IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
"l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari";
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 dicembre 1998 che definisce le
modalita'  per  l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul
mercato  italiano  da  Paesi  comunitari,  cosi'  come  modificato da
decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi e successive modificazioni;
  Vista  la  domanda  del 13 novembre 2007, con cui l'impresa Genetti
GmbH  Srl, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/a, ha richiesto
l'importazione  parallela  dalla  Germania del prodotto "TILT 250 EC"
ivi  registrato  al n. 3315-00 a nome dell'impresa Syngenta Agro GmbH
(DE) con sede in Am Technologiepark 1-5, Maintal (DE);
  Vista  la  composizione  percentuale  del  prodotto  registrato  in
Germania   e  comunicata  dal  Bundesamt  für  Verbraucherschutz  und
Lebensmittelsicherheit di tale Paese;
  Accertato  che  le  differenze nella natura e nella percentuale dei
coformulanti  non  modificano la classificazione di pericolosita' ne'
l'efficacia  agronomica  del  prodotto  fitosanitario  che si intende
importare   rispetto   a   quello   registrato   in  Italia,  con  la
denominazione  Tilt  25  EC e con il numero di registrazione 5751 del
27 gennaio 1984, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;
  Considerato  che  il prodotto di riferimento Tilt 25 EC autorizzato
in  Italia  al  n.  5751,  e'  stato  sottoposto  alla  procedura  di
riclassificazione comeprevisto dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n.  65  di  attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE e
successive modificazioni;
  Vista  la  nuova  etichetta  da apporre sulle confezioni importate,
cosi'   come   adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al  pari  prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia;
  Visto il versamento di Euro 516,46 effettuato dal richiedente quale
tariffa  per  gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente
autorizzazione;
                              Decreta:

  1.  E'  rilasciata  all'impresa Genetti GmbH Srl con sede in Merano
(Bolzano),    via    Parini   4/a,   l'autorizzazione   n.   14251/IP
all'importazione  parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario
Xn - N, NOCIVO - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato TILT 250 EC ed
ivi autorizzato al n. 3315-00.
  2.  Il prodotto e' sottoposto: alle operazioni di confezionamento e
rietichettatura  presso  lo  stabilimento  dell'impresa  Menora GmbH,
Metahofgasee 30 - 8020 Graz (Austria).
  3.  Il  prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per
l'impiego nelle taglie da Litri 0.250, 1, 5.
  4.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
  Il   presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 maggio 2008
                                      Il direttore generale: Borrello