IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche,  ed  in particolare la parte quarta relativa alla gestione
dei rifiuti;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  2005,  n.  151, recante
«Attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE  e 2003/108/CE
relative   alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature  elettriche  ed elettroniche nonche' allo smaltimento
dei rifiuti», e successive modifiche;
  &11;Visto  l'art.  183,  comma  1,  lettera  cc) del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza  unificata  Stato  regioni,  citta' e autonomie locali sia
data  la  disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla
medesima lettera;
  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406
«Regolamento  recante  norme  di  attuazione di direttive dell'Unione
europea,  avente  ad  oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8 ottobre 1996, e
successive   modifiche,   recante  «Modalita'  di  prestazione  delle
garanzie  finanziarie  a  favore  dello  Stato da parte delle imprese
esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico   e   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
25 settembre  2007,  n.  185,  recante  «Istituzione  e  modalita' di
funzionamento  del  registro  nazionale  dei  soggetti  obbligati  al
finanziamento  dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un
centro  di  coordinamento  per  l'ottimizzazione  delle  attivita' di
competenza   dei   sistemi  collettivi  e  istituzione  del  comitato
d'indirizzo  sulla  gestione  dei  RAEE,  ai sensi degli articoli 13,
comma 8,  e  15,  comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  la disciplina dei centri di
raccolta  comunali  o  intercomunali  destinati  a  ricevere,  per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e
assimilati  conferiti  in  maniera differenziata dalle utenze e dagli
altri  soggetti  tenuti  al  ritiro  dalle  utenze  domestiche  e  al
conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare
l'incremento   dei   livelli   di   raccolta   differenziata   e   il
conseguimento,  su  tutto  il  territorio  nazionale, degli obiettivi
fissati dalla normativa vigente.
  Sentito  il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta'
e autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  I  centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal
presente  decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove
si  svolge  unicamente attivita' di raccolta, mediante raggruppamento
per  frazioni  omogenee  per  il trasporto agli impianti di recupero,
trattamento  e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei
rifiuti  urbani  e  assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2,
conferiti  in  maniera  differenziata  rispettivamente  dalle  utenze
domestiche  e  non domestiche, nonche' dagli altri soggetti tenuti in
base  alle  vigenti  normative  settoriali  al  ritiro  di specifiche
tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.