IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 3, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
che prevede la determinazione, con apposito decreto del Ministro
della sanita', dei criteri di fruizione in forma indiretta di
prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione
all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per
prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente
o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1989, n. 273, come
modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1993, che determina i
criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta
presso Centri di altissima specializzazione all'estero, allorche' le
relative prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione non possano
essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture
sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
Visti il Regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive
modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 22,
paragrafo 1, lettera c), punto i) in cui e' previsto il trasferimento
per cure in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe
disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che
disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di
reciprocita';
Visti i decreti del Ministro della sanita' 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1990, n. 27, e
30 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1991, n. 214, che identificano le classi di patologia e le
prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione
all'estero;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, ove si
precisa che le voci di trapianto dei succitati decreti ministeriali
devono intendersi riferite ad organi prelevati da cadavere;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», con
particolare riguardo per il suo art. 20, in materia di trapianti
all'estero, il cui comma 1 prevede che le spese di iscrizione in
organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero
sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al
trapianto di organi e solo se la persona e' stata iscritta nella
lista di attesa per un periodo di tempo superiore allo standard
definito con decreto del Ministro della sanita' per ciascuna
tipologia di trapianto, e secondo le modalita' definite con il
medesimo decreto;
Visto l'art. 20, comma 2 della stessa legge n. 91 del 1999, ove e'
previsto che le spese di trapianto sono a carico del Servizio
sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente
secondo i criteri stabiliti dal Centro nazionale trapianti;
Visto l'art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che prevede
l'istituzione di un Centro regionale per i trapianti nell'ambito di
ogni singola regione o in associazione tra piu' regioni;
Considerato che il particolare settore dei trapianti di organo
implica il riconoscimento delle funzioni di Centro di riferimento, di
cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre
1989, ai Centri regionali trapianti, i quali, a loro volta, possono
utilizzare le competenze specialistiche presenti nel territorio al
fine di una tempestiva verifica dei presupposti per l'iscrizione e il
ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di
assistenza sanitaria diretta ed indiretta;
Visto l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, che, in base alle indicazioni applicative di cui alla
Circolare del Ministero della sanita' n. 5 del 24 marzo 2000, estende
l'assistenza sanitaria all'estero ai cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia aventi titolo all'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sul documento di Linee-guida
per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere, sancito
nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
regioni e province autonome del 31 gennaio 2002, con particolare
riguardo per il suo capitolo 3, ove e' definita la composizione e la
gestione delle liste di attesa;
Viste le indicazioni tecniche espresse dal Consiglio superiore di
sanita' - Sezione II nella seduta del 28 marzo 2001, riguardo alle
norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione
all'attivita' di trapianto di fegato da vivente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 aprile 2002, recante approvazione delle «Linee-guida sui criteri
di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e sui tempi di attesa»;
Visto l'accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 sul «Documento di
indicazioni per l'attuazione del punto a) dell'accordo Stato-regioni
del 14 febbraio 2002» relativo a «Modalita' di accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle
liste di attesa»;
Vista la relazione approvata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 3 febbraio 2005,
sull'individuazione della metodologia nazionale dei tempi di attesa,
elaborata dal «Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli
essenziali di assistenza sanitaria» ;
Vista l'intesa tra Stato, regioni e province autonome del 23 marzo
2005, laddove si prevedono, tra l'altro, adeguate iniziative, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire
l'esecuzione presso gli ospedali pubblici di accertamenti diagnostici
in modo continuativo nonche' di interventi di educazione e promozione
della salute in Italia;
