IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51;
  Visto  l'articolo  14  del  decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  consentire  l'esercizio  di funzioni giudiziarie a
magistrati  onorari,  in  ragione delle disfunzioni che la cessazione
della loro attivita' recherebbe agli uffici giudiziari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n. 51, le parole: "non oltre nove anni dalla data di efficacia
del  presente  decreto" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il
31 dicembre 2009".