IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

    Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
    Vista  la  legge  8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
    Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
    Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394
e   successive   modifiche   ed   integrazioni   ed   in  particolare
l'articolo 36,  comma 1,  con  il  quale  sono state previste le aree
marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera u), le Isole
di   Ischia,   Vivara  e  Procida,  area  marina  protetta  integrata
denominata «Regno di Nettuno»;
    Visto  l'articolo 1,  comma 10  della  legge 24 dicembre 1993, n.
537,  con  il  quale le funzioni del soppresso Ministero della marina
mercantile  in  materia  di tutela e difesa dell'ambiente marino sono
trasferite al Ministero dell'ambiente;
    Visto  l'articolo 77,  comma 2,  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle  marine  e  l'adozione  delle relative misure di salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza unificata;
    Visto  l'articolo 2,  comma 14,  della  legge 9 dicembre 1998, n.
426,  con  il  quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti;
    Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426
con  il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione
e  all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione,   al   funzionamento,   nonche'  alla  progettazione  degli
interventi  da  realizzare  anche  con finanziamenti comunitari nelle
aree  protette  marine,  e'  stata  istituita,  presso  il competente
Servizio  del  Ministero  dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le
aree protette marine;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n.  90,  e  in  particolare  l'articolo 14,  comma 1, lettera f), che
abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
l'articolo 4,  comma 1,  che  istituisce la Segreteria tecnica per la
tutela  del  mare  e  la navigazione sostenibile, la quale accorpa la
Segreteria tecnica per le aree marine protette;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo;
    Vista   la   legge  23 marzo  2001,  n.  93  e,  in  particolare,
l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il
Ministro  della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003,
n.  261,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e, in
particolare,  l'articolo 2,  comma 1, lettere a) e d) che attribuisce
alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in
materia  di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree
naturali   protette,  nonche'  in  materia  di  istruttorie  relative
all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;
    Vista  l'intesa  stipulata  il  14 luglio 2005 fra il Governo, le
regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 8,  comma 6,  della  legge  5 giugno  2003,  n. 131, in
materia  di  concessioni  di  beni del demanio marittimo e di zone di
mare  ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
    Visto  il  decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
nuovo codice della nautica da diporto;
    Visto   lo   studio  conoscitivo  propedeutico  realizzato  dalla
Stazione    zoologica    «Anton   Dohrn»   di   Napoli,   finalizzato
all'istituzione   dell'area   protetta  marina  «Regno  di  Nettuno»,
trasmesso dal medesimo Ente il 12 febbraio 2001;
    Visti   gli   esiti   della   riunione   del   27 febbraio  2007,
relativamente  alla  proposta di perimetrazione e zonazione dell'area
marina  protetta  «Regno  di  Nettuno», siglata dai comuni di Barano,
Casamicciola  Terme,  Forio,  Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida,
dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania;
    Vista   l'istruttoria   tecnica   preliminare  per  l'istituzione
dell'area  marina protetta «Regno di Nettuno» svolta dalla Segreteria
tecnica per le aree protette marine;
    Sentiti  la Regione Campania, la Provincia di Napoli, i comuni di
Barano,  Casamicciola  Terme,  Forio,  Ischia,  Lacco  Ameno, Serrara
Fontana e Procida;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare del 27 dicembre 2007 di istituzione dell'area
marina  protetta  «Regno di Nettuno», in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
    Visti gli esiti della riunione della Conferenza unificata in sede
tecnica del 4 settembre 2007;
    Visto  il  parere  favorevole  sullo  schema  di  regolamento  di
disciplina,  espresso  nella seduta del 20 settembre 2007, Repertorio
atti  n.  71/CU,  dalla  Conferenza  unificata,  ai  sensi del citato
articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato n. 4112/2007, espresso
dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
19 novembre 2007;
    Vista  la nota del 1° aprile 2008 prot. UL/2008/3427 con la quale
viene   data   alla   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  la
comunicazione   prevista   dall'articolo 17,   comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400;
    Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento
di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area
marina protetta «Regno di Nettuno»;
                              Decreta:
                               Art. 1.

