IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; Visto l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio di funzioni giudiziarie a magistrati onorari, in ragione delle disfunzioni che la cessazione della loro attivita' recherebbe agli uffici giudiziari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre nove anni dalla data di efficacia del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2009".