IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la
presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
Vista l'istanza con la quale l'istituto «Psimeos - Scuola di
psicoterapia e metodologia dell'osservazione» ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia in Milano, via Manzotti n. 10/A -
per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso
pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione del 18 aprile 2008, ha espresso parere contrario al
riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare
che il documento teorico della Scuola enfatizza il ruolo formativo e
l'importanza metodologica dell'osservazione psicodinamica che
rappresenta senz'altro una tappa importante della formazione
psicoterapeutica ma non puo' costituire l'asse formativo centrale
della psicoterapia; inoltre nel documento teorico e' carente
l'approfondimento del legame teorico e metodologico fra osservazione
e procedure psicoterapeutiche, che nel documento non sono discusse
ne' approfondite; infine, lo stesso riferimento alla funzione
riflessiva non si integra sul modello teorico proposto che appare
poco coerente e non finalizzato ai metodi di psicoterapia;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1.
L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Psimeos -
Scuola di psicoterapia e metodologia dell'osservazione» ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia in Milano, via Manzotti n. 10/A -
per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto
11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere
contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2008
Il direttore generale: Masia