IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904,  e  successive  modificazioni concernente l'attuazione della
direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di
talune sostanze e preparati pericolosi;
  Visto  il  decreto  9 febbraio  1984  del Ministro della sanita' di
concerto   con  i  Ministri  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,    dell'interno,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  del lavoro e della previdenza sociale recante il
recepimento   delle  direttive  79/663/CEE,  82/806/CEE,  82/828/CEE,
83/264/CEE,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana del 5 giugno 984, n. 153;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215  di  attuazione  delle direttive 83/478/CEE e 85/610/CEE recanti,
rispettivamente  la  quinta  e  la  settima  modifica (amianto) della
direttiva 76/769/CEE;
  Vista  la  legge  27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE,
91/338/CEE  e  91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona,
la   decima  e  l'undicesima  modifica  della  direttiva  76/769/CEE,
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 13 settembre 1994, n. 214;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 agosto  1998,
concernente   il  recepimento  delle  direttive  94/60/CE,  96/55/CE,
97/10/CE,  97/16/CE,  97/56/CE  e  97/64/CE,  recanti modifiche della
direttiva    76/769/CEE   ed   adeguamenti   al   progresso   tecnico
dell'allegato   I   della   stessa   direttiva,   in   particolare  e
rispettivamente    quattordicesima    modifica,   secondo   e   terzo
adeguamento,  quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 18 gennaio l999, n. 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999,
concernente  il  recepimento  delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE
recanti  rispettivamente  la diciassettesima modifica della direttiva
76/769/CEE   e   il   quinto   adeguamento   al   progresso   tecnico
dell'allegato I  della  stessa  direttiva  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2000, n. 67;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  2000,
concernente  il  recepimento  della  direttiva  94/27/CE,  recante la
dodicesima  modifica  della  direttiva  76/769/CEE  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 2000, n. l38;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003,
concernente   il  recepimento  della  direttiva  2002/61/CE,  recante
diciannovesima  modifica  della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003,
concernente  il  recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono
adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I della direttiva
76/769/CEE  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 15 maggio 2003, n. 111;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile  2003,
concernente  il  recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e
2003/11/CE,  recanti  rispettivamente  settimo, ottavo adeguamento al
progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  direttiva  76/769/CEE  e
ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 agosto 2003, n. 185;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 ottobre  2003,
concernente  il  recepimento  delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e
2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva
76/769/CE  ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico
dell'allegato  I  della  medesima direttiva pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2003, n. 302;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della salute 10 maggio 2004 che
recepisce   la  direttiva  comunitaria  2003/53/CE,  recante  la  26ยช
modifica   della   direttiva  76/769/CEE  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 24 agosto 2004, n. 198;
  Visto  il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante
il  recepimento  della  direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima
modifica  alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio,
relativa  alle  restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso  di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate
come  cancerogene,  mutagene  o  tossiche per la riproduzione - CMR),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
24 agosto 2004, n. 198;
  Visto  il  decreto  del Ministero della salute 14 dicembre 2004 che
recepisce  la  direttiva  comunitaria  1999/77/CE,  che adegua per la
sesta  volta  al  progresso  tecnico  l'allegato  I  della  direttiva
76/769/CEE  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 8 febbraio 2005, n. 31;
  Visto  il  decreto  del  Ministero della salute 18 ottobre 2006 che
recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE recanti la
ventottesima   e   ventisettesima   modifica  dell'allegato  I  della
direttiva   76/769/CEE  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 4 gennaio 2006, n. 3;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  9 marzo 2007 che
recepisce    la   direttiva   comunitaria   2005/90/CE   recante   la
ventinovesima  modifica  dell'allegato  I  della direttiva 76/769/CEE
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 5 giugno 2007, n. 128;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della salute 30 maggio 2007 che
recepisce la direttiva 2006/139/CE recante l'adattamento al progresso
tecnico   della   direttiva  76/769/CEE,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 settembre 2007, n. 217;
  Visto  l'art.  12  della  legge  25 febbraio  2008,  n.  34 recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 2007);
  Vista   la  direttiva  2005/84/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  che  modifica  per  la  ventiduesima  volta  la direttiva
76/769/CEE (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'allegato  I  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, e successive modificazioni sono aggiunti i
punti 49 e 50 come riportato nell'allegato al presente decreto.