IL VICE MINISTRO Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che, al comma 2, lettera d) sottopone ad accisa, tra gli altri prodotti energetici, il gasolio impiegato come carburante; Visto l'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2008, l'attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali; Visto l'art. 1, comma 299, della legge n. 244 del 2007, che stabilisce le modalita' di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298, rinviando a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 ed allo stesso comma 299 del predetto art. 1; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2007, recante disposizioni in materia di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto ministeriale tenuto conto della operativita' della nuova normativa; Decreta: Art. 1. Pagamento dell'accisa di competenza regionale 1. A decorrere dal 1° maggio 2008 il versamento della quota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione immesso in consumo nell'intero territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi e nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' effettuato mensilmente, dai soggetti obbligati, contestualmente al pagamento dell'accisa e con le stesse modalita' previste per i medesimi pagamenti, nell'apposito conto corrente di tesoreria aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato «Accisa gasolio per autotrazione - legge n. 244/2007». Per il gasolio usato come carburante per autotrazione importato la predetta quota spettante alle regioni e' versata dal responsabile dell'area gestione tributi dell'Ufficio delle dogane nel predetto conto corrente nei termini previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine. 2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di accisa sui prodotti energetici.