IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; Vista la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista la disponibilita' dei posti deliberata dalle singole Universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a) b) e c) della legge n. 264/1999; Visto l'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244; Ritenuto necessario procedere all'attivazione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2008/2009; Ritenuto necessario determinare anche per l'anno accademico 2008/2009 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, atteso che il sistema universitario deve comunque assicurare la continuita' nella propria offerta formativa degli insegnanti delle istituzioni scolastiche; Decreta: Art. 1. Limitatamente all'anno accademico 2008/2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 12.389 e ripartito fra le Universita' secondo la Tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.