IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare  il
comma 5,  ai  sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e
delle  finanze  di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione
del  software  certificato che deve essere installato dalle strutture
di   erogazione   di  servizi  sanitari,  in  aggiunta  ai  programmi
informatici   dalle   stesse   ordinariamente   utilizzati,   per  la
trasmissione  dei  dati  di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50 e
tra  i  parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di
trasmissione dei dati predetti;
  Visto  il decreto 18 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle
finanze,  attuativo  del comma 5 del citato art. 50, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 86 del-l'11 aprile 2008, ed in particolare il
comma  3  dell'art.  1,  ai sensi del quale si prevede che le ricette
utilizzate  presso  le strutture di erogazione dei servizi sanitari a
partire  dal  1°  giugno  2008 devono essere trasmesse esclusivamente
secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma 1 dell'art. 1 del medesimo
decreto 18 marzo 2008;
  Vista   la  richiesta  dell'associazione  di  categoria  Federfarma
concernente  la  necessita'  di prevedere un periodo di ulteriori tre
mesi  per  l'adeguamento  dei sistemi informatici delle farmacie alle
disposizioni di cui al citato decreto 18 marzo 2008;
  Considerato  che, nel corso di uno specifico incontro del 21 aprile
2008  fra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, il Ministero
della  salute, Agenzia delle entrate, Sogei e Federfarma, le suddette
richieste  della  medesima  Federfarma  sono  risultate  tecnicamente
condivisibili;
  Ritenuto,  pertanto,  di  differire al 1° settembre 2008 la data di
cui  al  comma  3  dell'art.  1 del citato decreto 18 marzo 2008, per
l'invio esclusivo delle modalita' di cui al medesimo decreto 18 marzo
2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  3 dell'art. 1 del decreto 18 marzo 2008 citato nelle
premesse e' sostituito dal seguente comma:
    «3.  Le  ricette utilizzate presso le strutture di erogazione dei
servizi  sanitari  a  partire  dal  1°  settembre  2008 devono essere
trasmesse esclusivamente secondo le modalita' di cui al comma 1.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 aprile 2008
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio