IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n. 89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n. 2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista l'istanza del sig. Antonini Miche1e, cittadino italiano, nato
a  Faenza  l'8 maggio 1974, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12
del  sopra  indicato  decreto  legislativo, cosi' come modificato dal
decreto   ministeriale  n. 277/2003,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale, di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Laurea  giurisprudenza»  conseguito presso l'Universita' degli studi
di  Ferrara  in  data  16  dicembre  1998 e che detto titolo e' stato
omologato  con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 5
settembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;
  Considerato che e' iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de la
Provincia de Albacete» dal 18 ottobre 2006;
  Preso  atto  che  l'istante  ha dimostrato di aver compiuto pratica
forense soltanto per alcuni mesi;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 aprile 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Al  sig.  Antonini  Michele,  cittadino italiano, nato a Faenza l'8
maggio  1974,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.