IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 3, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, che prevede la determinazione, con apposito decreto del Ministro della sanita', dei criteri di fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico; Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1989, n. 273, come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1993, che determina i criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero, allorche' le relative prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; Visti il Regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i) in cui e' previsto il trasferimento per cure in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di reciprocita'; Visti i decreti del Ministro della sanita' 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1990, n. 27, e 30 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1991, n. 214, che identificano le classi di patologia e le prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero; Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, ove si precisa che le voci di trapianto dei succitati decreti ministeriali devono intendersi riferite ad organi prelevati da cadavere; Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», con particolare riguardo per il suo art. 20, in materia di trapianti all'estero, il cui comma 1 prevede che le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona e' stata iscritta nella lista di attesa per un periodo di tempo superiore allo standard definito con decreto del Ministro della sanita' per ciascuna tipologia di trapianto, e secondo le modalita' definite con il medesimo decreto; Visto l'art. 20, comma 2 della stessa legge n. 91 del 1999, ove e' previsto che le spese di trapianto sono a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo i criteri stabiliti dal Centro nazionale trapianti; Visto l'art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che prevede l'istituzione di un Centro regionale per i trapianti nell'ambito di ogni singola regione o in associazione tra piu' regioni; Considerato che il particolare settore dei trapianti di organo implica il riconoscimento delle funzioni di Centro di riferimento, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, ai Centri regionali trapianti, i quali, a loro volta, possono utilizzare le competenze specialistiche presenti nel territorio al fine di una tempestiva verifica dei presupposti per l'iscrizione e il ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di assistenza sanitaria diretta ed indiretta; Visto l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, in base alle indicazioni applicative di cui alla Circolare del Ministero della sanita' n. 5 del 24 marzo 2000, estende l'assistenza sanitaria all'estero ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi titolo all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale; Visto l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di Linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 31 gennaio 2002, con particolare riguardo per il suo capitolo 3, ove e' definita la composizione e la gestione delle liste di attesa; Viste le indicazioni tecniche espresse dal Consiglio superiore di sanita' - Sezione II nella seduta del 28 marzo 2001, riguardo alle norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione all'attivita' di trapianto di fegato da vivente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002, recante approvazione delle «Linee-guida sui criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi di attesa»; Visto l'accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 sul «Documento di indicazioni per l'attuazione del punto a) dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2002» relativo a «Modalita' di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa»; Vista la relazione approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 3 febbraio 2005, sull'individuazione della metodologia nazionale dei tempi di attesa, elaborata dal «Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria» ; Vista l'intesa tra Stato, regioni e province autonome del 23 marzo 2005, laddove si prevedono, tra l'altro, adeguate iniziative, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire l'esecuzione presso gli ospedali pubblici di accertamenti diagnostici in modo continuativo nonche' di interventi di educazione e promozione della salute in Italia; Visto il documento programmatico «Un nuovo patto della Salute», siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 28 settembre 2006, che individua tra i criteri di riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza il principio della qualita' delle cure e della loro appropriatezza rispetto alle specifiche esigenze di volta in volta considerate e, tra le tematiche di particolare rilevanza per il Servizio sanitario nazionale, quella di sviluppare nuove iniziative volte a favorire la razionalizzazione dei percorsi di diagnosi e cura; Ravvisata l'esigenza, ai sensi del citato art. 20, comma 1, della legge n. 91 del 1999, di definire anche le modalita' per l'erogazione delle prestazioni sanitarie all'estero, preliminari e posteriori al trapianto di organi, le cui spese ricadano sul Servizio sanitario nazionale; Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'elenco delle classi di patologia e di prestazioni fruibili per tipologia di trapianto di organi, alla luce dei nuovi orientamenti e delle esperienze in materia sanitaria, che inducono a ritenere superflua una distinzione fondata sulle patologie in base alle quali l'assistito e' iscritto nelle liste di attesa per trapianto di rene, pancreas e cuore; Ravvisata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge n. 91 del 1999, i tempi standard di iscrizione nelle liste di attesa per trapianto di organo nel territorio nazionale oltre i quali puo' essere effettuata l'iscrizione nelle liste di attesa estere ed essere autorizzato l'eventuale ricovero all'estero a spese del Servizio sanitario nazionale; Considerata la proposta del Centro nazionale trapianti di delineare i tempi standard di iscrizione nelle liste di attesa in Italia sulla base dei tempi medi di attesa in tali liste in base alla tipologia di trapianto di organo ; Ravvisata l'opportunita' di definire anche le condizioni inerenti al trapianto di organo da vivente all'estero, per consentire al cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale di ricevere tali cure all'estero nei casi in cui la prestazione non sia ottenibile in Italia e sussistano elementi di idoneita' clinica debitamente certificati; Considerata l'esigenza di demandare al Centro nazionale trapianti il compito di coordinamento e monitoraggio degli interventi prima e dopo il trapianto all'estero e di valutazione della qualita' e degli esiti degli interventi stessi; Considerato che quanto previsto nell'art. 20 della legge 91 del 1999 non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa e non implica, quindi, alcuna copertura finanziaria aggiuntiva, poiche' trovano ordinaria applicazione le normative sopra richiamate in materia di rimborso delle spese per cure all'estero; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall'art. 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91, riguardo all'emanazione del decreto del Ministro della salute ivi previsto, per definire in base a tipologia di trapianto i tempi standard di iscrizione nella lista di attesa di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), oltre i quali sono ammessi l'iscrizione nelle liste di attesa estere ed il trapianto all'estero a spese del Servizio sanitario nazionale; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 febbraio 2008, Rep. Atti n. 63/CSR; Decreta: Art. 1. Modalita' per l'iscrizione in liste estere 1. Gli assistiti iscritti nelle liste di attesa per trapianto di organo di cui all'art. 8, comma 6, lettera a) della legge 1° aprile 1999, n. 91 possono chiedere l'iscrizione nelle liste di attesa di organizzazioni estere quando siano stati iscritti in uno o piu' Centri regionali trapianti per un periodo complessivo continuativo superiore a quello indicato nella tabella A allegata come parte integrante al presente decreto. 2. Il Centro regionale trapianti della regione di residenza dell'assistito, d'ora in poi denominato Centro regionale trapianti, verificata la durata dell'iscrizione nelle liste d'attesa attraverso il Sistema Informativo Trapianti (SIT), rilascia idonea certificazione per la sua iscrizione nelle liste estere, con indicazione della tipologia di trapianto di organo richiesta, e provvede a darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per l'avvio, a seconda dei casi, della procedura prevista dagli articoli 3 o 4. 3. Il Centro regionale trapianti, d'intesa con il Centro nazionale trapianti e il Ministero della salute, concorda con il centro trapianti estero prescelto dal paziente la documentazione relativa ad indagini diagnostiche che l'assistito deve presentare ai fini dell'iscrizione nelle liste estere e si adopera affinche' gli accertamenti sanitari pre e post trapianto siano effettuati in Italia. 4. Il Centro nazionale trapianti comunica al Centro regionale trapianti, e quest'ultimo all'assistito, l'eventuale richiesta di cancellazione dalla lista regionale formulata dall'organizzazione estera d'iscrizione. 5. L'assistito non iscritto nelle liste nazionali, a causa di particolari condizioni clinico-biologiche che non ne giustificano l'iscrizione sulla base delle linee-guida nazionali, puo' chiedere al Centro regionale trapianti il rilascio della certificazione prevista al comma 2, previo parere tecnico del Centro nazionale trapianti.