    1.  E'  approvato  l'allegato  regolamento  di  disciplina  delle
attivita'  consentite  nelle  diverse  zone dell'area marina protetta
«Regno di Nettuno».
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Roma, 10 aprile 2008
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli: Scotti

  Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 44
 
          Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note allle premesse:
              - La   legge   31 dicembre   1982,   n.   979,  recante
          «Disposizioni  per  la difesa del mare» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
              - La  legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale»   e'   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          15 luglio 1986, n. 162, S.O.
              - Il  comma 1,  dell'art.  36,  della  legge 6 dicembre
          1991,  n.  349, recante «Legge quadro sulle aree protette»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 1991, n.
          292, S.O., e' il seguente:
              «1.  Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui
          all'art.  4,  possono  essere  istituiti  parchi  marini  o
          riserve  marine,  oltre  che  nelle aree di cui all'art. 31
          della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
                a) Isola di Gallinara;
                b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
          dell'Ombrone - Talamone;
                c) Secche di Torpaterno;
                d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
                e) Costa degli Infreschi;
                f) Costa di Maratea;
                g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
                h) Costa del Monte Conero;
                i) Isola di Pantelleria;
                l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
                m) Acicastello - Le Grotte;
                n) Arcipelago  della  Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena);
                o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
                p) Capo Testa - Punta Falcone;
                q) Santa Maria di Castellabate;
                r) Monte di Scauri;
                s) Monte  a  Capo  Gallo  -  Isola  di  Fuori o delle
          Femmine;
                t) Parco marino del Piceno;
                u) Isole  di  Ischia,  Vivara  e Procida, area marina
          protetta integrata denominata "Regno di Nettuno";
                v) Isola di Bergeggi;
                z) Stagnone di Marsala;
                aa) Capo Passero;
                bb) Pantani di Vindicari;
                cc) Isola di San Pietro;
                dd) Isola dell'Asinara;
                ee) Capo Carbonara;
                ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";
                ee-ter)   Alto   Tirreno-Mar  Ligure  "Santuario  dei
          cetacei";
                ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».
              - Il  comma 10,  dell'art.  1,  della legge 24 dicembre
          1993,  n.  537,  recante  «Interventi correttivi di finanza
          pubblica»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1993, n. 303, S.O., e' il seguente:
              «10. Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni  del  Ministero della marina mercantile in materia
          di  tutela  e  di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca   scientifica   e  tecnologica  applicata  al  mare
          (ICRAM)».
              - Il  comma 2,  dell'art.  77,  del decreto legislativo
          31 marzo  1993, n. 112, recante: Conferimento di funzioni e
          compiti  amministrativi  dello  Stato  alle regioni ed agli
          enti locali, in attuazione, del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1998, n. 92, S.O., e' il seguente:
              «2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la disciplina
          generale  dei  parchi  e  delle riserve nazionali, comprese
          quelle   marine  e  l'adozione  delle  relative  misure  di
          salvaguardia  sulla  base  delle  linee  fondamentali della
          Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la Conferenza
          unificata.».
