IL VICE MINISTRO


  Visto  l'art.  21  del  testo  unico delle disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni   penali   e   amministrative,   approvato  con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che,
al  comma 2,  lettera d)  sottopone ad accisa, tra gli altri prodotti
energetici, il gasolio impiegato come carburante;
  Visto  l'art.  1,  comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che  stabilisce, a decorrere dall'anno 2008, l'attribuzione in favore
delle  regioni  a  statuto  ordinario  di  una  quota dell'accisa sul
gasolio  impiegato  come  carburante per autotrazione nella misura di
0,00860  euro  per  l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di
0,00920  euro  a  partire  dall'anno  2010  per ogni litro di gasolio
erogato nei rispettivi territori regionali;
  Visto  l'art.  1,  comma 299,  della  legge  n.  244  del 2007, che
stabilisce  le  modalita'  di ripartizione delle somme spettanti alle
regioni  a  statuto  ordinario ai sensi del comma 298, rinviando a un
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione
delle   modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 298 ed allo stesso comma 299 del predetto art. 1;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
17 aprile  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  98  del
28 aprile  2007,  recante  disposizioni in materia di attribuzione in
favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul
gasolio  per  autotrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
   Ritenuto  che  si  rende necessario ed urgente emanare il predetto
decreto  ministeriale  tenuto  conto  della  operativita' della nuova
normativa;
                              Decreta:


                               Art. 1.
            Pagamento dell'accisa di competenza regionale


  1.  A  decorrere  dal  1° maggio  2008  il  versamento  della quota
dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  per  autotrazione
immesso  in  consumo nell'intero territorio nazionale, spettante alle
regioni  a  statuto  ordinario  ai  sensi  e  nelle  misure stabilite
dall'art.  1,  comma 298,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, e'
effettuato  mensilmente,  dai  soggetti obbligati, contestualmente al
pagamento  dell'accisa  e  con  le  stesse  modalita'  previste per i
medesimi  pagamenti, nell'apposito conto corrente di tesoreria aperto
presso  la  Tesoreria  centrale dello Stato intestato «Accisa gasolio
per  autotrazione  -  legge  n.  244/2007». Per il gasolio usato come
carburante  per  autotrazione  importato  la predetta quota spettante
alle  regioni  e' versata dal responsabile dell'area gestione tributi
dell'Ufficio  delle  dogane  nel  predetto conto corrente nei termini
previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.
  2.  Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto trovano  applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti in materia di accisa sui prodotti energetici.