LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nell'odierna seduta del 15 novembre 2007; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Visto il regolamento (CEE) n. 1538/1991 della Commissione del 5 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6; Visto l'allegato I, sezione I, capo II, lettera D, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; Visto l'allegato I, sezione II, capo V, punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; Visto l'art. 10, commi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con il quale e' stato previsto che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali; Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Considerato che la tecnologia di macellazione per alcune tipi di pollame, cosi' come definito nell'allegato I punto 1.3 del regolamento (CE) n. 853/2004, non permette attualmente la produzione di carcasse completamente eviscerate; Considerata la necessita' di tutelare la tipicita' delle produzioni; Vista la proposta di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati, pervenuta a questa conferenza dal Ministero della salute con nota in data 3 ottobre 2007; Vista la nota del 29 ottobre 2007, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanita', ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati: Art. 1. Deroga per la completa eviscerazione di pollame e lagomorfi 1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7 lettera c) del regolamento n. 853/2004 dopo l'ispezione post-mortem le carcasse di pollame possono contenere visceri diversi dall'intestino. 2. Le carcasse dei lagomorfi potranno contenere visceri diversi dallo stomaco e dall'intestino a condizione che i visceri che rimangono in connessione anatomica con la carcassa siano oggetto della prevista ispezione post-mortem.