IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art. 3, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
che  prevede  la  determinazione,  con  apposito decreto del Ministro
della  sanita',  dei  criteri  di  fruizione  in  forma  indiretta di
prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione
all'estero  in  favore di cittadini italiani residenti in Italia, per
prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente
o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  3 novembre 1989,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 novembre 1989, n. 273, come
modificato  dal  decreto ministeriale 13 maggio 1993, che determina i
criteri  per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta
presso  Centri di altissima specializzazione all'estero, allorche' le
relative  prestazioni  di diagnosi, cura o riabilitazione non possano
essere   erogate  adeguatamente  o  tempestivamente  dalle  strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
  Visti  il Regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive
modificazioni  ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 22,
paragrafo 1, lettera c), punto i) in cui e' previsto il trasferimento
per  cure  in  uno  Stato  membro  dell'Unione europea, e le analoghe
disposizioni   previste   dai  vigenti  accordi  internazionali,  che
disciplinano  l'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  in  regime di
reciprocita';
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  20 gennaio  1990,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2 febbraio  1990,  n.  27,  e
30 agosto  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 settembre
1991,   n.  214,  che  identificano  le  classi  di  patologia  e  le
prestazioni  fruibili  presso  centri  di  altissima specializzazione
all'estero;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  17 giugno  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, ove si
precisa  che  le voci di trapianto dei succitati decreti ministeriali
devono intendersi riferite ad organi prelevati da cadavere;
  Vista  la  legge  1° aprile  1999, n. 91, recante: «Disposizioni in
materia  di  prelievi  e  di  trapianti  di organi e di tessuti», con
particolare  riguardo  per  il  suo  art. 20, in materia di trapianti
all'estero,  il  cui  comma 1  prevede  che le spese di iscrizione in
organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero
sono  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale limitatamente al
trapianto  di  organi  e  solo  se la persona e' stata iscritta nella
lista  di  attesa  per  un  periodo  di tempo superiore allo standard
definito   con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  per  ciascuna
tipologia  di  trapianto,  e  secondo  le  modalita'  definite con il
medesimo decreto;
  Visto  l'art. 20, comma 2 della stessa legge n. 91 del 1999, ove e'
previsto  che  le  spese  di  trapianto  sono  a  carico del Servizio
sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente
secondo i criteri stabiliti dal Centro nazionale trapianti;
  Visto  l'art.  10  della  legge  1° aprile 1999, n. 91, che prevede
l'istituzione  di  un Centro regionale per i trapianti nell'ambito di
ogni singola regione o in associazione tra piu' regioni;
  Considerato  che  il  particolare  settore  dei trapianti di organo
implica il riconoscimento delle funzioni di Centro di riferimento, di
cui  all'art.  3  del  decreto  del Ministro della sanita' 3 novembre
1989,  ai  Centri regionali trapianti, i quali, a loro volta, possono
utilizzare  le  competenze  specialistiche presenti nel territorio al
fine di una tempestiva verifica dei presupposti per l'iscrizione e il
ricovero  in centri esteri di altissima specializzazione in regime di
assistenza sanitaria diretta ed indiretta;
  Visto  l'art.  34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.  286,  che,  in  base  alle  indicazioni  applicative  di cui alla
Circolare del Ministero della sanita' n. 5 del 24 marzo 2000, estende
l'assistenza sanitaria all'estero ai cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti  in  Italia  aventi  titolo  all'iscrizione  al Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'accordo  tra  il  Ministro  della  salute, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano sul documento di Linee-guida
per  il  trapianto  renale da donatore vivente e da cadavere, sancito
nella  seduta  della  Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
regioni  e  province  autonome  del  31 gennaio 2002, con particolare
riguardo  per il suo capitolo 3, ove e' definita la composizione e la
gestione delle liste di attesa;
  Viste  le  indicazioni tecniche espresse dal Consiglio superiore di
sanita'  -  Sezione  II nella seduta del 28 marzo 2001, riguardo alle
norme  procedurali  per la concessione temporanea dell'autorizzazione
all'attivita' di trapianto di fegato da vivente;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
16 aprile  2002,  recante approvazione delle «Linee-guida sui criteri
di   priorita'   per   l'accesso   alle  prestazioni  diagnostiche  e
terapeutiche e sui tempi di attesa»;
  Visto l'accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 sul «Documento di
indicazioni  per l'attuazione del punto a) dell'accordo Stato-regioni
del   14 febbraio   2002»  relativo  a  «Modalita'  di  accesso  alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle
liste di attesa»;
  Vista  la  relazione  approvata  dalla  Conferenza permanente per i
rapporti  tra Stato, regioni e province autonome del 3 febbraio 2005,
sull'individuazione  della metodologia nazionale dei tempi di attesa,
elaborata   dal  «Tavolo  di  monitoraggio  e  verifica  dei  livelli
essenziali di assistenza sanitaria» ;
  Vista  l'intesa tra Stato, regioni e province autonome del 23 marzo
2005,  laddove  si prevedono, tra l'altro, adeguate iniziative, senza
oneri   a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  dirette  a  favorire
l'esecuzione presso gli ospedali pubblici di accertamenti diagnostici
in modo continuativo nonche' di interventi di educazione e promozione
della salute in Italia;
  Visto  il  documento  programmatico  «Un nuovo patto della Salute»,
siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  in  data  28 settembre  2006, che individua tra i criteri di
riconoscimento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza il principio
della  qualita'  delle cure e della loro appropriatezza rispetto alle
specifiche esigenze di volta in volta considerate e, tra le tematiche
di  particolare rilevanza per il Servizio sanitario nazionale, quella
di  sviluppare nuove iniziative volte a favorire la razionalizzazione
dei percorsi di diagnosi e cura;
  Ravvisata  l'esigenza,  ai sensi del citato art. 20, comma 1, della
legge n. 91 del 1999, di definire anche le modalita' per l'erogazione
delle  prestazioni  sanitarie all'estero, preliminari e posteriori al
trapianto  di  organi,  le  cui spese ricadano sul Servizio sanitario
nazionale;
  Ritenuto  di dover procedere alla modifica dell'elenco delle classi
di  patologia e di prestazioni fruibili per tipologia di trapianto di
organi,  alla  luce  dei  nuovi  orientamenti  e  delle esperienze in
materia  sanitaria, che inducono a ritenere superflua una distinzione
fondata  sulle  patologie  in base alle quali l'assistito e' iscritto
nelle liste di attesa per trapianto di rene, pancreas e cuore;
  Ravvisata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 20, comma 1
della  legge  n.  91  del  1999, i tempi standard di iscrizione nelle
liste  di  attesa  per  trapianto  di organo nel territorio nazionale
oltre  i  quali  puo'  essere  effettuata l'iscrizione nelle liste di
attesa estere ed essere autorizzato l'eventuale ricovero all'estero a
spese del Servizio sanitario nazionale;
  Considerata la proposta del Centro nazionale trapianti di delineare
i  tempi standard di iscrizione nelle liste di attesa in Italia sulla
base dei tempi medi di attesa in tali liste in base alla tipologia di
trapianto di organo ;
  Ravvisata  l'opportunita'  di definire anche le condizioni inerenti
al  trapianto  di  organo  da  vivente  all'estero, per consentire al
cittadino  iscritto  al Servizio sanitario nazionale di ricevere tali
cure  all'estero nei casi in cui la prestazione non sia ottenibile in
Italia   e  sussistano  elementi  di  idoneita'  clinica  debitamente
certificati;
  Considerata  l'esigenza  di demandare al Centro nazionale trapianti
il  compito  di coordinamento e monitoraggio degli interventi prima e
dopo  il trapianto all'estero e di valutazione della qualita' e degli
esiti degli interventi stessi;
  Considerato  che  quanto  previsto  nell'art. 20 della legge 91 del
1999  non  comporta  nuovi  o  maggiori oneri di spesa e non implica,
quindi,  alcuna  copertura  finanziaria  aggiuntiva,  poiche' trovano
ordinaria  applicazione  le  normative sopra richiamate in materia di
rimborso delle spese per cure all'estero;
  Ritenuto  di  dover  dare attuazione a quanto disposto dall'art. 20
della  legge  1° aprile  1999,  n.  91,  riguardo  all'emanazione del
decreto  del Ministro della salute ivi previsto, per definire in base
a  tipologia  di trapianto i tempi standard di iscrizione nella lista
di  attesa di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), oltre i quali sono
ammessi  l'iscrizione  nelle  liste  di attesa estere ed il trapianto
all'estero a spese del Servizio sanitario nazionale;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 28 febbraio 2008, Rep. Atti n. 63/CSR;

