IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  l'art. 3,  comma  2  del decreto ministeriale 23 luglio 2004
n. 222,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 197 del 23 agosto
2004,  nel  quale  si  designa  il direttore generale della Giustizia
Civile  quale  responsabile  del  registro degli organismi deputati a
gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  24 luglio  2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 35  del  12 febbraio  2007, con il quale sono
stati  approvati  i  requisiti  per  l'iscrizione  al  registro degli
organismi  deputati  a  gestire  tentativi  di  conciliazione a norma
dell'art. 5,   comma 1,  del  decreto  ministeriale  23 luglio  2004,
n. 222;
  Vista l'istanza del 8 novembre 2007 pervenuta il 27 novembre 2007 e
integrata il 12 marzo 2008, con la quale l'avv. Aniello Cosimato nato
a   Pagani  (Salerno)  il  18 agosto  1954,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Ente pubblico non economico Consiglio dell'Ordine
degli  avvocati  di  Nocera  Inferiore  con  sede  legale  in  Nocera
Inferiore,  via  G.  Falcone n. 52, CF 94012480656, ha dichiarato che
con  delibere  consiliari in data 6 febbraio 2007, 27 febbraio 2007 e
24 marzo   2007,  e'  stato  costituito,  nell'ambito  dell'Ente,  un
organismo,  soggetto  non  autonomo,  per  le finalita' relative alla
conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del
decreto  legislativo  17 gennaio  2003, n. 5 denominato «Organismo di
Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore»
  Considerato   che   i   requisiti   posseduti  dall'Ente  Consiglio
dell'Ordine  degli avvocati di Nocera Inferiore, risultano conformi a
quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
  Verificata in particolare:
    la  sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei rappresentanti,
amministratori e soci;
    la  sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di
segreteria;
    la   sussistenza   per  i  conciliatori  dei  requisiti  previsti
dall'art. 4,   comma 4,  lettera a)  e b)  del  decreto  ministeriale
n. 222/2004;
    la  conformita'  del regolamento di procedura di conciliazione ai
sensi  dell'art. 4,  comma 3,  lettera e)  del  decreto  ministeriale
n. 222/2004;
    la   conformita'   della  tabella  delle  indennita'  ai  criteri
stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visti  i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e
223 del 23 luglio 2004;

                              Dispone:

  L'iscrizione  nel  registro  degli  organismi  deputati  a  gestire
tentativi   di   conciliazione   a  norma  dell'art. 38  del  decreto
legislativo  17 gennaio  2003,  n. 5,  dell'organismo  non  autonomo,
costituito  dall'Ente  pubblico  non  economico Consiglio dell'Ordine
degli  avvocati  di  Nocera  Inferiore  con  sede  legale  in  Nocera
Inferiore via G. Falcone n. 52, CF 94012480656, denominato «Organismo
di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore.
  Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al
n. 28   del   registro  degli  organismi  di  conciliazione,  con  le
annotazioni  previste  dall'art. 3,  comma 4 del decreto ministeriale
n. 222/2004.
  L'ente   o   l'organismo   iscritto   e'   obbligato  a  comunicare
immediatamente  tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
  Il   responsabile   del  registro,  si  riserva  di  verificare  il
mantenimento   dei   requisiti  nonche'  l'attuazione  degli  impegni
assunti.
    Roma, 19 marzo 2008
                                    p. Il direttore generale: Rettura