LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

  Nell'odierna seduta del 15 novembre 2007;
  Visto  il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  29 aprile  2004  che  stabilisce  norme specifiche in
materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
  Visto  il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  29 aprile  2004  che  stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di origine
animale destinati al consumo umano;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 1538/1991  della  Commissione del
5 giugno  1999  recante  disposizioni di applicazione del regolamento
(CEE) n. 1906/1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione
per le carni di pollame ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6;
  Visto  l'allegato  I,  sezione  I,  capo II, lettera D, punto 1 del
regolamento  (CE)  n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004;
  Visto  l'allegato  I,  sezione  II, capo V, punto 1, lettera b) del
regolamento  (CE)  n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004;
  Visto  l'art. 10, commi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con il quale e'
stato   previsto   che  gli  Stati  membri,  senza  compromettere  il
raggiungimento   degli  obiettivi  del  regolamento  stesso,  possono
adottare  misure  nazionali per adattare i requisiti specifici di cui
all'allegato  III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione
ininterrotta dei metodi tradizionali;
  Visto  l'art.  8,  comma 6,  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale  prevede  che,  in sede di conferenza Stato-regioni, il Governo
puo'   promuovere   la   stipula   di   intese   dirette  a  favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
  Considerato  che  la  tecnologia di macellazione per alcune tipi di
pollame,   cosi'   come   definito   nell'allegato I  punto  1.3  del
regolamento  (CE) n. 853/2004, non permette attualmente la produzione
di carcasse completamente eviscerate;
  Considerata   la   necessita'   di   tutelare  la  tipicita'  delle
produzioni;
  Vista  la  proposta  di  intesa  tra  il  Governo,  le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in materia di deroghe
relative   alla  produzione  di  lagomorfi  e  volatili  parzialmente
eviscerati,  pervenuta a questa conferenza dal Ministero della salute
con nota in data 3 ottobre 2007;
  Vista la nota del 29 ottobre 2007, con la quale la regione Toscana,
coordinatrice  interregionale  in  sanita',  ha  comunicato il parere
tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;
  Acquisito,  nel  corso  dell'odierna seduta, l'assenso del Governo,
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
                           Sancisce intesa

tra  il  Governo,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini di seguito riportati:
                               Art. 1.
                Deroga per la completa eviscerazione
                       di pollame e lagomorfi

  1.  In  deroga  all'allegato  III, sezione II, capitolo IV, punto 7
lettera c)  del  regolamento n. 853/2004 dopo l'ispezione post-mortem
le   carcasse   di   pollame   possono   contenere   visceri  diversi
dall'intestino.
  2.  Le  carcasse  dei  lagomorfi potranno contenere visceri diversi
dallo  stomaco  e  dall'intestino  a  condizione  che  i  visceri che
rimangono  in  connessione  anatomica  con  la carcassa siano oggetto
della prevista ispezione post-mortem.