IL VICE-MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  15, comma 3-ter, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
recante   «Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria»,  che  ha
previsto  che  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
siano  disciplinati  i  termini e le modalita' per la semplificazione
degli  adempimenti  relativi  alla presentazione degli elenchi di cui
all'art.  8-bis,  comma  4-bis&D,;  del  decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a favore dei soggetti iscritti nei
registri  nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della
legge  7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive  modificazioni,  e  a  favore  degli iscritti all'anagrafe
delle  organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale istituita ai
sensi  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»;
  Vista  la  legge 11 agosto 1991, n. 266, contenente la legge quadro
sul volontariato;
  Visto  l'art.  8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica  22  luglio 1998, n. 322, in materia di comunicazione IVA,
che  prevede,  tra  l'altro, l'obbligo di presentazione degli elenchi
clienti e fornitori;
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di
riordino  della  disciplina  tributaria  degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
  Vista  la  legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle
associazioni di promozione sociale»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 18
luglio 2003, n. 266, recante «Regolamento concernente le modalita' di
esercizio del controllo relativo ai requisiti formali per l'uso della
denominazione  di  ONLUS,  in  attuazione  dell'art. 11, comma 3, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   8   agosto  2006,  n.  248,  recante
«Disposizioni   per   il   rilancio   economico  e  sociale,  per  il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»
ed in particolare l'art. 37, commi 8 e 9, in materia di «Disposizioni
in  tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere
finanziario»;
  Visto  il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25
maggio  2007,  recante  «Individuazione  degli elementi informativi e
definizione  delle  modalita'  tecniche  e  dei termini relativi alla
trasmissione  degli  elenchi  di  cui  all'art.  37, commi 8 e 9, del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato alla Corte dei conti il 13
giugno  2006  - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuta  la  necessita'  di disciplinare le modalita' ed i termini
per  la semplificazione dell'obbligo della trasmissione degli elenchi
clienti e fornitori da parte delle associazioni di promozione sociale
iscritte  nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla
legge  7 dicembre  2000, n. 383, delle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai
sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
e  degli  iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale  (ONLUS) istituita ai sensi del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Semplificazioni  relative  all'obbligo di presentazione degli elenchi
di  cui all'art. 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della
                  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

  1.  Le  associazioni  di  promozione  sociale  di  cui alla legge 7
dicembre  2000, n. 383, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge  11  agosto  1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del decreto
legislativo   4 dicembre   1997,   n.   460,  possono  non  includere
nell'elenco  fornitori, limitatamente all'anno d'imposta 2007, i dati
relativi  agli  acquisti di beni e servizi, utilizzati promiscuamente
nell'esercizio  delle  attivita'  commerciali e delle altre attivita'
svolte,  per  i  quali  non  e'  stato  esercitato  il  diritto  alla
detrazione  ai  sensi  degli  articoli  19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.