IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91; il decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
il   decreto   legislativo   16  aprile  1994,  n.  297;  il  decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.  39  del  30  gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003,
n.  53;  il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Visto  i decreti direttoriali datati 12 aprile 2007 (prot. n. 3572)
e  31 maggio 2007 (prot. n. 5682) di riconoscimento, subordinatamente
al  superamento  di  misura  compensativa,  del  titolo di formazione
professionale in argomento;
  Vista  la nota datata 4 luglio 2007 (prot. n. 7157/C.10) e relativi
allegati   con   la  quale  l'Ufficio  scolastico  regionale  per  il
Friuli-Venezia  Giulia  ha  comunicato  che la persona interessata ha
sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella  seduta  del 3 aprile 2007, per quanto
prescrivono  l'art.  49,  comma 3,  del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo   n.  115/1992,  che  sussistono  i  presupposti  per  il
riconoscimento  incondizionato  atteso  che il titolo posseduto dalla
persona  interessata, come integrato dalla detta misura compensativa,
comprova  una  formazione  professionale  che  soddisfa le condizioni
poste dal citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:

  1.  Il  titolo di formazione cosi' composto: laurea in lettere ind.
classico),  conseguita  il  2 luglio  2002 presso l'Universita' degli
studi   di   Trieste;   titolo   di   abilitazione  all'insegnamento:
Certificado  de  Aptitud Pedagogica, rilasciato il 12 settembre 2003,
dall'Universita'  di Barcellona, posseduto da Ennio Francavilla, nato
a Udine, il 4 maggio 1975, di cittadinanza comunitaria (italiana), e'
titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della professione di docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
    51/A  «Materie  letterarie  e  latino  nei  licei e nell'istituto
magistrale»;
    52/A «Materie letterarie, latino e greco nel liceo».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 26 luglio 2007
                                         Il direttore generale: Dutto