IL DIRETTORE GENERALE
                 per le politiche per l'orientamento
                           e la formazione

  Vista  la  legge  n.  196  del 24 giugno 1997, «norme in materia di
promozione  dell'occupazione»,  ed  in  particolare l'art. 16 recante
disposizioni in materia di apprendistato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni
concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli
apprendisti, ed in particolare l'art. 6;
  Vista  la  legge  n.  144 del 17 maggio 1999, «misure in materia di
investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli incentivi
all'occupazione  e  della  normativa  che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»,  ed  in
particolare  l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita'
formative;
  Vista  la  legge  n. 30 del 14 febbraio 2003, «Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  276  del  10  settembre  2003,
«Attuazione  delle  deleghe  in  materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
  Vista  la  legge  n.  1041  del  25  novembre  1971 «gestioni fuori
bilancio  nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive
integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge  n. 296 del 27 dicembre 2006, «disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale delle Stato (Legge
Finanziaria 2007)»;
  Visto il decreto ministeriale n. 1/cont/I/2008 del 18 gennaio 2008,
recante  il  bilancio  di previsione per l'Esercizio finanziario 2008
del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo  sociale  europeo,  di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19
luglio 1993;
  Visto il parere favorevole della IX Commissione istruzione, lavoro,
innovazione  e ricerca comunicato con nota prot. 0732/08/Coord del 12
marzo  2008,  nonche' della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, comunicato con nota del Presidente prot. 1289/C9/Lav/FP del
28 marzo 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Come  previsto dal decreto ministeriale n. 1/cont/I/2008 del 18
gennaio  2008  si  dispone  la destinazione di Euro 100.000.000,00, a
carico  del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni con la legge 19 luglio
1993,  n.  236  per  il  finanziamento  delle attivita' di formazione
nell'esercizio  dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente,
anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'.
  2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le
regioni  e  le  province  autonome di Bolzano e Trento, per il 75% in
base al numero degli apprendisti occupati In ciascun territorio e per
il   restante   25%  secondo  quote  proporzionali  al  numero  degli
apprendisti   formati  nell'anno  2006,  come  risulta  dai  dati  di
monitoraggio regionale al 30 giugno 2007, prevedendo un limite minimo
di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna
regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

                ---->  Vedere immagine a pag 10 <----

    a) Quota ripartita sulla base dei dati I.N.P.S. sugli apprendisti
occupati.
    b)   Quota   ripartita   sulla   base   della  quota  apprendisti
formati/occupati * apprendisti formati.
    Rapporto mancante = dati non pervenuti.
  I dati utilizzati per la ripartizione sono riportati nella seguente
tabella:

                ---->  Vedere immagine a pag 11 <----

    c) dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-dicembre 2006.
    d) dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2007.
    Dnp = dati non pervenuti
  3.  L'onere  di  cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022
del  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2008  del  Fondo  di
rotazione  per  la  formazione  professionale  e  l'accesso  al Fondo
sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.
  4.  Una  quota  fino  al  10%  delle  risorse assegnate puo' essere
utilizzata   per   il   finanziamento  di  azioni  di  sistema  e  di
accompagnamento  collegate all'attivita' formativa. Con le risorse di
cui  al  presente  decreto  non e' rimborsabile la retribuzione degli
apprendisti.