IL MINISTRO DELL'INTERNO


  Visto  il  decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144, recante misure
urgenti  per  il contrasto del terrorismo internazionale, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  31 luglio  2005,  n.  155  ed  in
particolare l'art. 7-bis, con il quale e', tra l'altro, disposto che,
con   decreto   del   Ministro  dell'interno,  siano  individuate  le
infrastrutture  critiche  informatizzate  di interesse nazionale alla
cui   protezione   informatica   provvede   l'organo   del  Ministero
dell'interno  per  la  sicurezza  e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione, operando mediante collegamenti telematici definiti
con   apposite   convenzioni   con  i  responsabili  delle  strutture
interessate;
  Visto  l'art.  15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' l'art.
39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il
Ministro  delle  comunicazioni  e  con  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, in data 19 gennaio 1999,
con  il  quale  il Servizio polizia postale e delle comunicazioni del
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  e' individuato quale organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi delle telecomunicazioni;
                              Decreta:


                               Art. 1.
Individuazione   delle   infrastrutture  critiche  informatizzate  di
                         interesse nazionale


  1.  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 7-bis del decreto-legge
27 luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio  2005,  n. 155, sono da considerare infrastrutture critiche
informatizzate   di  interesse  nazionale  i  sistemi  ed  i  servizi
informatici di supporto alle funzioni istituzionali di:
    a) Ministeri,  agenzie  ed  enti  da  essi vigilati, operanti nei
settori   dei   rapporti   internazionali,   della  sicurezza,  della
giustizia,  della  difesa,  della  finanza,  delle comunicazioni, dei
trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della salute;
    b) Banca d'Italia ed autorita' indipendenti;
    c) societa'  partecipate  dallo Stato, dalle regioni e dai comuni
interessanti  aree  metropolitane  non  inferiori a 500.000 abitanti,
operanti    nei   settori   delle   comunicazioni,   dei   trasporti,
dell'energia, della salute e delle acque;
    d) ogni   altra   istituzione,   amministrazione,  ente,  persona
giuridica  pubblica o privata la cui attivita', per ragioni di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia riconosciuta di interesse
nazionale dal Ministro dell'interno, anche su proposta dei prefetti -
autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
  2.  I collegamenti telematici necessari per assicurare i servizi di
protezione  informatica  delle infrastrutture critiche informatizzate
di  cui al comma 1 sono definiti sulla base dell'individuazione delle
strutture  medesime  da  parte  delle  istituzioni,  amministrazioni,
autorita',  societa', enti, persone giuridiche pubbliche o private di
cui  al  medesimo  comma 1,  mediante  apposite  convenzioni ai sensi
dell'art.  15  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 39 della
legge   16   gennaio   2003,   n.  3,  stipulate,  per  il  Ministero
dell'interno,   dal  Capo  della  polizia  direttore  generale  della
pubblica   sicurezza   e,   per  le  istituzioni  ed  altri  soggetti
interessati, dai competenti organi amministrativi di vertice.