IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e
successive modifiche;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
    Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre
2004,  n.  270  «Regolamenti  recanti  norme  concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei»;
    Vista  la  direttiva  2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali;
    Vista  la  disponibilita'  dei  posti  deliberata  dalle  singole
Universita'   con   espresso   riferimento  ai  parametri  richiamati
dall'art. 3, comma 2, lettere a) b) e c) della legge n. 264/1999;
    Visto  l'art.  1,  comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
    Visto l'art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    Ritenuto  necessario  procedere  all'attivazione  delle scuole di
specializzazione  per l'insegnamento secondario per l'anno accademico
2008/2009;
    Ritenuto  necessario  determinare  anche  per  l'anno  accademico
2008/2009  il  numero  dei posti a livello nazionale per l'ammissione
alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, atteso
che  il sistema universitario deve comunque assicurare la continuita'
nella  propria  offerta  formativa degli insegnanti delle istituzioni
scolastiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Limitatamente  all'anno accademico 2008/2009, il numero dei posti
disponibili  a  livello  nazionale  per  l'ammissione  alle Scuole di
specializzazione  per  l'insegnamento secondario di cui alle premesse
e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi
universitarie, in n. 12.389 e ripartito fra le Universita' secondo la
Tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.