Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma 3,  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n. 1092,  al  solo  fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.

  1.  Al  fine  di  garantire  la prosecuzione degli attuali servizi,
nelle  more  della  stipula  dei  nuovi contratti di servizio, previa
definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi
di  trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
19 novembre  1997,  n. 422,  e  della rideterminazione dei criteri di
ripartizione  di  cui  all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto
legislativo,  e' autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di
euro da corrispondere direttamente alla societa' Trenitalia S.p.A.
  2.   All'onere   derivante   dal   comma 1   si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della  dotazione  del fondo per interventi
strutturali  di  politica  economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29 novembre   2004,   n. 282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:

              -   Il   testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo
          19 novembre  1997,  n. 422,  (Conferimento  alle regioni ed
          agli  enti  locali  di  funzioni  e  compiti  in materia di
          trasporto  pubblico  locale,  a norma dell'art. 4, comma 4,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              «Art.  9  (Servizi  ferroviari di interesse regionale e
          locale  in  concessione a F.S. S.p.A.). - 1. Con decorrenza
          1° giugno  1999  sono delegati alle regioni le funzioni e i
          compiti  di programmazione e di amministrazione inerenti ai
          servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato
          S.p.A. di interesse regionale e locale.
              2.  Per  i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono
          comunque  i  servizi interregionali di interesse locale, le
          regioni  subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie
          dello Stato S.p.A. e stipulano, entro il 30 settembre 1999,
          i  relativi  contratti  di  servizio ai sensi dell'art. 19.
          Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre
          1999.  Trascorso il periodo transitorio di cui all'art. 18,
          comma 4,  le  regioni  affidano  i  predetti servizi con le
          procedure di cui al medesimo art. 18, comma 2, lettera a).
              3.  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione, al
          fine  di  regolare  i  rapporti con le Ferrovie dello Stato
          S.p.A.,  fino  alla  data  di attuazione delle deleghe alle
          regioni, provvede:
                a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto
          di  servizio  tra  la  societa'  stessa ed il Ministero dei
          trasporti e della navigazione;
                b) ad  acquisire,  sui  contenuti  di  tale  rinnovo,
          l'intesa  delle  regioni, che possono integrare il predetto
          contratto  di  servizio  pubblico  con  contratti regionali
          senza ulteriori oneri per lo Stato;
                c) a   stipulare   con  le  regioni  gli  accordi  di
          programma di cui all'art. 12.».
              -  Il testo del comma 7 dell'art. 20 del citato decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e' il seguente:
              «7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione
          dei  fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei
          trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          intesa  con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della
          legge n. 59.».
              -  Il  testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge
          29 novembre  2004,  n. 282,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
          in materia fiscale e di finanza pubblica), e' il seguente:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».