Visto il documento programmatico «Un nuovo patto della Salute»,
siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano in data 28 settembre 2006, che individua tra i criteri di
riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza il principio
della qualita' delle cure e della loro appropriatezza rispetto alle
specifiche esigenze di volta in volta considerate e, tra le tematiche
di particolare rilevanza per il Servizio sanitario nazionale, quella
di sviluppare nuove iniziative volte a favorire la razionalizzazione
dei percorsi di diagnosi e cura;
Ravvisata l'esigenza, ai sensi del citato art. 20, comma 1, della
legge n. 91 del 1999, di definire anche le modalita' per l'erogazione
delle prestazioni sanitarie all'estero, preliminari e posteriori al
trapianto di organi, le cui spese ricadano sul Servizio sanitario
nazionale;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'elenco delle classi
di patologia e di prestazioni fruibili per tipologia di trapianto di
organi, alla luce dei nuovi orientamenti e delle esperienze in
materia sanitaria, che inducono a ritenere superflua una distinzione
fondata sulle patologie in base alle quali l'assistito e' iscritto
nelle liste di attesa per trapianto di rene, pancreas e cuore;
Ravvisata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 20, comma 1
della legge n. 91 del 1999, i tempi standard di iscrizione nelle
liste di attesa per trapianto di organo nel territorio nazionale
oltre i quali puo' essere effettuata l'iscrizione nelle liste di
attesa estere ed essere autorizzato l'eventuale ricovero all'estero a
spese del Servizio sanitario nazionale;
Considerata la proposta del Centro nazionale trapianti di delineare
i tempi standard di iscrizione nelle liste di attesa in Italia sulla
base dei tempi medi di attesa in tali liste in base alla tipologia di
trapianto di organo ;
Ravvisata l'opportunita' di definire anche le condizioni inerenti
al trapianto di organo da vivente all'estero, per consentire al
cittadino iscritto al Servizio sanitario nazionale di ricevere tali
cure all'estero nei casi in cui la prestazione non sia ottenibile in
Italia e sussistano elementi di idoneita' clinica debitamente
certificati;
Considerata l'esigenza di demandare al Centro nazionale trapianti
il compito di coordinamento e monitoraggio degli interventi prima e
dopo il trapianto all'estero e di valutazione della qualita' e degli
esiti degli interventi stessi;
Considerato che quanto previsto nell'art. 20 della legge 91 del
1999 non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa e non implica,
quindi, alcuna copertura finanziaria aggiuntiva, poiche' trovano
ordinaria applicazione le normative sopra richiamate in materia di
rimborso delle spese per cure all'estero;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall'art. 20
della legge 1° aprile 1999, n. 91, riguardo all'emanazione del
decreto del Ministro della salute ivi previsto, per definire in base
a tipologia di trapianto i tempi standard di iscrizione nella lista
di attesa di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), oltre i quali sono
ammessi l'iscrizione nelle liste di attesa estere ed il trapianto
all'estero a spese del Servizio sanitario nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 28 febbraio 2008, Rep. Atti n. 63/CSR;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' per l'iscrizione in liste estere
1. Gli assistiti iscritti nelle liste di attesa per trapianto di
organo di cui all'art. 8, comma 6, lettera a) della legge 1° aprile
1999, n. 91 possono chiedere l'iscrizione nelle liste di attesa di
organizzazioni estere quando siano stati iscritti in uno o piu'
Centri regionali trapianti per un periodo complessivo continuativo
superiore a quello indicato nella tabella A allegata come parte
integrante al presente decreto.
2. Il Centro regionale trapianti della regione di residenza
dell'assistito, d'ora in poi denominato Centro regionale trapianti,
verificata la durata dell'iscrizione nelle liste d'attesa attraverso
il Sistema Informativo Trapianti (SIT), rilascia idonea
certificazione per la sua iscrizione nelle liste estere, con
indicazione della tipologia di trapianto di organo richiesta, e
provvede a darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale di
residenza dell'assistito, per l'avvio, a seconda dei casi, della
procedura prevista dagli articoli 3 o 4.
3. Il Centro regionale trapianti, d'intesa con il Centro nazionale
trapianti e il Ministero della salute, concorda con il centro
trapianti estero prescelto dal paziente la documentazione relativa ad
indagini diagnostiche che l'assistito deve presentare ai fini
dell'iscrizione nelle liste estere e si adopera affinche' gli
accertamenti sanitari pre e post trapianto siano effettuati in
Italia.
4. Il Centro nazionale trapianti comunica al Centro regionale
trapianti, e quest'ultimo all'assistito, l'eventuale richiesta di
cancellazione dalla lista regionale formulata dall'organizzazione
estera d'iscrizione.
5. L'assistito non iscritto nelle liste nazionali, a causa di
particolari condizioni clinico-biologiche che non ne giustificano
l'iscrizione sulla base delle linee-guida nazionali, puo' chiedere al
Centro regionale trapianti il rilascio della certificazione prevista
al comma 2, previo parere tecnico del Centro nazionale trapianti.