                              Decreta:

                               Art. 1.

             Modalita' per l'iscrizione in liste estere

  1.  Gli  assistiti  iscritti nelle liste di attesa per trapianto di
organo  di  cui all'art. 8, comma 6, lettera a) della legge 1° aprile
1999,  n.  91  possono chiedere l'iscrizione nelle liste di attesa di
organizzazioni  estere  quando  siano  stati  iscritti  in uno o piu'
Centri  regionali  trapianti  per un periodo complessivo continuativo
superiore  a  quello  indicato  nella  tabella  A allegata come parte
integrante al presente decreto.
  2.  Il  Centro  regionale  trapianti  della  regione  di  residenza
dell'assistito,  d'ora  in poi denominato Centro regionale trapianti,
verificata  la durata dell'iscrizione nelle liste d'attesa attraverso
il    Sistema    Informativo   Trapianti   (SIT),   rilascia   idonea
certificazione   per  la  sua  iscrizione  nelle  liste  estere,  con
indicazione  della  tipologia  di  trapianto  di  organo richiesta, e
provvede  a  darne  comunicazione  all'Azienda  sanitaria  locale  di
residenza  dell'assistito,  per  l'avvio,  a  seconda dei casi, della
procedura prevista dagli articoli 3 o 4.
  3.  Il Centro regionale trapianti, d'intesa con il Centro nazionale
trapianti  e  il  Ministero  della  salute,  concorda  con  il centro
trapianti estero prescelto dal paziente la documentazione relativa ad
indagini   diagnostiche  che  l'assistito  deve  presentare  ai  fini
dell'iscrizione  nelle  liste  estere  e  si  adopera  affinche'  gli
accertamenti  sanitari  pre  e  post  trapianto  siano  effettuati in
Italia.
  4.  Il  Centro  nazionale  trapianti  comunica  al Centro regionale
trapianti,  e  quest'ultimo  all'assistito,  l'eventuale richiesta di
cancellazione  dalla  lista  regionale  formulata dall'organizzazione
estera d'iscrizione.
  5.  L'assistito  non  iscritto  nelle  liste  nazionali, a causa di
particolari  condizioni  clinico-biologiche  che  non ne giustificano
l'iscrizione sulla base delle linee-guida nazionali, puo' chiedere al
Centro  regionale trapianti il rilascio della certificazione prevista
al comma 2, previo parere tecnico del Centro nazionale trapianti.