IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                           PER LA FAMIGLIA
                                  e
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

                           di concerto con

                             IL MINISTRO
                     DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  1,  comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
secondo  il  quale  nei  limiti della maggiore spesa di 30 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli
importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente
inabile  e  per  i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri
analoghi  a  quelli  indicati all'art. 1, comma 11, lettera a), della
legge  27 dicembre  2006,  n. 296,  con decreto interministeriale del
Ministro  delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  della
solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche   con  riferimento  alla  coerenza  del  sostegno  dei  redditi
disponibili  delle  famiglie  risultante  dagli assegni per il nucleo
familiare  e  dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche,  da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della citata legge n. 244 del 2007;
  Considerata   la   necessita'   di  rivedere  le  tabelle  relative
all'assegno  per  i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno
un figlio minore o con un solo genitore e almeno un figlio minore, in
cui  sia  presente  almeno  un componente inabile, nonche' le tabelle
relative  all'assegno per i nuclei familiari, con entrambi i genitori
o  con  un  solo  genitore, senza figli minori e con almeno un figlio
maggiorenne inabile;
  Considerata  inoltre  la necessita' di rivedere le tabelle relative
agli  assegni  per  i  nuclei  familiari  orfanili e le tabelle degli
assegni per i nuclei familiari senza figli e con almeno un componente
inabile;
  Viste  le  tabelle  relative  all'assegno  per  il nucleo familiare
elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
                             Decretano:

                           Articolo unico

  1. Sono approvate le tabelle A e B allegate al presente decreto. Le
predette tabelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008. Sulla
base   degli   importi   annuali  indicati  nelle  predette  tabelle,
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  elabora le
tabelle  contenenti  gli  importi  mensili, giornalieri, settimanali,
quattordicinali e quindicinali della prestazione.
  2.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2008 cessano di avere effetto le
tabelle  14  e  15  allegate  alla  circolare dell'I.N.P.S. n. 88 del
18 maggio  2007  e  le  tabelle  17  e  18  allegate  alle  circolari
dell'I.N.P.S. n. 13 del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007.
  3.  Gli  importi  delle tabelle 13, 16 e 19 allegate alle circolari
dell'I.N.P.S.  n. 13  del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26 gennaio 2007
riguardanti i nuclei orfanili, nonche' quelli delle tabelle 20A, 20B,
21C  e  21D allegate alla circolare dell'I.N.P.S. n. 83 del 16 giugno
2006  riguardanti i nuclei senza figli e con componenti inabili, sono
aumentati del 10%.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  al  controllo  secondo la
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 25 marzo 2008
             Il Ministro delle politiche per la famiglia
                                Bindi

          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               Damiano

               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 400