IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  l'art. 6  della  legge  30  aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4  della  legge  26  febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
«l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 dicembre 1998 che definisce le
modalita'  per  l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul
mercato  italiano  da  Paesi  comunitari,  cosi'  come  modificato da
decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290,   concernente   il   regolamento   di   semplificazione   dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi e successive modificazioni;
  Vista  la  domanda  del  29 gennaio 2008, con cui l'impresa Genetti
GmbH  S.r.l.,  con  sede  in  Merano  (Bolzano),  via  Panni  4/a, ha
richiesto  l'importazione  parallela  dall'Austria dei prodotto TITUS
ivi registrato al n. 2478 a nome dell'impresa Du Pont de Nemours GmbH
(DE) con sede in Du Pont Strasse 1, D-61352 Bad Homburg (DE);
  Vista  la  composizione  percentuale  del  prodotto  registrato  in
Austria  e  comunicata dal Bundesamt fur Ernahrungssicherheit di tale
Paese;
  Accertato  che  le  differenze nella natura e nella percentuale dei
coformulanti  non  modificano la classificazione di pericolosita' ne'
l'efficacia  agronomica  del  prodotto  fitosanitario  che si intende
importare   rispetto   a   quello   registrato   in  Italia,  con  la
denominazione  Titus  e  con  il  numero  di  registrazione  8130 del
30 dicembre  1992,  a  nome  dell'impresa Du Pont de Nemours Italiana
Srl;
  Considerato  che  il  prodotto  di riferimento Titus autorizzato in
Italia   al   n. 8130,   e'   stato   sottoposto  alla  procedura  di
riclassificazione  come  previsto  dal  decreto  legislativo 14 marzo
2003,  n. 65  di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e
successive modificazioni;
  Considerato che l'impresa Genetti GmbH Srl ha chiesto di denominare
il prodotto importato col nome di Rimbel 25 WG;
  Vista  la  nuova  etichetta  da apporre sulle confezioni importate,
cosi'   come   adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al  pari  prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia;
  Visto il versamento di Euro 516,46 effettuato dai richiedente quale
tariffa  per  gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente
autorizzazione;

                              Decreta:

  1.  E'  rilasciata all'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede in con
sede  in  Merano (Bolzano), via Parini 4/a, fino al 31 dicembre 2008,
l'autorizzazione  n. 14235/IP all'importazione parallela dall'Austria
del  prodotto  fitosanitario  esente  da classificazione di pericolo,
denominato  Titus  ed  ivi  autorizzato  al  n. M09153.  Il  prodotto
importato viene denominato Rimbel 25 WG.
  2.  Il prodotto e' sottoposto: alle operazioni di confezionamento e
rietichettatura  presso  lo  stabilimento  dell'impresa  Menora GmbH,
Metahofgasee  30  -  8020  Graz  (Austria);  alle  operazioni di sola
rietichettatura presso la ditta Chemia S.p.a., Dosso (Ferrara).
  3.  Il  prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per
l'impiego nella taglia di 100 g.
  4.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
  Il   presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 aprile 2008
                                      Il direttore generale: Borrello