IL DIRETTORE GENERALE
          DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
                             Ufficio VII
  VISTO  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  VISTO  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  G.U.  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernente  "Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari";
  VISTO il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (G.U.
n.  74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in
materia  di  prodotti  fitosanitari,  in  applicazione del decreto 17
marzo  1995,  n.  194  e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in
questione  relativo  alle  semplificazioni  per  i prodotti uguali ad
altri  gia'  autorizzati,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 194/1995;
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  VISTO  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  VISTA  la  domanda presentata in data 4.11.2007 dall'impresa IRVITA
PLANT   PROTECTION   N.V.   intesa   ad   ottenere   l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
ACARISTOP  50  SC uguale al prodotto di riferimento denominato APOLLO
SC  registrato  al  n.  7541  con D.D. in data 6.10.1988 dell'impresa
medesima;
  RILEVATO  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e
in particolare che:
   il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato APOLLO
SC dell'impresa medesima;
   non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo  il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
   l'impresa   richiedente   e'   anche   titolare  del  prodotto  di
riferimento;
  RILEVATO  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  ACCERTATO che la classificazione del preparato denominato ACARISTOP
50 SC e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  RITENUTO  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Clofentezine;
  VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

                               DECRETA

  A  decorrere  dalla data del presente decreto e per 10 (DIECI) anni
l'impresa   IRVITA   PLANT   PROTECTION   N.V.,   P.O.   Box   403  -
CURACAO-ANTILLE  OLANDESI  rappresentata in Italia da MAKHTESHIM AGAN
ITALIA S.r.l. con sede in Via Falcone, 13 - BERGAMO e' autorizzata ad
immettere   in   commercio   il   prodotto  fitosanitario  ESENTE  DA
CLASSIFICAZIONE  DI  PERICOLO  denominato  ACARISTOP  50  SC  con  la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml
10-20-50-100-200-500 e litri 1-2.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego dall'impresa:
     SAFAPAC  -  Peterborough  (UK) e prodotto presso lo stabilimento
dell'impresa;
      LIFA   S.r.l.   -   Vigonovo   (VE)   autorizzato  con  decreti
dell'1.8.1978/11.7.2007.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14202.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata .
  Roma, 9 maggio 2008
                                      Il direttore generale: Borrello