IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti del sistema nazionale
di istruzione e per l'autonomia scolastica
Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21
ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto
ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28
maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28
marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la
Circolare Ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18
maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea dal sig. Andreas Passler, la documentazione prodotta a
corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali
prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115,
relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonche' la
conoscenza della lingua italiana;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto
legislativo n. 115);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una
formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 12,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Accertato che:
sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il
titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione
professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
Diploma di conservatorio rilasciato dal conservatorio di Vienna
nell'anno scolastico 1995/1996;
Diploma titolo finale di scuola postsecondaria che conferisce
l'abilitazione all'insegnamento musicale rilasciato dal conservatorio
di Vienna nel 1996; posseduto dal sig. Andreas Passler, nato a
Brunico il 27 dicembre 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di
abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente
nelle classi di concorso:
31/A - Educazione musicale negli istituti e scuole di
istruzione secondaria di secondo grado;
32/A - Educazione musicale nella scuola media
77/A - Strumento musicale - tromba.
2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 25 marzo 2008
Il direttore generale: Dutto