IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo
(ISVAP);
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice  delle  assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio
2006,  e,  in  particolare,  gli  articoli 335,  riguardante la nuova
disciplina  dell'obbligo  di  pagamento  annuale  di un contributo di
vigilanza  da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
3 aprile   2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  del
13 aprile  2007,  con  il quale sono state determinate la misura e le
modalita'  di  versamento  all'ISVAP  del contributo di vigilanza per
l'anno 2007;
  Visto  il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la
procedura  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e  l'albo  delle
imprese  di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Considerato   che   occorre   provvedere  alla  determinazione  del
contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di assicurazione e
riassicurazione  per  l'anno  2008 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
  Visto  il  provvedimento  dell'ISVAP  27 novembre  2006,  n.  2478,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006, con
il  quale  e'  stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione
nella  misura  del  5  per  cento  dei  premi,  escluse le tasse e le
imposte, incassati nell'esercizio 2007 dalle imprese di assicurazione
e  di  riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e
degli  oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse
imprese;
  Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2008, approvato dal
consiglio  dell'ISVAP  in  data  26 settembre  2007  e pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre
2007,  che  evidenzia spese di funzionamento per il 2008, pari a euro
51.236.000,00;
  Vista  la  comunicazione  dell'ISVAP  del  29 febbraio 2008, con la
quale  viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2008,
relativamente  al  contributo  di vigilanza a carico delle imprese di
assicurazione  e  riassicurazione,  pari a euro 41.365.000,00 e viene
resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2007,
rispettivamente,    dalle    imprese    che    esercitano    i   rami
dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione;
  Considerata  la  delibera del consiglio dell'ISVAP nella seduta del
30 gennaio   2008,   con  la  quale  viene  proposto  di  determinare
l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2008, a carico
delle  imprese  di  assicurazione  e riassicurazione nazionali, delle
rappresentanze   di   imprese   di  assicurazione  e  riassicurazione
extraeuropee,  che  operano  nel  territorio  della Repubblica, nella
misura  unica dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio
2007;
  Valutata l'opportunita' di anticipare la pubblicazione del presente
decreto  rispetto  al  termine  del  30 giugno 2008 in considerazione
della  circostanza  che  le modalita' di versamento del contributo di
vigilanza,  come  disciplinate  dal citato decreto legislativo n. 209
del  2005,  non  potrebbero  garantire il funzionamento dell'Istituto
fino  a  tutto il mese di luglio 2008, imponendo all'ISVAP il ricorso
all'indebitamento,  con  conseguenti  maggiori  oneri  per i soggetti
vigilati;
                              Decreta:


                               Art. 1.
      Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2008 all'ISVAP


  1.  Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2008 all'ISVAP, ai
sensi  dell'art.  335,  commi da  2  a  6,  del  decreto  legislativo
7 settembre  2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e
dalle  rappresentanze  di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione  europea,  che  operano  nel  territorio della Repubblica,
dalle  imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di
imprese  con  sede  in  un  Paese  terzo  rispetto all'Unione europea
operanti    nel   territorio   della   Repubblica,   che   esercitano
esclusivamente  l'attivita'  di  riassicurazione,  e' stabilito nella
misura  unica dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio
2007  delle  assicurazioni  nei  rami  vita  e nei rami danni, di cui
all'art.  2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della
riassicurazione.
  2.  Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al  presente  decreto,  i  premi  incassati nell'esercizio 2007 dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di  gestione,  quantificati,  in  relazione  all'aliquota fissata con
provvedimento  dell'ISVAP  del  27 novembre 2006, n. 2478, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2006, in misura pari
al 5 per cento dei predetti premi.