IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione
civile del 23 febbraio 1971, n. 2445, con il quale sono state
approvate le norme tecniche per gli attraversamenti e per i
parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984
concernente le norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la
distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con
densita' non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione
civile del 2 novembre 1987, n. 975, con il quale e' stata approvata
la parziale modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione
delle apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione
espresse al punto 2.5.1. del soprarichiamato decreto del 23 febbraio
1971, n. 2445, ed e' stato stabilito che le linee ferroviarie,
realizzate nell'ambito dei centri abitati, con impianti aventi
caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano essere
considerate, sotto il profilo tecnico, tranvie, ai sensi dell'art. 12
del regio decreto-legge 23 agosto 1919, n. 303, pertanto non soggette
alle norme relative agli attraversamenti, di cui al soprarichiamato
decreto n. 2445;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche recante norme di sicurezza per gli impianti di
telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio
1998, n. 37 recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999
contenente modificazioni al decreto del 24 novembre 1984
soprarichiamato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione
della direttiva 98/30 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (
di seguito richiamato come il decreto legislativo n. 164/2000);
Visto l'art. 27 del soprarichiamato decreto legislativo n.
164/2000, che prevede che vengano emanate con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello
sviluppo economico, le norme tecniche sui requisiti minimi di
progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di
trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas,
e degli impianti di gas naturale liquefatto GNL, per la connessione
del sistema gas, nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche
chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da
vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione
e l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non
discriminatorio, anche nei confronti degli scambi trasfrontalieri con
altri Stati membri dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 contenente
modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317,
concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 e
98/48/CE del 20 luglio 1998;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente
le norme di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 10 agosto 2004 concernente modifiche alle «Norme
tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di
trasporto»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante il riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 1°
dicembre 2004, n. 329 concernente il regolamento recante norme per la
messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e
degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 93;
Acquisiti i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero della salute, del Ministero
delle comunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero delle
infrastrutture e del Ministero per i trasporti e la navigazione
civile;
Considerato che nelle date 28 giugno 2006 e 11 gennaio 2007 e'
stata espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 98/34 modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 98/48 soprarichiamate;
Considerata l'opportunita' di emanare distinti decreti
concernenti i diversi aspetti della materia, di cui all'art. 27 del
soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, data la vastita'
della stessa;
Ritenuta l'opportunita' che il decreto recante norme tecniche sui
requisiti minimi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas
naturale con densita' non superiore a 0,8 venga emanato di concerto
con il Ministero dell'interno al fine di fornire agli operatori del
settore un quadro unico ed organico di norme di riferimento per i
vari aspetti tecnici coinvolti nella progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere ed impianti di
trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8 anche in
relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nelle prestazioni
dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte e dei
metodi di posa in opera delle stesse;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas
naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la
sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la
possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi
stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non
superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti o
sistemi di trasporto di nuova realizzazione, nonche' a quelli
esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, solo
nel caso di modifiche sostanziali come definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo
restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per
le parti non oggetto di modifica.