IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visto  l'art.  5,  comma  6,  del  sopra citato Regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  138/01  della  Commissione del 24
gennaio   2001,   relativo   alla   registrazione  della  indicazione
geografica protetta «Agnello di Sardegna»;
  Vista   l'istanza   presentata  dal  Consorzio  tutela  Agnello  di
Sardegna,  con  sede  in  Nuoro,  via  Ragazzi del 99 n. 1, intesa ad
ottenere  la  modifica  della disciplina produttiva della indicazione
geografica protetta «Agnello di Sardegna»;
  Vista la nota protocollo n. 1730 del 2 aprile 2008, con la quale il
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  17  aprile  2008,  con la quale il Consorzio
tutela  Agnello di Sardegna, con sede in Nuoro, via Ragazzi del 99 n.
1,  richiedente  la  modifica in argomento ha chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del
predetto  Regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo
Stato  italiano,  e  per  esso  il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica  protetta  «Agnello  di Sardegna», ricadendo la stessa sui
soggetti  interessati  che  della  protezione  a  titolo  provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6  del predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta  «Agnello di Sardegna» in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio tutela
Agnello  di  Sardegna,  con  sede  in Nuoro, via Ragazzi del 99 n. 1,
sopra  citata,  assicuri la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta  «Agnello  di Sardegna», secondo le
modifiche  richieste  dalla  stessa,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del  20  marzo  2006, al disciplinare di produzione della indicazione
geografica  protetta «Agnello di Sardegna» che recepisce le modifiche
richieste  dal  Consorzio  tutela  Agnello  di  Sardegna, con sede in
Nuoro,  via  Ragazzi  del  99 n. 1 e trasmesso con nota n. 1730 del 2
aprile  2008  all'organismo comunitario competente e consultabile nel
sito     istituzionale     di    questo    Ministero    all'indirizzo
www.politicheagricole. gov.it