Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del medicinale
Increlex   (mecasermina),  autorizzato  con  procedura  centralizzata
europea  dalla Commissione europea con la decisione del 3 agosto 2007
ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
  EU/1/07/402/001  10  mg/ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo
flaconcino (vetro) 1 flaconcino 4 ml.
  Titolare A.I.C.: Tercica Europe Limited.

                        IL DIRETTORE GENERALE

  Visti  gli  articoli 8  e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
  Visto  l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n. 269,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n. 245  recante  norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n. 1154  del  registro  visti  semplici  dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993, n. 537 concernente Interventi
correttivi   di   finanza   pubblica»   con  particolare  riferimento
all'art. 8;
  Visto l'art. 1, comma 41 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art. 48,  comma 33,  del  citato  decreto-legge n. 269 del
2003,   che  dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per  i  prodotti
rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  l'art. 5  della  legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n 279 del 30 novembre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute in data 21 novembre
2003;
  Visto  il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato in
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 142 del 21 giugno
2006,  recante  l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente
i medicinali per uso umano;
  Vista la delibera CIPE del  1° febbraio 2001;
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita';
  Visto   il   parere   reso  dalla  Commissione  Consultiva  Tecnico
Scientifica nella seduta dell'11/12 marzo 2008;
  Vista  la  deliberazione  n. 9  del  20 marzo 2008 del Consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione, e' necessario che al medicinale Increlex (mecasermina)
sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

                             Determina:

                               Art. 1.
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

  Al  medicinale  Increlex  (mecasermina)  nella  confezione indicata
viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
    confezione:
      10  mg/ml  soluzione  iniettabile - uso sottocutaneo flaconcino
(vetro)  1  flaconcino  4 ml - n. 038095016/E (in base 10) 14BL58 (in
base 32).
  Indicazioni terapeutiche:
    per  il  trattamento a lungo termine del deficit di accrescimento
nei  bambini  e  negli  adolescenti  con  grave  deficit primario del
fattore di crescita insulino-simile di tipo I (IGFD primario).
  Il IGFD primario grave e definito da:
    SDS per l'altezza minore o uguale a - 3,0 e
    livelli  di  IGF-1  basali inferiori al 2,5° percentile per eta e
sesso e
    sufficienza di ormone della crescita (GH).
  Vanno  escluse  forme  secondarie  di  deficit  di  IGF-1  dovute a
malnutrizione   ipotiroidismo   o   trattamento   cronico   con  dosi
farmacologiche di antinfiammatori steroidei.
  La  forma di IGFD primario grave include pazienti con mutazioni nel
recettore  del  CH  (GHR)  con  alterazioni della via di trasmissione
post-GHR   e   difetti  del  gene  dell'IGF-1;  questi  soggetti  non
presentano  deficit  di  GH  e  quindi  si  puo'  prevedere  che  non
rispondano  adeguatamente  al trattamento con CH esogeno Si consiglia
di confermare la diagnosi eseguendo un test di generazione di IGF-1.