' segnalazioni, da parte
di  clienti  finali, utenti ed imprese distributrici, in relazione al
caso  di  una  richiesta  di  attivazione  di  un  punto  di prelievo
disattivato  che,  pur  essendo nella titolarita' di un nuovo cliente
finale,  non  e' stato mai rimosso dal contratto di dispacciamento di
altro  utente;  e  che tali segnalazioni evidenziano che l'assenza di
una  specifica  disciplina  dello  switching in tale particolare caso
rischia di generare contenziosi tra utenti, clienti finali ed imprese
distributrici,  con possibile pregiudizio del diritto di accesso alle
reti dei richiedenti lo switching.
  Ritenuto che sia:
    necessario  e  urgente,  al  fine di assicurarne l'applicazione a
decorrere dal 1° aprile 2008, definire una disciplina dello swtiching
limitata ai seguenti profili essenziali: elementi informativi oggetto
della  richiesta  di  switching,  tempi dell'impresa distributrice in
tema di segnalazione di eventuali errori materiali e di comunicazione
del  rigetto  o dell'avvenuta esecuzione della richiesta, obblighi in
capo al soggetto richiede lo switching;
    necessario   prevedere,   coerentemente  con  quanto  attualmente
disposto  dalla  deliberazione  n.  118/03,  che  lo  switching abbia
effetto  a  decorrere  dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello   in  cui  perviene  la  richiesta  di  switching  all'impresa
distributrice;
    necessario  prevedere  tempi  ed  adempimenti  specifici  per  le
richieste  di  switching  nel  caso  in  cui  il  richiedente intenda
avvalersi della facolta' riconosciuta dall'art. 6 della deliberazione
ARG/elt 4/08;
    opportuno,  al  fine  di  permettere l'attivazione dei servizi di
maggior tutela o di salvaguardia, prevedere che:
      l'utente   del  dispacciamento  uscente  comunichi  all'impresa
distributrice   risoluzione  del  contratto  di  vendita,  stabilendo
altresi'  gli  elementi informativi da comunicare, le tempistiche che
deve  rispettare  l'impresa  distributrice in tema di segnalazione di
errori  materiali  e  di  comunicazione all'utente del dispacciamento
uscente;
      l'esercente  alla  maggior  tutela  comunichi  la  perdita o la
mancanza,   da  parte  di  un  proprio  cliente,  dei  requisiti  per
l'inclusione  nel servizio di maggior tutela ai sensi dell'art. 4-bis
del TIV;
    opportuno  definire  specifiche  procedure  nel caso di switching
relativo a un punto di prelievo nuovo o disattivato, prevedendo che i
tempi  per l'inserimento nel contratto di dispacciamento del punto di
prelievo  oggetto delle richieste siano coerenti con i tempi previsti
per  l'attivazione  della  fornitura;  e  che  sia  inoltre opportuno
regolare il caso oggetto delle segnalazioni sopra richiamate;
    opportuno  definire le modalita' di messa a disposizione dei dati
di  misura  in occasione dello switching, nonche' dei dati storici di
misura  relativi  agli  ultimi dodici mesi precedenti alla data dello
switching;
    necessario prevedere un periodo transitorio al fine di consentire
alle imprese distributrici la messa a punto delle opportune procedure
informatiche,  differendo  l'obbligo di messa a disposizione dei dati
storici di misura all'1° ottobre 2008;
    necessario  modificare  la deliberazione ARG/elt 4/08 e il TIV al
fine  di  assicurarne  la  corretta  applicazione  in coerenza con le
disposizioni introdotte col presente provvedimento;
                              Delibera:
  1.  di  approvare  l'allegato  A  al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
  2.   di  modificare  la  deliberazione  ARG/elt  4/08  nei  termini
seguenti:
    a.  al comma 6.2 le parole «di cui al comma 21.4» sono sostituite
dalle parole «di cui all'art. 5 dell'allegato A alla deliberazione 28
marzo 2008, ARG/elt 42/08»;
    b. il comma 21.5 e' abrogato;
  3. di modificare il TIV nei termini seguenti:
    a. dopo il comma 4-ter.3 e' aggiunto il seguente comma 4-ter. 4:
      «4ter. 4 Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese
di dicembre  dell'anno  di  effettuazione delle procedure concorsuali
ciascuna  impresa  distributrice  effettua la comunicazione di cui al
comma 4.3  all'esercente la salvaguardia uscente e al nuovo esercente
la salvaguardia.»;
    b. dopo il comma 23.6 e' aggiunto il seguente comma 23.7:
      «23.7  Con  riferimento  ai punti di prelievo attivati nel mese
di aprile   2008   ciascuna   impresa   distribu-trice   effettua  la
comunicazione  di  cui  al  comma 4.3  all'esercente  la salvaguardia
transitorio e al nuovo esercente la salvaguardia.»;
  4. di prevedere che le disposizioni di cui all'art. 8 dell'allegato
A  al  presente  provvedimento si applichino a partire dal 1° ottobre
2008;
  5.  di  prevedere  che  entro  il  15 aprile 2008, ciascuna impresa
distributrice  renda  disponibili sul proprio sito internet i modelli
con  cui  vengono  trasmessi  i  dati di cui all'art. 8 e all'art. 9,
nonche' il formato elettronico di cui al comma 8.2 dell'allegato A al
presente provvedimento;
    6. di  conferire  mandato  al  direttore  della Direzione mercati
dell'Autorita'  affinche' provveda, previa informativa all'Autorita',
a  dare  completamento  con  determinazioni  del  medesimo  direttore
all'allegato    A,    con    eventuali   disposizioni   tecniche   di
implementazione  in  tema  di  obblighi  informativi  e  di  messa  a
disposizione dei dati di misura;
    7. di   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)
la  presente  deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua
prima  pubblicazione,  affinche'  produca  effetti  per gli switching
richiesti a decorrere dal 1° aprile 2008.
      Milano, 28 marzo 2008
                                                 Il presidente: Ortis