IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  l'art.  66,  comma 1,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge  finanziaria  2003)  che  istituisce  i contratti di filiera a
rilevanza  nazionale,  al  fine di favorire l'integrazione di filiera
del   sistema  agricolo  e  agroalimentare  e  il  rafforzamento  dei
distretti  agroalimentari  nelle  aree sottoutilizzate, demandando al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali (ora Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali) la definizione di criteri,
modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
  Visto  l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che
le  somme  di  denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per
contributi   alla  produzione  e  agli  investimenti  affluiscano  ad
appositi  fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e
che  l'ammontare  della  quota  di contributo soggetta a rimborso non
possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
1° agosto   2003,   recante   criteri,   modalita'  e  procedure  per
l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
  Vista   la   circolare   del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  n.  463  del  16 luglio  2007 di modifica e
codificazione  della circolare 2 dicembre 2003, attuativa del decreto
del  Ministro  delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 in
materia di contratti di filiera;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale,  che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare,
l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le
direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (G.U.C.E.  n.  C319/1 del
27 dicembre 2006);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E.  n.  C175/11  del  24 giugno  2000) che
comunica  la  decisione  della Commissione concernente la parte della
Carta  italiana  degli  aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili alla deroga dall'art.
87.3.a) del Trattato C.E.;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;
  Vista  la  decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n.
C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di
Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
  Vista  la nota n. TRAGR IV/798 del 7 dicembre 2007, con la quale il
Ministero   delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha
sottoposto  a  questo  Comitato  la  proposta di contratto di filiera
presentato  dall'A.T.I.  «Frumento  di  qualita»  nella  filiera  del
frumento   di  qualita'  con  investimenti  ripartiti  nelle  regioni
Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche,
Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto;
  Vista   la  delibera  concernente  la  ricognizione  delle  risorse
disponibili per il finanziamento delle nuove proposte di contratti di
filiera, approvata in data odierna da questo Comitato;
  Considerato che il contratto prevede azioni materiali e immateriali
per  la  realizzazione  di  un  sistema  integrato  della filiera del
frumento   che  possa  garantire  la  concreta  valorizzazione  della
produzione  agricola attraverso un'efficace e permanente presenza sul
mercato;
  Considerato  che  in data 29 ottobre 2007 la Commissione di servizi
ha  verificato  i  requisiti  di ammissibilita' di cui all'art. 6 del
citato  decreto  ministeriale  1° agosto  2003 e che l'istruttoria di
merito  e  tecnico-economica  e'  stata conclusa dalla commissione di
valutazione in data 6 dicembre 2007;
  Su  proposta  del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e
forestali;
                              Delibera:

  1.  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e'
autorizzato  a  stipulare,  con  l'A.T.I.  «Frumento  di qualita», il
contratto  di  filiera  per  la  realizzazione  di investimenti nella
filiera  del  frumento  di  qualita' con investimenti ripartiti nelle
regioni  Campania,  Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,
Marche,   Piemonte,   Sicilia,   Toscana   e  Veneto.  Il  contratto,
sottoscritto  nei  termini  di  seguito  indicati e con le necessarie
precisazioni e prescrizioni attuative, nel rispetto delle limitazioni
imposte   dall'Unione   europea,   verra'  trasmesso  in  copia  alla
Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1.  Gli investimenti ammessi per un totale di 18.594.250,00 euro,
realizzati  dalle 19 aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa
parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
      investimenti  per  la  trasformazione e commercializzazione dei
prodotti  agricoli  compresi  nell'allegato I del Trattato (Tab. 2A):
15.504.400,00  euro;    investimenti  per  la creazione di sistemi di
controllo,  la  promozione  della produzione e commercializzazione di
prodotti  agricoli  di  qualita'  e  per la prestazione di assistenza
tecnica (Tab. 3A): 1.306.200,00 euro;
    investimenti  per la pubblicita' dei prodotti di cui all'allegato
I del Trattato (Tab. 4 A): 120.000,00 euro;
    investimenti nella ricerca per il miglioramento qualitativo delle
produzioni (Tab. 5 A): 1.663.650,00 euro.
  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono
calcolate  fino  al 50% sotto forma di contributo in conto capitale e
almeno  per  il  50%  dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento
agevolato  a  tasso  d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni
per   le   quali   la   citata   decisione  della  Comunita'  europea
autorizzativa  del  regime di aiuto n. 381/2003 prevede un'intensita'
massima  dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sara'
erogato  totalmente sotto forma di contributo in conto capitale, fino
ad un massimo dell'80% dell'investimento ammissibile.
  1.3.  La quota di contributo in conto capitale e' calcolato secondo
le seguenti intensita':
    investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della
commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del
50%  E.S.L.  per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87,
paragrafo 3, lettera a) del Trattato;
    investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della
commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) nei limiti del
40%  E.S.L.  per le iniziative ubicate nelle aree di cui all'art. 87,
paragrafo 3, lettera c) del Trattato;
    creazione  di sistemi di controllo, promozione della produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di
assistenza  tecnica  (tabella  3A),  pari  all'80%  dell'investimento
ammesso, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
    pubblicita'  dei  prodotti  di  cui  all'allegato  I del Trattato
(Tabella 4 A) nei limiti del 50% E.S.L.;
    ricerca   per   il  miglioramento  qualitativo  delle  produzioni
(Tabella  5 A)  pari  all'80% dell'investimento ammesso, nel rispetto
delle condizioni previste dal regime di aiuti.
  1.4.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in
13.747.880,98  euro,  di  cui  1.859.425,00  euro quale contributo in
conto  capitale  e  11.888.455,98  euro  a  titolo  di  finanziamento
agevolato, cosi' come indicato nell'allegata tabella 1.
  1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
  1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e'
fissato  in  quattro  anni  dalla  data  di  stipula del contratto di
filiera.
  2.  Per  la  realizzazione del contratto di filiera di cui al punto
1.,  e'  approvato  il  finanziamento  di 13.747.880,98 euro a valere
sulle  risorse di cui alla delibera di ricognizione approvata in data
odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.
    Roma, 21 dicembre 2007
                                                 Il Presidente: Prodi

Registrata alla Corte dei conti il 14 maggio 2008
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  2
Economia e finanze, foglio n. 362