Il DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Parma

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 342,   che   ha   semplificato   le  procedure  amministrative  di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773,
abrogando  l'intera  disciplina  prevista  dalla  legge 3 maggio 1955
n. 407;
  Vista  la circolare del Ministero del lavoro e della P.S. Direzione
generale  dei  rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 - inerente
il  regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi
in  materia  di  lavoro  di  facchinaggio  e  di determinazione delle
relative tariffe;
  Visto   l'accordo   sindacale   sul  trattamento  minimo  dei  soci
lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia
di  Parma,  siglato il 5 maggio 1998 fra organizzazioni sindacali dei
lavoratori e Associazioni cooperative;
  Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle
modalita'   applicative  del  CCNL  Trasporti  e  logistica  ai  soci
lavoratori delle cooperative di facchinaggio e del successivo accordo
economico  biennale  di  applicazione del 14 gennaio 2008 che prevede
due   trances  di  aumenti  contrattuali  al  1° gennaio  2008  e  al
1° settembre 2008;
  Visto  il  precedente decreto in materia, n. 27/2005, emanato dalla
D.P.L. di Parma;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Considerato   che   gli   effetti   dell'applicazione  della  legge
n. 142/2001  (soci  lavoratori di cooperative) relativamente ai costi
previdenziali   hanno   determinato   il   superamento   del   regime
previdenziale    «convenzionale»    ed   il   passaggio   al   regime
«previdenziale pieno» a partire dal 1° gennaio 2007;
  Ritenuto  pertanto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe
in economia ed a misura attualmente vigenti;
                              Decreta:

  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile 1994, n. 342, i compensi minimi, nel territorio
della  provincia  di  Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i
seguenti:
a decorrere dal 20 maggio 2008:
    operazioni  di  facchinaggio eseguite in economia Euro 18,48/ ora
(come da tabella A allegata);
    operazioni  di  facchinaggio  eseguite  in economia per servizi e
movimentazioni complessi Euro 19,39/ora (come da tabella A allegata);
    operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con
l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) Euro 23,20/ora;
    anche i compensi a peso e a misura, le operazioni particolari, le
maggiorazioni,  sono stati definiti previo parere delle parti sociali
interessate (come da tabella B allegata).
a decorrere dal 1° settembre 2008:
    operazioni  di  facchinaggio eseguite in economia Euro 19,38/ ora
(come da tabella C allegata);
    operazioni  di  facchinaggio  eseguite  in economia per servizi e
movimentazioni complessi Euro 20,27/ora (come da tabella C allegata);
    operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con
l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) Euro 24,08/ora;
    anche  i compensi a peso, a misura, le operazioni particolari, le
maggiorazioni  sono  stati definiti previo parere delle parti sociali
interessate (come da tabella D allegata).
  Sono  parte  integrante  del presente decreto le tabelle A, B, C, D
allegate e le Note integrative.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
ufficio  pubblicazioni  leggi  e  decreti, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 20 maggio 2008
                                    Il direttore provinciale: Baldini