IL MINISTRO DELLA SALUTE


  Vista  la  legge  19 febbraio  2004,  n.  40,  concernente norme in
materia  di  procreazione  medicalmente  assistita e, in particolare,
l'art. 7, comma 1;
  Vista  la  legge  28 marzo  2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  per  la  protezione dei
diritti   dell'uomo  e  della  dignita'  dell'essere  umano  riguardo
all'applicazione  della  biologia  e  della medicina: Convenzione sui
diritti  dell'uomo  e  sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani;
  Visto  il  parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 14 luglio 2004;
  Visto  il proprio decreto 21 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  16 agosto  2004, n. 191, recante linee guida in materia di
procreazione medicalmente assistita;
  Sentito  l'Istituto  superiore  di sanita', agli effetti del citato
art.  7,  comma 1,  della  legge n. 40 del 2006, circa le indicazioni
delle   procedure  e  delle  tecniche  di  procreazione  medicalmente
assistita;
  Visti  il  parere  espresso dal Consiglio superiore di sanita' e la
deliberazione  del  Comitato  di  presidenza  dello stesso Consiglio,
rispettivamente in data 19 luglio 2007 e in data 9 aprile 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.
  1. E' adottata una versione aggiornata delle Linee guida contenenti
le  indicazioni  delle  procedure  e  delle  tecniche di procreazione
medicalmente  assistita,  allegate come parte integrante del presente
decreto,  che  sostituisce  il  decreto  ministeriale 21 luglio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2004, n. 191.