IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
  Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio  2006,  n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2006,  n.
233, recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3  agosto  2006,
n. 179, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture; 
  Visto l'articolo 92, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e successive modifiche,  che  riproduce  con  modifiche
l'articolo 18, comma 1, della legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive modifiche, concernente l'incentivo destinato a  retribuire
il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n.  166,  recante  «Disposizioni  in
materia di infrastrutture e trasporti»; 
  Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di
cui al comma 1 dell'articolo 18 della richiamata legge n. 109/1994, e
successive modificazioni, adottato dal Ministro dei  lavori  pubblici
con decreto ministeriale 2 novembre 1999,  n.  555,  registrato  alla
Corte dei conti il 31 dicembre 1999, registro n. 3,  foglio  n.  5  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000; 
  Considerato  che  si  e'  ravvisata  l'esigenza  di   adeguare   il
regolamento di cui al predetto decreto ministeriale 2 novembre  1999,
n. 555, per renderlo coerente con la nuova normativa; 
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di emanare un nuovo regolamento,
in sostituzione di quello adottato  con  il  decreto  ministeriale  2
novembre 1999, n. 555; 
  Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 13  gennaio  2004
in sede di contrattazione di Amministrazione con il quale sono  stati
stabiliti le modalita' ed i  criteri  di  ripartizione  del  predetto
fondo; 
  Vista l'integrazione al suddetto accordo, sottoscritta  in  data  2
aprile 2007; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Udito il  parere  n.  8381/04  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del  30
giugno 2004, ed il parere n. 3664/07 del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del  12
ottobre 2007; 
  Vista la comunicazione effettuata in data  28  febbraio  2008  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Obiettivi e finalita' 
  1. Il presente regolamento e' emanato ai  sensi  dell'articolo  92,
comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di
redazione di progetti di opere o  di  lavori  a  cura  del  personale
interno. 
  2. In caso di appalti misti l'incentivo, di  cui  al  comma  1,  e'
corrisposto  per  la  redazione  della  progettazione  relativa  alla
componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi. 
  3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione
delle professionalita' interne ed all'incremento della produttivita'. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 1 del
          decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri»:
              «4.  E'  istituito il Ministero delle infrastrutture. A
          detto  Ministero  sono  trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1, lettere a), b), d-ter),
          d-quater)  e,  per quanto di competenza, lettera d-bis) del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 92 del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
              «5. Una   somma   non   superiore   al  due  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali   a  carico  dell'amministrazione,  a  valere
          direttamente   sugli   stanziamenti  di  cui  all'art.  93,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione,  tra il responsabile del procedimento
          e  gli  incaricati  della redazione del progetto, del piano
          della  sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel  limite  massimo  del  due  per cento, e' stabilita dal
          regolamento  in  rapporto  all'entita'  e alla complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'   professionali  connesse  alle  specifiche
          prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  parti della predetta
          somma  corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I   soggetti   di  cui  all'art.  32,  comma 1,
          lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
          analoghi criteri.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18, comma 1, della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109:
              «Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
          Una  somma  non  superiore  all'1,5  per cento dell'importo
          posto  a  base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
          direttamente   sugli   stanziamenti  di  cui  all'art.  16,
          comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
          le   modalita'   ed   i   criteri   previsti   in  sede  di
          contrattazione  decentrata  ed  assunti  in  un regolamento
          adottato  dall'amministrazione,  tra  il responsabile unico
          del  procedimento  e  gli  incaricati  della  redazione del
          progetto,  del  piano  della sicurezza, della direzione dei
          lavori,  del  collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La
          percentuale  effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5 per
          cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita'
          e   alla   complessita'   dell'opera   da   realizzare.  La
          ripartizione     tiene    conto    delle    responsabilita'
          professionali   connesse  alle  specifiche  prestazioni  da
          svolgere.    Le    quote   parti   della   predetta   somma
          corrispondenti  a  prestazioni  che  non  sono  svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.   I   commi quarto  e  quinto  dell'art.  62  del
          regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
          2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettera b),  possono  adottare  con  proprio  provvedimento
          analoghi criteri.».
              - La    legge   1° agosto   2002,   n.   166,   recante
          «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», e'
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  2 novembre  1999,  n.  555  (Regolamento
          recante  norme  per  la  ripartizione  del  fondo di cui al
          comma 1  dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
          e  successive  modificazioni)  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Si  riporta  il testo del comma 25 dell'art. 17 della
          legge 15 maggio 1997, n. 127:
              «25. Il  parere  del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.