              - Il  comma 14,  dell'art.  2,  della  legge 9 dicembre
          1998,   n.   426,   recante:  «Nuovi  interventi  in  campo
          ambientale»,    pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale
          14 dicembre 1998, n. 291, e' il seguente:
              «14. La   Consulta   per   la  difesa  del  mare  dagli
          inquinamenti,  istituita  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  4 ottobre  1979, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa
          e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici
          del  Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare
          relativa  all'istituzione  e  all'aggiornamento  delle aree
          protette   marine,   per  il  supporto  alla  gestione,  al
          funzionamento  nonche'  alla progettazione degli interventi
          da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree
          protette   marine,   presso   il  competente  servizio  del
          Ministero  dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica
          per  le  aree protette marine, composta da dieci esperti di
          elevata  qualificazione  individuati  ai sensi dell'art. 3,
          comma 9,   della   legge   6 dicembre  1991,  n.  394.  Per
          l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette
          marine,  di  cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
          di  lire  450  milioni  per  il  1998 e 900 milioni annue a
          decorrere  dal  1999.  In  sede di prima applicazione della
          presente  legge,  cinque  degli  esperti sono trasferiti, a
          decorrere  dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo
          previsto dall'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997,
          n.  344,  intendendosi dalla predetta data conseguentemente
          ridotta,   per   un   importo  pari  a  lire  450  milioni,
          l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 4, comma 12,
          della  legge  8 ottobre  1997,  n.  344,  che concorre alla
          parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire
          900 milioni a decorrere dall'anno 1999.».
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante:  «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59.»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.
              - L'art.  8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
          recante:  «Disposizioni  in  campo  ambientale», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  4 aprile  2001,  n.  79,  e' il
          seguente:
              «8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del
          1991,  sono  soppresse le seguenti parole: "di concerto con
          il Ministro della marina mercantile e"».
              - Il  comma 1,  dell'art.  18,  della  legge 6 dicembre
          1991,  n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 dicembre 1991, n.
          292, S.O., e' il seguente:
              «Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. in
          attuazione   del   programma   il  Ministro  dell'ambiente,
          d'intesa  con  il  Ministro  del tesoro, istituisce le aree
          protette  marine,  autorizzando  altresi'  il finanziamento
          definito  dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare
          e'  in  ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge
          31 dicembre  1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del
          mare dagli inquinamenti.».
              - Il  comma 1,  dell'art. 2, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   17 giugno   2003,   n.  261,  recante:
          «Regolamento  di organizzazione del Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del territorio» pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 settembre 2003, n. 215., e' il seguente:
              «Art.  2  (Direzione  generale  per la protezione della
          natura). 1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:
                a) individuazione,   conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette;
                b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi
          dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
                c) individuazione delle linee fondamentali di assetto
          del  territorio, di intesa, per le parti competenza, con la
          direzione  per  la  difesa  del suolo, al fine della tutela
          degli ecosistemi terrestri e marini;
                d) conoscenza   e   monitoraggio  dello  stato  della
          biodiversita',  terrestre  e  marina, con la definizione di
          linee-guida  di  indirizzo  e  la predisposizione del piano
          nazionale   per   la   biodiversita',  nonche'  istruttorie
          relative  alla  istituzione  dei  parchi  nazionali e delle
          riserve naturali dello Stato;
                e) adempimenti   relativi  all'immissione  deliberata
          nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
                f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di
          flora e fauna terrestri e marine;
                g) attuazione   e   gestione  della  Convenzione  sul
          commercio  internazionale  di  specie  di  fauna e di flora
          selvatiche  in  pericolo  di  estinzione (CITES), firmata a
          Washington   il   3 marzo   1973  e  ratificata  con  legge
          19 dicembre  1975,  n.  874,  e  dei  relativi  regolamenti
          comunitari;
                h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
                i) promozione della sicurezza in mare con riferimento
          al rischio di incidenti marini;
                l) pianificazione e coordinamento degli interventi in
          caso di inquinamento marino;
                m) autorizzazioni  agli scarichi in mare da nave o da
          piattaforma;
                n)  difesa e gestione integrata della fascia costiera
          marina;
                o)  predisposizione  della  relazione  al  Parlamento
          sullo  stato  di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.
          394,  e  sul funzionamento e i risultati della gestione dei
          parchi nazionali;
                p) divulgazione   della   conoscenza  del  patrimonio
          naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilita'
          di   sviluppo   compatibile,   presso  gli  operatori  e  i
          cittadini.».
              - Il   decreto  legislativo  18 luglio  2005,  n.  171,
          recante:  «Codice  della  nautica  da diporto ed attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
          8 luglio  2003,  n.  172»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.