IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  l'art.  28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede
alla  sicurezza,  all'economicita'  e alla programmazione del sistema
nazionale   del  gas,  anche  mediante  specifici  indirizzi  con  la
finalita'  di  salvaguardare  la  continuita'  e  la  sicurezza degli
approvvigionamenti   e  di  ridurre  la  vulnerabilita'  del  sistema
nazionale del gas;
  Visto l'art. 28, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  ora Ministero dello sviluppo economico, in caso di
crisi  del  mercato  dell'energia  o di gravi rischi per la sicurezza
della  collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di
salvaguardia;
  Visto  l'art.  2,  comma 1  del decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 30 agosto 2007, recante disposizioni sulla modifica
o  revoca,  in  tutto  o in parte, dell'obbligo della massimizzazione
delle importazioni di gas naturale;
  Vista  la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007;
  Su parere conforme del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio
del  sistema  nazionale  del  gas naturale, il quale, in base ai dati
esaminati  nel  corso  delle  riunioni  del  29 gennaio  2008  e  del
14 febbraio  2008 sul confronto tra la previsione del fabbisogno e la
disponibilita'  di  approvvigionamento  di gas naturale, tenuto conto
dell'attuale  alto livello di disponibilita' di gas in stoccaggio, ha
valutato  con  esito  favorevole la possibilita' di ridurre al 90% la
massimizzazione delle importazioni resa operativa dal 5 novembre 2007
per le importazioni di gas;
  Ritenuto opportuno procedere alla tempestiva riduzione delle misure
volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale,
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Con  decorrenza  dalle ore 6,00 del giorno 18 febbraio 2008 sono
ridotti  al  90% gli obblighi di completo utilizzo delle capacita' di
trasporto  conferite  ai  punti  di  entrata della rete nazionale dei
gasdotti,  come  previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 30 agosto
2007  per  tutti gli utenti titolari di capacita' di trasporto, anche
interrompibile,  ad  ogni  punto  di  entrata della rete nazionale di
trasporto  del  gas  naturale  interconnesso con l'estero, al fine di
rendere massime le immissioni complessive di gas in rete.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e la geotermia
ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
  Roma, 15 febbraio 2008
                                                 Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 262