IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessita'
di  un  ulteriore  periodo  di  deroga, al fine di dare attuazione ai
provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 3 marzo 2008;
  Considerato  che,  nella medesima seduta, il Consiglio superiore di
sanita'  ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo
triennio  previsto  dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n.
31/2001   e  che  pertanto,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere
favorevole della Commissione europea, sara' necessario predisporre un
dossier  completo  ed  esaustivo  che  contenga tutte le informazioni
dettagliate  sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano
eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  La  regione  Lazio  puo'  stabilire il rinnovo delle deroghe ai
valori  di  parametro  fissati  nell'allegato  I, parte B del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i singoli parametri
esplicitamente  richiesti  per  ognuno di essi e per i quali e' stata
fatta esplicita richiesta, per i parametri arsenico, fluoro, vanadio,
selenio  e  trialometani  entro  i  Valori  Massimi Ammissibili (VMA)
rispettivamente  di 50 µg/l, di 2,5 mg/l, di 160 µg/l (fermo restando
che  il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 µg/l), di
20  µg/l,  80 µg/l (fermo restando che il bromodiclorometano non deve
superare il VMA di 60 µg/l).
  2.  La  regione  Lazio  puo'  estendere  la deroga ai territori dei
comuni  di  Lanuvio,  Lariano,  Castel  Gandolfo, Trevignano Romano e
Tolfa  per  i  parametri  arsenico, fluoruro e vanadio entro i Valori
Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 50 µg/l, di 2,5 e di 160
µg/l (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il
VMA di 50 µg/l).
  3.  I  suddetti  valori massimi ammissibili possono essere concessi
fino al 31 dicembre 2008.
  4.  L'eventuale  rinnovo  e' subordinato alla trasmissione da parte
della  regione  Lazio  al  Ministero  della  salute  ed  al Ministero
dell'ambiente  e  tutela del territorio e del mare, entro e non oltre
il   30   settembre  2008,  di  una  circostanziata  relazione  sulla
situazione dei risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno
e un programma dettagliato di quanto e' previsto per il prossimo anno
corredato  dei  costi,  della  copertura  finanziaria  e di un quadro
esaustivo  della  presenza  degli  elementi  in  deroga  in  tutto il
territorio regionale.
    5.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga e sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.
  6.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione  dei  predetti  parametri,  e  deve fornire consigli a
gruppi  specifici  di  popolazione per i quali potrebbe sussistere un
rischio  particolare  anche  in merito all'uso razionale di eventuali
prodotti  integratori.  La  suddetta informazione dovra' essere ancor
piu'  dettagliata  per  la  popolazione dei comuni nel cui territorio
viene distribuita acqua con due o piu' valori di parametro in deroga.
Delle   iniziative   adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero della salute.
  7.  Le  deroghe  al  valore  del  parametro  fluoro  possono essere
concesse  dalla  regione  Lazio  a  condizione  che  in tutte le zone
interessate:
    siano  state informate le Autorita' competenti al fine di evitare
l'attivazione di campagne di fluoro profilassi;
    sia  avvisata  la  popolazione  generale  sulla  opportunita'  di
limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;
    venga  predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da
distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;
    sia  informata  la  popolazione,  in  via  precauzionale,  che il
consumo  dell'acqua  da  bere  in distribuzione non e' consigliato ai
soggetti di eta' inferiore ai 14 anni.