IL DIRETTORE GENERALE
              per gli ordinamenti del sistema nazionale
             di istruzione e per l'autonomia scolastica
  Visti  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto ministeriale 21
ottobre   1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni;  il  decreto
ministeriale  del  30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28
maggio  1992;  il  decreto  ministeriale  26  maggio 1998; il decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del  Presidente  della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28
marzo  2003,  n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la
Circolare  Ministeriale  21  marzo  2005,  n. 39; il decreto-legge 18
maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dal  sig.  Andreas  Passler,  la  documentazione  prodotta a
corredo  dell'istanza  medesima,  rispondente  ai  requisiti  formali
prescritti  dall'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  n. 115,
relativa   al   titolo  di  formazione  sotto  indicato,  nonche'  la
conoscenza della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma  1,  citato decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto,  della valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 12,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessato   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento,   non   deve  essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    Diploma  di  conservatorio rilasciato dal conservatorio di Vienna
nell'anno scolastico 1995/1996;
    Diploma  titolo  finale  di  scuola postsecondaria che conferisce
l'abilitazione all'insegnamento musicale rilasciato dal conservatorio
di  Vienna  nel  1996;  posseduto  dal  sig.  Andreas Passler, nato a
Brunico  il  27  dicembre  1970, ai sensi e per gli effetti di cui al
decreto   legislativo   27   gennaio  1992,  n.  115,  e'  titolo  di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
nelle classi di concorso:
      31/A   -   Educazione  musicale  negli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria di secondo grado;
      32/A - Educazione musicale nella scuola media
      77/A - Strumento musicale - tromba.
  2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 25 marzo 2008
                                         Il direttore generale: Dutto