IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Antonini Miche1e, cittadino italiano, nato a Faenza l'8 maggio 1974, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale, di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Laurea giurisprudenza» conseguito presso l'Universita' degli studi di Ferrara in data 16 dicembre 1998 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 5 settembre 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia; Considerato che e' iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de la Provincia de Albacete» dal 18 ottobre 2006; Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver compiuto pratica forense soltanto per alcuni mesi; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 aprile 2008; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Antonini Michele, cittadino italiano, nato a Faenza l'8 maggio 1974, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.