IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza
nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione
Campania;
Considerata la gravita' del contesto socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di
compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione
della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura
igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
Tenuto conto della necessita' e dell'assoluta urgenza di
individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani
prodotti nella regione Campania;
Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti
attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento,
ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della
conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti
nell'atmosfera;
Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge
l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per
lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che
rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio
del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata
imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della
conseguente necessita' di procedere immediatamente allo smaltimento
dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori
urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresi' di inserire le misure emergenziali in un quadro
coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello
smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni
alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante
il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;
Ritenuta la necessita' di disporre in via legislativa interventi di
bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare
adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonche'
interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso
territorio;
Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che
hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalita' organizzata
nelle attivita' di gestione dei rifiuti nella regione Campania e
considerata la necessita' di fornire adeguate risposte, anche in
termini di efficienza, nello svolgimento delle attivita' di indagine
in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attivita' di
gestione dei rifiuti;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari
cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di
produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione
Campania;
Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del
18 - 26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimita'
costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice
amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei
rifiuti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, della giustizia, dell'interno, della difesa,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Nomina del Sottosegretario di Stato presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' attribuito il coordinamento della
complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per
il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma
44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta
irripetibilita' e straordinarieta' per far fronte alla gravissima
situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla
soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e' preposto
un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di seguito denominato: "il Sottosegretario di Stato"; per
tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli
articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo' essere
nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui
resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti
attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonche' alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli
indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per
l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 17.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo
1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9
dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il
Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina
di uno o piu' capi missione con compiti di amministrazione attiva da
esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in
carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo
dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle
strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' disciplinato
il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto
previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e
strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove
maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attivita'
saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per
la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse
giacenti sulle contabilita' speciali intestate ai Commissari delegati
confluiscono su apposita contabilita' speciale intestata al
Sottosegretario di Stato.