IL DIRETTORE
             per i giochi dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169,  recante  norme  per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei  cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art.
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
1° marzo  2006,  n.  111, concernente la disciplina delle scommesse a
quota  fissa  su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su
eventi  non  sportivi  da  adottare  ai sensi dell'art. 1, comma 286,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n.
29, concernente regolamento recante norme per l'istituzione del gioco
«Bingo» ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Visto   l'art.   38,  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,
convertito,  con  modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale;
  Vista  la  convenzione  di  concessione  n. 3478 del 15 marzo 2007,
stipulata  con  la  societa' Primal S.r.l. per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse
dei cavalli ed eventi non sportivi;
  Vista  la  convenzione  di  concessione n. 1158 del 17 maggio 2007,
stipulata  con  la  societa' Primal S.r.l. per la commercializzazione
delle  scommesse  a  totalizzatore  ed  a quota fissa sulle corse dei
cavalli;
  Vista  la  convenzione  di concessione n. 321 del 13 febbraio 2004,
stipulata con la societa' Primal S.r.l. per la gestione del gioco del
Bingo  nella  sala  sita  in  Sciacca  (Agrigento),  via Pompei, snc,
Contrada Tabassi;
  Viste  le  convenzioni  di concessione n. 4007 e n. 4303 rilasciate
alla  societa'  Primal S.r.l. in data 3 gennaio 2008, all'esito della
gara esperita ai sensi dell'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006,
convertito  con  modificazioni  ed integrazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
  Visti  i  decreti  direttoriali  15 gennaio 2008, 17 gennaio 2008 e
18 gennaio 2008, con i quali, per i motivi indicati nei provvedimenti
stessi  in  ordine  al possesso da parte della societa' Primal S.r.l.
dei  requisiti soggettivi stabiliti per il rilascio delle concessioni
della  specie  ed  all'opportunita' di procedere all'accertamento dei
fatti ai fini della tutela degli interessi dell'Amministrazione, sono
state  sospese  le  convenzioni  di  concessione n. 3478 del 15 marzo
2007,  n.  1158  del  17 maggio 2007, n. 321 del 13 febbraio 2004, n.
4007 e n. 4303 rilasciate in data 3 gennaio 2008;
  Visti  i  decreti  n.  119/08  del  23 gennaio 2008 e n. 194/08 del
7 febbraio  2008,  con  i quali il presidente del Tar per la Sicilia,
sezione  staccata  di  Catania,  ha accolto la domanda di adozione di
misure  cautelari  in ordine ai decreti direttoriali 15 gennaio 2008,
17 gennaio  2008  e  18 gennaio 2008, e le ordinanze n. 282/2008 e n.
290/2008  del  20 febbraio  2008, con le quali il Tar per la Sicilia,
sezione   staccata  di  Catania  ha  confermato  la  sospensione  dei
provvedimenti impugnati;
  Viste  le lettere prot. n. 2008/3275/Giochi/SCO del 28 gennaio 2008
e  prot.  n.  2008/5292/giochi/BNG del 12 febbraio 2008, con le quali
l'Amministrazione    ha    comunicato   l'ottemperanza   ai   decreti
presidenziali   n.  119/08  del  23 gennaio  2008  e  n.  194/08  del
7 febbraio  2008,  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Sicilia, sezione staccata di Catania;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r del 23 gennaio 2008, prot. n.
2008/2764/giochi/CONC,  con  la quale e' stato comunicato alla Primal
S.r.l.  l'avvio  dell'istruttoria  finalizzata  all'accertamento  del
possesso  da  parte  della  stessa  societa' dei requisiti soggettivi
previsti  dalla  normativa  vigente per il rilascio delle concessioni
per la gestione dei giochi pubblici e del bingo e con la quale, a tal
fine,  e'  stato  richiesto di trasmettere la documentazione indicata
nella lettera stessa;
  Vista  la  lettera  raccomandata a/r del 27 febbraio 2008, prot. n.
2008/7307/Giochi/CONC,  con  la quale e' stato comunicato, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e
successive  modificazioni  ed integrazioni, che oltre ai procedimenti
il  cui avvio e' stato gia' comunicato con lettere del 12 giugno 2007
prot.   n.   2007/20893/giochi/BNG,   e  del  17 ottobre  2007  prot.
2007/36187/giochi/BNG  sono  stati  avviati  i procedimenti di revoca
delle  concessioni  n. 3478, n. 1158, n. 4007 e n. 4303, in quanto la
Primal  srl  non  ha  dato  riscontro alla richiesta inoltrata con la
sopraindicata    lettera    del    23 gennaio    2008,    prot.    n.
2008/2764/giochi/CONC, non trasmettendo:
    - la dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  attestante  il possesso dei
requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall'art. 38, comma 1, del
decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei
contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
    - la  certificazione  di regolarita' contributiva, rilasciata dai
competenti   istituti   previdenziali,   ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto-legge  25 settembre  2002,  n.  210,  convertito  dalla legge
22 novembre  2002,  n.  266  e  dell'art.  3,  comma 8,  del  decreto
legislativo  14 agosto  1996,  n.  494, e successive modificazioni ed
integrazioni,  il  quale,  al comma 1, stabilisce che «le imprese che
risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare
alla  stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita'
contributiva  a  pena  di revoca dell'affidamento» e, al comma 1-bis,
che «la certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche
dalle  imprese  che  gestiscono  servizi e attivita' in convenzione o
concessione  con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione
o  la  revoca  della  concessione  stessa»,  ed  in quanto, nel corso
dell'istruttoria,  e'  emersa  una  grave  situazione debitoria della
Primal  nei  confronti dell'erario, derivante dall'omesso o ritardato
pagamento   del   prelievo   erariale  sulle  attivita'  affidate  in
concessione,  ed  e'  stato  accertato che la Primal S.r.l. medesima,
nell'esecuzione   delle   attivita'   affidate   in  concessione,  ha
reiteratamente  tenuto  comportamenti  caratterizzati  da negligenza,
malafede  e gravi errori nell'esercizio dell'attivita' professionale,
dettagliatamente  descritti nelle lettere del 12 giugno 2007 prot. n.
2007/20893/giochi/BNG,       del      17 ottobre      2007      prot.
2007/36187/giochi/BNG    e    del    27 febbraio    2008   prot.   n.
2008/7307/Giochi/CONC,  il  cui contenuto, anche ai fini della tutela
dei  dati  personali  nelle  stesse riportati, si intende interamente
richiamato  nel  presente provvedimento e ne forma parte integrante e
sostanziale;
  Considerato  che  l'omesso  o  ritardato  versamento  del  prelievo
erariale,  oltre  che grave irregolarita' amministrativa, costituisce
anche  violazione  degli  obblighi  fiscali stabiliti dall'art. 5 del
decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  e  dall'art. 1 del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
  Considerato   che   l'art.  3,  comma 1,  lettera c),  del  decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, stabilisce che la concessione e'
revocata «quando vengono accertati gravi irregolarita' amministrative
o  il  mancato  rispetto  degli  obblighi  fiscali»  e che l'art. 17,
comma 2,  lettera d)  delle  convenzioni n. 3478 e n. 1158 stabilisce
che  l'Amministrazione  procede alla revoca della concessione in caso
«di   mancato   versamento   delle  somme  dovute,  anche  di  natura
tributaria,  nei  tempi  e  con le modalita' stabilite dalla presente
convenzione  di  concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle
disposizioni previste in materia di scommesse»;
  Considerato,   altresi',  che  i  comportamenti  caratterizzati  da
negligenza,  malafede  e  gravi  errori nell'esercizio dell'attivita'
professionale, dettagliatamente descritti nelle lettere del 12 giugno
2007  prot.  n.  2007/20893/giochi/BNG,  del  17 ottobre  2007  prot.
2007/36187/giochi/BNG    e    del    27 febbraio    2008   prot.   n.
2008/7307/Giochi/CONC,  fanno venir meno, in capo alla Primal S.r.l.,
il requisito di ordine generale previsto dal citato art. 38, comma 1,
lettera f)  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale
prevede che l'impresa non abbia «commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione  delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, ne'
un errore grave nell'esercizio dell'attivita' professionale»;
                               Dispone
per  i  motivi  indicati  in  premessa,  cosi'  come dettagliatamente
descritti    nelle    lettere    del    12 giugno   2007   prot.   n.
2007/20893/giochi/BNG,       del      17 ottobre      2007      prot.
2007/36187/giochi/BNG    e    del    27 febbraio    2008   prot.   n.
2008/7307/Giochi/CONC, la revoca:
    - delle convenzioni di concessione n. 3478 del 15 marzo 2007 e n.
1158   del  17 maggio  2007,  e  la  conseguente  disattivazione  del
collegamento al totalizzatore nazionale;
    - della convenzione di concessione n. 321 del 13 febbraio 2004;
    - delle  convenzioni  n.  4007  e  n.  4303  rilasciate  in  data
3 gennaio 2008.
  Avverso   il   presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  dinanzi  al
competente  Tribunale  amministrativo  regionale, entro il termine di
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della repubblica italiana.
    Roma, 16 aprile 2008
                                            Il direttore: Tagliaferri