Il DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
                                  e
                            Il DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio
                           di concerto con
                               Il CAPO
            del Dipartimento per gli affari di giustizia
                    del Ministero della giustizia
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n.  131,  e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico
delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  di  registro,  ed  in
particolare l'art. 10, lettera b) che individua, tra gli altri, quali
soggetti  obbligati  a  richiedere  la  registrazione,  i  notai, gli
ufficiali   giudiziari,   i   segretari  o  delegati  della  pubblica
amministrazione  e  gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi
redatti, ricevuti o autenticati;
    Visto  l'art.  15,  comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
quale  prevede,  tra  l'altro, che gli atti, dati e documenti formati
dalla   pubblica   amministrazione   e   dai  privati  con  strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'   la   loro   archiviazione   e  trasmissione  con  strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
    Visto  il  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 463, ed in
particolare   gli   articoli  3-bis,  3-ter  e  3-sexies  riguardanti
l'utilizzazione  di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti in
materia  di  registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili,
di   trascrizione,   di   iscrizione,  di  annotazione  nei  registri
immobiliari nonche' di voltura catastale;
    Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il
quale  prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori
delle  Agenzie  delle  entrate  e  del territorio, di concerto con il
Ministero  della  giustizia,  sono stabiliti i termini e le modalita'
della  progressiva  estensione  delle  procedure  telematiche  di cui
all'art.  3-bis  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a
tutti  i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione
di  atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione,
le  trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e
alle  volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le
modalita'  anche  tecniche  della  trasmissione  del  titolo  per via
telematica,  relative  sia  alla prima fase di sperimentazione, che a
quella di regime;
    Visto  il  provvedimento  6 dicembre  2006  emanato dal Direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  di  concerto  con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia  del  Ministero  della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  12 dicembre  2006,  n. 288, riguardante l'estensione delle
procedure   telematiche   per   gli   adempimenti   in   materia   di
registrazione,  trascrizione,  iscrizione,  annotazione  e voltura ad
ulteriori tipologie di atti e soggetti;
    Visto  il  provvedimento  14  marzo  2007  emanato  dal Direttore
dell'Agenzia  del  territorio  e  dal  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  di  concerto  con il Capo del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della giustizia, riguardante modificazioni al
provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
63 del 16 marzo 2007;
    Considerata  la  necessita'  di modificare le specifiche tecniche
relative   all'utilizzo   dell'adempimento   unico   telematico,  per
adeguarle,  tra  l'altro,  in particolare, alle nuove disposizioni in
materia di bonifici bancari;
    Considerata    l'opportunita'    di    rinviare   la   decorrenza
dell'estensione  delle  procedure  telematiche  ai pubblici ufficiali
diversi dai notai di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta di registro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
                             Dispongono:
                               Art. 1.
                         Specifiche tecniche
    1. Le  specifiche tecniche approvate con provvedimento 6 dicembre
2006  e  successivamente  modificate con provvedimento 14 marzo 2007,
emanato  dal  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate e dal Direttore
dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Capo del Dipartimento
per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero della giustizia, sono
modificate come da allegato 1 al presente provvedimento.
    2. A decorrere dal 12 maggio 2008, per la trasmissione telematica
degli  atti,  possono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui
all'allegato 1.
    3. A decorrere dal 1° luglio 2008, per la trasmissione telematica
degli  atti,  devono  essere utilizzate le specifiche tecniche di cui
all'allegato 1.