IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  Regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della
direttiva  della  Commissione 2007/25/CE del 23 aprile 2007, relativo
all'iscrizione  di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n. 194, tra le quali la sostanza attiva
dimetoato;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio
2007,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari  contenenti  dimetoato  dovevano presentare al Ministero
della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:
    a) un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
    b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del sopraccitato decreto;
  Visto  l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio
2007,  secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato non
aventi  i  requisiti  di  cui  all'art.  1 e all'art. 2, comma 2, del
medesimo  decreto  si  intendono  revocate a decorrere dal 1° ottobre
2007;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  31  luglio  2007  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione dell'elenco dei
prodotti   fitosanitari   contenenti  la  sostanza  attiva  dimetoato
revocati   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 31 luglio 2007;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  allegato  al  presente  decreto  e'  riportato l'elenco dei
prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato la cui
autorizzazione  all'immissione  in  commercio e' stata revocata a far
data  dal  1° ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art.
2, comma 4, del decreto ministeriale 31 luglio 2007.