IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n.  963 e successive modifiche,
recante disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione
della predetta legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale  26 luglio  1995  e  successive
modifiche,  concernente  il  rilascio  delle  licenze  di  pesca  per
l'esercizio della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 153, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del 23 giugno 2004 in materia di
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 maggio  2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalita'
di impiego della "ferrettara";
  Visto  il  regolamento  CE  n. 809/2007 del Consiglio del 28 giugno
2007 ed, in particolare, l'art. 1;
  Vista  la  richiesta  del comune di Ponza intesa ad ottenere per le
unita'  iscritte nei pertinenti registri del locale ufficio marittimo
e  che  operano  nell'area  geografica circostante l'isola, modalita'
alternative  di impiego della "ferrettara", cosi' come fissate con il
succitato  decreto  ministeriale  24 maggio  2006, limitatamente alla
distanza dalla costa;
  Considerato   che   tale  richiesta  e'  da  mettere  in  relazione
all'intenso  traffico  commerciale  -  merci e trasporto passeggeri -
sulla  rotta  di  collegamento  tra  continente e l'isola; nonche' al
particolare  che,  nel  periodo  estivo  come e' noto, si registra un
notevolissimo   flusso   delle  unita'  da  diporto,  trattandosi  di
localita' turisticamente evoluta e molto frequentata;
  Tenuto conto del parere scientifico, formulato dal Consorzio Unimar
S.c.r.l.,  che  ha  confermato  la peculiarita' delle correnti marine
della zona le quali nel periodo in cui la rete "ferrettara" rimane in
pesca  sono  tali  far  "scarrocciare" verso il largo l'attrezzo, con
conseguente  spostamento  del  medesimo  verso  il  largo  durante le
operazioni di cattura, stimato tra le 15 e 20 miglia;
  Sentita   la   Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca  e
l'acquacoltura  che,  nella seduta del 1° aprile 2008, all'unanimita'
ha espresso parere favorevole;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, le
unita' iscritte nei pertinenti registri dell'ufficio locale marittimo
di   Ponza   possono   impiegare   l'attrezzo  "ferrettara",  in  via
sperimentale,     nei    limiti    dell'abilitazione    all'esercizio
dell'attivita'  e  comunque  non  oltre  le  18  miglia  dalla  costa
dell'isola di Ponza.