Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma 3,  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n. 1092,  al  solo  fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.

  1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195,  come  determinata  dalla  tabella  C della legge 24 dicembre
2007,  n. 244,  e' integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva  e  speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008,  allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro
9.903.000  per  il  Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il
Ministero  della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero
per  i beni e le attivita' culturali, euro 1.331.000 per il Ministero
dei  trasporti,  euro  4.659.000  per il Ministero dell'universita' e
della ricerca.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:

              - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (Provvedimenti
          in  favore  delle  popolazioni  delle province di Siracusa,
          Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
          altre  disposizioni  in  favore  delle  zone danneggiate da
          eccezionali   avversita'   atmosferiche   dal giugno   1990
          al gennaio  1991),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  3 luglio  1991, n. 195, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 maggio 1991, n. 103.
              -  La  legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato   (legge   finanziaria  2008),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre  2007, n. 300, supplemento
          ordinario.