IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 della
legge n. 326 del 2003, inserendo il comma 5-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella
pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi
Nicolais;
Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza
delle prescrizioni sanitarie;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale
(di seguito denominato «Codice dell'amministrazione digitale»);
Visto l'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale prevede, che il medico curante trasmette all'I.N.P.S. il
certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della
malattia per via telematica on-line e che con decreto dei Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e
delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le
modalita' tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di
consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica
on-line della certificazione di malattia all'I.N.P.S. e
dell'eventuale inoltro dell'attestazione di malattia dall'I.N.P.S. al
datore di lavoro;
Vista la circolare I.N.P.S. 13 maggio 1996, n. 99 concernente
chiarimenti sul medico curante abilitato al rilascio della
certificazione di malattia, ovvero, il medico di libera scelta e
medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di
urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificita'
della patologia sofferta;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati
personali;
Visto l'art. 1, comma 810, lettera f), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il quale, ha modificato il comma 9 del citato art. 50,
disponendo, tra l'altro che al momento della ricezione dei dati
trasmessi telematicamente ai sensi del comma 5-bis, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi,
uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato,
rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale
dell'assistito;
Visto il comma 10 del citato art. 50 il quale prevede, tra l'altro,
che:
al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito
trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti;
gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso
esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie
locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati
occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme
spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di
erogazione di servizi sanitari;
Visto il decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del
comma 2 del citato art. 50, concernente il modello di ricetta;
Visto il decreto 11 marzo 2004, e successive modificazioni ed
integrazioni, del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute e con il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art.
50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della Tessera
sanitaria (TS);
Visto il comma 11 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra
l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera
rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le
regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato
direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle
prescrizioni mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero
dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse
acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed
effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del richiamato art. 50;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che con il presente decreto sono definite le regole
tecniche concernenti i dati delle ricette e delle certificazioni di
malattia che il medico curante trasmette all'I.N.P.S. e le relative
modalita' tecniche di trasmissione telematica;
Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
Principi generali relativi alle modalita' di trasmissione
1. La trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia
all'I.N.P.S. avviene nell'ambito del Sistema pubblico di
connettivita' (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e
seguenti del Codice dell'amministrazione digitale ed in conformita'
alle relative regole tecniche.
2. Nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, sono definite le regole
tecniche concernenti i dati di cui al comma 1 e le modalita' di
trasmissione telematica:
a) dei dati delle ricette di cui al decreto 18 maggio 2004 del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte
dei medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) di cui al comma 2
dell'art. 50 citato nelle premesse e da parte dei medici del servizio
di assistenza sanitaria naviganti (SASN);
b) dei dati delle certificazioni di malattia di cui all'art. 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 all'INPS, da parte
dei medici curanti.
3. Il processo di autenticazione in rete degli utenti, come
definiti nell'allegato disciplinare tecnico, ai fini della
trasmissione dei dati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del
presente articolo, avviene tramite Carta nazionale dei servizi, Carta
di identita' elettronica e, in fase di prima attuazione, tramite nome
utente (o altro codice identificativo) e password, in conformita'
all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale, secondo le
modalita' descritte nell'allegato disciplinare tecnico.
4. Il sistema di accoglienza centrale, di seguito denominato SAC,
e' l'infrastruttura tecnologica del Ministero dell'economia e delle
finanze, che consente la ricezione dei dati delle ricette mediche e
dei certificati di malattia trasmessi in via telematica dagli utenti.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone report
informativi periodici, al fine di verificare congiuntamente con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme e
delle innovazioni nella pubblica amministrazione, il CNIPA e l'INPS,
per le parti di rispettiva competenza, lo stato di attuazione del SAC
di cui al comma 4.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
17 del Codice dell'amministrazione digitale, provvede, d'intesa con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle riforme
e delle innovazioni nella pubblica amministrazione, con il supporto
tecnico del CNIPA, per le parti di rispettiva competenza, alla
predisposizione degli accordi di servizio con le amministrazioni
interessate, secondo le modalita' descritte nell'allegato
disciplinare tecnico.
7. Nelle more del successivo e progressivo assorbimento della
tessera sanitaria (TS) nella carta d'identita' elettronica o nella
carta nazionale dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con
modificazioni dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato, all'atto della
prescrizione della ricetta medica o della certificazione di malattia,
dalla Tessera sanitaria di cui al decreto 11 marzo 2004 del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero dagli elenchi degli assistiti validati
dall'Agenzia delle entrate, che saranno resi disponibili ai medici
del SSN da parte delle Aziende sanitarie locali.
8. L'approvazione delle modifiche e l'aggiornamento degli standard
tecnologici saranno effettuati secondo le modalita' previste
dall'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.