Il DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate e Il DIRETTORE dell'Agenzia del territorio di concerto con Il CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ed in particolare l'art. 10, lettera b) che individua, tra gli altri, quali soggetti obbligati a richiedere la registrazione, i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ed in particolare gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione nei registri immobiliari nonche' di voltura catastale; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime; Visto il provvedimento 6 dicembre 2006 emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e soggetti; Visto il provvedimento 14 marzo 2007 emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante modificazioni al provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007; Considerata la necessita' di modificare le specifiche tecniche relative all'utilizzo dell'adempimento unico telematico, per adeguarle, tra l'altro, in particolare, alle nuove disposizioni in materia di bonifici bancari; Considerata l'opportunita' di rinviare la decorrenza dell'estensione delle procedure telematiche ai pubblici ufficiali diversi dai notai di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; Dispongono: Art. 1. Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche approvate con provvedimento 6 dicembre 2006 e successivamente modificate con provvedimento 14 marzo 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono modificate come da allegato 1 al presente provvedimento. 2. A decorrere dal 12 maggio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, possono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato 1. 3. A decorrere dal 1° luglio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato 1.