LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
           TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO

    Nella odierna seduta del 20 marzo 2008;
    Visti  gli  articoli 2,  comma 1,  lettera  b)  e 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali affidano a questa
Conferenza  il  compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
    Visto   il   Regolamento   (CE)  n.  1/2005  del  Consiglio,  del
22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto
e  le  operazioni  correlate,  che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE  e  il  Regolamento  (CE)  n.  1255/97 e in particolare gli
articoli 7,  paragrafo 1,  e  13, i quali prevedono, rispettivamente,
che  per  i  mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per
lunghi  viaggi  sia  necessario  il  possesso  di  un  certificato di
omologazione  ai  sensi  dell'art.  18 del medesimo regolamento e che
ciascuna  autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorita'
competente,  venga  contrassegnata da un numero unico nazionale e che
le  autorizzazioni  rilasciate  per  i  trasportatori  che effettuano
lunghi  viaggi,  debbano  anche  essere  registrate  in una base dati
elettronica;
    Considerata  la  necessita',  alla  luce delle disposizioni sopra
richiamate,  di  predisporre  un  documento  al fine di uniformare le
modalita'  procedurali  per  le  autorizzazioni e/o registrazioni dei
trasportatori  di  animali vivi su tutto il territorio nazionale e di
conseguenza,  anche  quello  di  uniformare gli aspetti relativi alle
modalita' dei controlli ufficiali sul trasporto animale;
    Considerato  che,  al  fine  di  dare  attuazione  alle  suddette
disposizioni  del  Regolamento  (CE)  n.  1/2005  del  Consiglio,  il
Ministero  della salute ha istituito un apposito gruppo di lavoro con
il compito di redigere un documento sulle procedure da seguire per il
rilascio delle autorizzazioni in caso di trasporto di animali vivi;
    Vista  la  lettera  in  data  21 febbraio  2008,  con la quale il
Ministero  della  salute  ha  trasmesso,  ai fini del perfezionamento
dell'accordo   in  questa  Conferenza,  un  documento  elaborato  dal
suddetto   gruppo  di  lavoro  concernente  «Prime  disposizioni  per
l'autorizzazione  al  trasporto  di  animali vivi», allegato 1, parte
integrante del presente atto;
    Vista  la  nota  del 13 marzo 2008, con la quale il coordinamento
della  Commissione  salute  delle  regioni  ha  comunicato  il parere
tecnico favorevole;
    Acquisito  nel  corso  dell'odierna  seduta di questa Conferenza,
l'assenso  del  Governo,  delle  regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
                          Sancisce accordo

tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano   sul   documento   concernente   «Prime   disposizioni   per
l'autorizzazione al trasporto di animali vivi» di cui all'allegato 1,
parte integrante del presente atto.
      Roma, 20 marzo 2008
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia