L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti
del 21 maggio 2008;
  Vista   la  legge  31 luglio  1997,  n. 249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n. 259,  recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, gli articoli 19 e 44;
  Vista  la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta
di  riferimento  per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 198 del 27 agosto
2003;
  Vista  la delibera n. 417/06/CONS, recante «Mercati della raccolta,
terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica
fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato
per  le  imprese  ivi  operanti  e  obblighi  regolamentari cui vanno
soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9
e  10  fra  quelli  identificati  dalla  raccomandazione  sui mercati
rilevanti  dei  prodotti  e  dei servizi della Commissione europea)»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208
del 7 settembre 2006;
  Vista  la  decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4888/07
del  10 luglio  2007, pubblicata il successivo 21 settembre 2007, con
la  quale  si  accoglie  in  parte l'appello di Telecom Italia S.p.A.
avverso  la  sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione
II,  n. 1773/06,  pubblicata  in  data  8 marzo  2006,  e, quindi, si
dichiara l'illegittimita', in parte qua, della delibera n. 11/03/CIR;
  Vista   la   delibera  n. 110/07/CIR,  recante  «Definizione  della
controversia  Fastweb  S.p.A./Telecom  Italia  S.p.A.  in  materia di
tariffe   di  interconnessione  inversa»,  pubblicata  sul  sito  web
dell'Autorita' il 9 ottobre 2007;
  Vista  la  delibera  n. 251/08/CONS,  del  14 maggio  2008, recante
«Modifiche  all'art.  40  della  delibera  n. 417/06/CONS,  a seguito
dell'applicazione  del modello volto alla determinazione dei costi di
terminazione per un operatore alternativo efficiente»;
  Considerato  che  la  predetta  decisione del Consiglio di Stato ha
dichiarato  illegittima  la delibera n. 11/03/CIR nella misura in cui
la   medesima   ometteva   la  fissazione  di  specifici  criteri  di
ragionevolezza  e proporzionalita' per i prezzi di terminazione degli
operatori  alternativi e mancava di definire un limite temporale o un
percorso regolatorio temporalmente certo per l'attenuazione nel tempo
della misura asimmetrica in questione;
  Considerato  che  la predetta decisione del Consiglio di Stato, nel
mentre non determina il venir meno della misura asimmetrica contenuta
nell'art.  4,  comma 3, della delibera n. 11/03/CIR impugnata, impone
pero' all'Autorita' di determinare fin dall'entrata in vigore di tale
misura   criteri   di  ragionevolezza  e  proporzionalita'  e  limiti
temporali  certi,  da  utilizzare  anche in fase di definizione delle
controversie  inerenti  all'applicazione  della  predetta delibera ed
aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi di terminazione inversa;
  Ritenuto  che  deve  darsi  ottemperanza alla pronuncia del Giudice
amministrativo,  adempimento che richiede la definizione dei predetti
criteri  di  ragionevolezza e proporzionalita', sia pure con limitato
riferimento   ai  rapporti  per  i  quali  esistono  procedimenti  di
contenzioso,  per  non avere gli operatori mai concordato tra loro la
misura  dei  prezzi  di  terminazione,  e che devono conseguentemente
ritenersi rapporti ancora pendenti;
  Vista la delibera n. 111/07/CIR, recante «Avvio del procedimento di
fissazione dei criteri per la formulazione dei prezzi di terminazione
degli  operatori  alternativi  al  fine  di  dare  ottemperanza  alla
decisione   del  Consiglio  di  Stato,  Sezione  VI,  n. 4888/07  del
10 luglio 2007» del 25 settembre 2007, con la quale e' stato avviato,
ai  sensi  della  legge  n. 241/1990,  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  il procedimento di ottemperanza per la definizione dei
predetti  criteri,  assicurando  il  debito  contraddittorio  con gli
operatori interessati;
  Considerato  che  la delibera n. 111/07/CIR e' stata notificata, in
data  1° ottobre  2007 alle societa' Telecom Italia S.p.A., e Fastweb
S.p.A. in data 3 ottobre 2007 alla societa' Freeway S.r.l. ed in data
11 ottobre 2007 alla societa' Multilink S.p.A.;
  Considerato   che  la  delibera  n. 111/07/CIR  e'  stata  altresi'
notificata, in data 26 ottobre 2007, alla societa' Brennercom S.p.A.,
in quanto anch'essa parte interessata;
  Visti  i documenti prodotti, nel corso del procedimento di cui alla
presente  delibera,  dagli  operatori Telecom Italia S.p.A. e Fastweb
S.p.A.,  pervenuti  in data 11 ottobre 2007 con le note prot. 60237 e
prot.  60510 rispettivamente, la cui sintesi e' riportata in allegato
A alla presente delibera.
  Considerato quanto segue:
    Telecom  Italia,  nel  contestare  le  modalita'  ed i termini di
attuazione  della  decisione  4888/2007 del Consiglio di Stato di cui
alla  delibera n. 111/07/CIR, sottolinea che, secondo detta sentenza,
la   misura   asimmetrica   contenuta   nella  delibera  n. 11/03/CIR
«...doveva  essere accompagnata da adeguati criteri di ragionevolezza
e  di  proporzionalita' e da limiti temporali certi. Criteri e limiti
che sono stati previsti con la menzionata delibera n. 417/06/CONS, ma
che erano assenti nell'impugnata delibera n. 11/03/CIR».
    Si  rileva, al riguardo, che la decisione 4888/2007 del Consiglio
di  Stato,  se  da un lato definisce la parziale illegittimita' della
delibera  n. 11/03/CIR  «nella  parte  in  cui  e'  stata  omessa  la
fissazione  di specifici criteri di ragionevolezza e proporzionalita'
per  i prezzi di terminazione degli operatori alternativi ed e' stata
omessa  la  fissazione  di un limite temporale certo o di un percorso
regolatorio,  anche temporalmente certo, per l'attenuazione nel tempo
della  misura  asimmetrica  in  questione»,  dall'altro  pero',  gia'
riconosce  che  tali  criteri  e  limiti  sono  invece previsti dalla
delibera n. 417/06/CONS.
    Ed  e'  a  tali  criteri e limiti, quelli previsti dalla delibera
n. 417/06/CONS,  a  cui  la  stessa  Decisione  fa riferimento quando
«impone all'Autorita' di determinare fin dall'entrata in vigore delle
misure contenute nei due atti impugnati del 2003 i suddetti criteri e
limiti, da utilizzare anche in sede di definizione delle controversie
poste  a  valle  della  delibera n. 11/03/CIR ed aventi ad oggetto la
fissazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi».
    Secondo    Telecom    Italia,   l'impostazione   della   delibera
n. 111/07/CIR  sarebbe  viziata  ab  origine, poiche' non prevedrebbe
criteri  di  ragionevolezza  e  di  proporzionalita'.  Telecom Italia
ritiene inoltre che il prezzo massimo di terminazione degli OLO debba
essere  unicamente  quello  che si determinerebbe in applicazione del
modello contabile dell'OLO efficiente.
    Al riguardo occorre precisare che la predisposizione del modello,
piu' volte richiamato da Telecom Italia, e' finalizzata a definire un
percorso  di  riduzione  (glide  path)  dei  prezzi asimmetrici degli
operatori  alternativi  che conduca gli stessi ad un valore obiettivo
unico e simmetrico rispetto al prezzo di Telecom Italia. Come risulta
dalla  delibera conclusiva della definizione del modello contabile di
cui  trattasi  -  delibera  n. 251/08/CONS  del  14 maggio  2008  - i
risultati  ottenuti  dal  modello  definiscono  il raggiungimento del
valore  obiettivo simmetrico al 1° luglio 2010. Il glide path dunque,
parte  da  prezzi  giustificati  dai  costi  effettivamente sostenuti
(valutati  in  ogni  caso alla luce della normativa di riferimento in
materia di contabilita' regolatoria) per giungere al prezzo obiettivo
ottenuto dal modello bottom up del teorico operatore efficiente.
    Sarebbe  pertanto  sproporzionata  nei  confronti degli operatori
notificati   l'imposizione   immediata  (e  riferita  ad  un  periodo
temporale   largamente  antecedente  alla  definizione  delle  misure
regolamentari  vigenti  ad oggi) dei risultati del modello, senza dar
loro il tempo di adeguare le proprie scelte industriali e commerciali
al  fine  di  raggiungere la sostenibilita' del prezzo obiettivo. Del
resto,   tale   applicazione  risulterebbe  anche  sproporzionata  ed
esorbitante  rispetto  alle  specifiche  richieste  del  Consiglio di
Stato.
    Le  recenti  riflessioni svolte a livello nazionale e comunitario
sull'uso  di  un modello nella definizione dei prezzi di terminazione
presuppongono,  come  dato  di  partenza,  proprio  l'esistenza di un
marcato  divario  tra le tariffe. Con la recente delibera la delibera
n. 251/08/CONS  e  con  i nuovi valori di glide path ivi definiti, la
previsione  di  tariffe  asimmetriche  e' gia' stata inserita, con il
pieno  avallo  della  Commissione  europea,  in  un  preciso percorso
regolatorio  temporalmente  definito (le cui scadenze possono percio'
qui semplicemente essere richiamate e confermate).
    Ora,   Telecom   Italia  intenderebbe  invece  oggi,  a  ritroso,
radicalmente  abbattere  il  suddetto divario, ora per allora, con il
pretesto  della  necessita'  di  dare  attuazione  alla Decisione del
Consiglio  di  Stato.  Questa,  pero',  lungi  dal  richiedere quanto
prospettato  da  Telecom  Italia, ha solo sottolineato la mancanza di
«limiti»  specifici  all'arbitrio  degli  OLO nella definizione delle
proprie tariffe in sede negoziale.
    Di  diverso  pregio appare invece quanto, in subordine, osservato
da  Telecom  Italia,  ossia  che l'Autorita' indichi criteri e limiti
che,  nell'ambito  dei contenziosi pendenti, consentano di regolare i
rapporti  tra le parti, con riferimento al criterio dato dal costo di
produzione da parte di un OLO efficiente.
    Si  osserva,  al  riguardo,  che l'efficienza nella fornitura del
servizio  di  terminazione (e dunque nei costi sostenuti), non e' una
prerogativa  dei  soli  modelli ingegneristici, ma puo' bensi' essere
ottenuta  analizzando i costi effettivamente sostenuti ed applicando,
oltre  che  le corrette regole contabili, opportune scelte in materia
di   perimetro  contabile,  di  dimensionamento  degli  apparati,  di
valutazione  delle  quote  di  ripartizione  dei  costi comuni tra le
attivita'  e  tra  i  servizi,  limitando,  sulla  base di benchmark,
l'entita'  di  alcune categorie di costo o prefissando i rapporti tra
le  diverse  voci di costo. E' in tal senso che va intesa la proposta
dell'Autorita'  presentata  con  la  delibera  n. 111/07/CIR,  quando
prevede   che,   alla   luce   di   quanto  indicato  dalla  delibera
n. 417/06/CONS,  gli  operatori  siano tenuti a giustificare i prezzi
sulla  base dei costi effettivamente sostenuti ed a giustificare tali
costi con tutta la necessaria documentazione.
    Relativamente   al  limite  soggettivo  della  delibera,  secondo
Telecom  Italia  sarebbe  evidente  nella lettera e nella ratio della
delibera  n. 417/06/CONS  che gli obblighi in materia di terminazione
sono  applicabili  solo  nei confronti degli OLO notificati, rendendo
quindi  inapplicabili, agli OLO non notificati, i criteri che saranno
approvati   dalla  presente  delibera,  e  dunque  alle  controversie
attualmente in corso.
    Al  riguardo  occorre  sottolineare  che la delibera n. 11/03/CIR
dispiega  i  suoi effetti in un periodo temporale (anni 2003-2006) in
cui   l'unico   operatore   di  rete  fissa  notificato  come  avente
significativo  potere  nel  mercato  delle  terminazioni  era Telecom
Italia.  Inoltre, la delibera n. 11/03/CIR non prevede la notifica di
SMP  come condizione necessaria per la rinegoziazione, da parte degli
operatori  alternativi, dei prezzi di terminazione, ne' d'altra parte
tale  aspetto  e'  stato  censurato  dal  Consiglio  di Stato. Non si
ritiene   dunque  che  l'ambito  soggettivo  debba  essere  ristretto
rispetto  a  quello  gia'  proposto,  ossia a tutti gli operatori con
procedimenti di contenzioso ancora pendenti.
    In  merito  alle  ulteriori  osservazioni  sviluppate  da Telecom
Italia,  si osserva quanto segue. Secondo l'operatore, l'approvazione
da  parte  dell'Autorita'  di tariffe di terminazione fissa degli OLO
legate  ai  costi da essi effettivamente sostenuti, indipendentemente
dalle  applicazioni  di  qualsivoglia  criterio  di  efficienza,  non
sarebbe  compatibile  con gli obiettivi della regolamentazione, cosi'
come individuati dall'art. 8, comma 2, della Direttiva Quadro.
    Al riguardo occorre rilevare, in via generale, che la definizione
dei  prezzi  di terminazione a partire dai costi sostenuti non ha mai
implicato  in  nessun  modo  l'esclusione  o il mancato conseguimento
degli  obiettivi  regolamentari, di cui alla direttiva Quadro, citati
da Telecom Italia. Prova ne sia che tale metodologia e' correntemente
in  vigore  nella  fissazione  dei  prezzi  di interconnessione della
stessa Telecom Italia.
    In  particolare,  su  alcuni  dei  principi richiamati da Telecom
Italia si osserva, in primo luogo che, operando la presente decisione
solo   per   il   passato  (dall'entrata  in  vigore  della  delibera
n. 11/03/CIR  all'adozione  della delibera n. 417/06/CONS), l'impatto
sui  consumatori  non  risulta configurabile, visto che evidentemente
non  sara'  possibile  applicare  eventuali  modifiche  dei prezzi al
dettaglio retroattivamente.
    Relativamente   alla   eventualita'  di  adottare  benchmark  con
operatori  di maggiori dimensioni soggetti a obblighi di contabilita'
regolatoria,  cio'  sostanzialmente comporterebbe l'impiego di prezzi
simmetrici  con  Telecom  Italia,  poiche'  al  2003 (e fino al 2006)
questi  era  l'unico  operatore di rete fissa soggetto ad obblighi di
contabilita' regolatoria: ma cio' va evidentemente in senso opposto a
quanto  previsto dalla delibera n. 11/03/CIR, ponendosi in termini di
incompatibilita'.  Appare  invece  del  tutto  ragionevole impiegare,
nella  risoluzione delle controversie, per quanto applicabile, regole
di  fissazione  dei prezzi analoghi a quelle imposte a Telecom Italia
nello stesso periodo di riferimento.
    Circa  la  durata  dell'asimmetria,  Telecom  Italia  assume che,
dovendosi  fissare una durata dell'asimmetria non superiore a 4 anni,
l'Autorita'  sarebbe  vincolata  a  far  decorrere  tale  termine dal
periodo  di  riferimento  della  definizione della controversia e non
gia'  dalla delibera di recepimento (n. 417/06/CONS) del nuovo quadro
regolamentare,  con  la quale e' stato definito il regime regolatorio
dell'asimmetria.
    Su  tale  aspetto  si  osserva  che  la  Commissione Europea, nel
suggerire  un  termine  di  4  anni  per la durata del glide path, ha
inteso  intervenire  sulla  regolazione  del  prezzo di terminazione,
evidentemente solo per il futuro, a partire dalla data in cui cio' e'
effettivamente  reso  possibile  dalle  notifiche di SMP in capo agli
operatori   alternativi.  Imporre  obblighi  ex-ante  agli  operatori
alternativi  sul  prezzo  massimo prima di avere effettuato l'analisi
del  mercato  e aver notificato l'operatore sarebbe, del resto, privo
di  senso  logico  oltre  che  contrario  alla  normativa nazionale e
comunitaria.
    Sempre in merito all'orizzonte temporale della misura asimmetrica
e  con  riferimento  alla  censura del Consiglio di Stato riguardante
l'omissione  della  «fissazione  di un limite temporale certo o di un
percorso  regolatorio,  anche temporalmente certo, per l'attenuazione
nel  tempo  della  misura asimmetrica in questione» vale ribadire che
l'Autorita',  con  le  delibere  nn. 417/06/CONS,  e  251/08/CONS  ha
inserito l'evoluzione della misura asimmetrica in un preciso percorso
regolatorio con scadenze certe.
    Circa  invece  l'opportunita'  illustrata  da  Telecom  Italia di
identificare adeguati perimetri contabili e criteri nella valutazione
delle  evidenze  di  costo sostenute dagli operatori alternativi, che
tengano  conto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di
contabilita'  dei  costi,  si osserva che tali indicazioni sono state
gia'  fornite dalla delibera n. 417/06/CONS la quale, nel definire le
modalita'  di  approvazione  dei  prezzi di terminazione in deroga al
prezzo   massimo   fissato  dall'Autorita',  richiama,  all'art.  40,
comma 5,  la  necessita'  che gli operatori presentino «un sistema di
contabilita'  conforme  al quadro regolamentare vigente in materia di
contabilita' regolatoria, con una descrizione, che illustri almeno le
categorie  principali  di  costi  e  le  regole di ripartizione degli
stessi, definite in linea con la prassi internazionale» e che prevede
al   comma 8   che  l'Autorita'  possa  disporre  perizie  e  analisi
statistiche ed economiche in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini del procedimento.
    D'altro  canto  l'applicazione  delle  metodologie  e dei criteri
previsti  dalla  delibera n. 417/06/CONS, ha portato, con la delibera
n. 692/07/CONS,  all'individuazione  di criteri e perimetri contabili
del  tutto  assimilabili  a  quelli  richiamati  da  Telecom  Italia,
sancendo,  tra  l'altro,  l'esclusione  di costi non riconosciuti, in
precedenza,  all'operatore incumbent per il servizio di terminazione,
tenendo,  a  tal  fine,  in  debito conto i principi generali sanciti
dalle   Raccomandazioni   CE   1998/322/CE  e  2005/698/CE  sul  cost
accounting richiamate da Telecom Italia.
    Si   ritiene   dunque  che  i  criteri  proposti  dalla  delibera
n. 417/06/CONS per la verifica delle evidenze di costo prodotte dagli
operatori  a  sostegno  dei  prezzi  richiesti  in  deroga  al valore
massimo,   applicati  con  le  modalita'  indicate  con  la  delibera
n. 692/07/CONS (che tali criteri ha applicato), rispondano pienamente
all'esigenza  prospettata da Telecom Italia che i costi attribuiti al
servizio  siano  solo  quelli  pertinenti  e  relativi alla fornitura
efficiente  del  servizio. Tale posizione, evidentemente, riguarda la
valutazione   delle   istanze   avviate  sulla  base  della  delibera
n. 11/03/CIR  e  non  riguarda  quindi  l'identificazione del modello
contabile  di un operatore efficiente, tutt'altra questione che, come
gia'  detto,  avra'  efficacia  per periodi temporali successivi alle
valutazioni  ex  delibera  n. 11/03/CIR,  come  novata  dal  presente
provvedimento.
    Tanto   premesso,  l'Autorita'  ritiene  che,  al  fine  di  dare
ottemperanza  alla  decisione  del  Consiglio  di  Stato, Sezione VI,
n. 4888/2007,  risulti  necessario fissare, ora per allora, i criteri
alla  luce  dei  quali  possono  valutarsi  le  pretese  di prezzi di
terminazione  differenti da quelli di Telecom Italia, con riferimento
ad  un periodo di tempo interamente trascorso (dall'entrata in vigore
della    delibera    n. 11/03/CIR    all'adozione    della   delibera
n. 417/06/CONS)  e  relativamente ai soli rapporti contrattuali per i
quali  sono  in corso contenziosi in materia, che devono ritenersi di
conseguenza  i soli rapporti ancora pendenti. Appare infatti evidente
che  la  presente  fissazione  dei  criteri  non  possa  applicarsi a
rapporti  contrattuali  per  i  quali,  per  il  predetto  periodo di
riferimento,   siano  state  gia'  pattuite  le  relative  condizioni
economiche  e  che possono ritenersi esauriti in quanto, appunto, gli
operatori avevano liberamente concordato tali condizioni.
    L'Autorita',  pertanto  ritiene che quanto stabilito dall'art. 4,
comma 3, della delibera n. 11/03/CIR, in merito alla possibilita' per
gli  operatori  alternativi  di  richiedere  tariffe  di terminazione
asimmetriche  rispetto  a  quelle  di  Telecom  Italia,  debba essere
integrato   prevedendo   che  tali  prezzi,  ispirati  a  criteri  di
ragionevolezza  e  proporzionalita',  siano  giustificati  dai  costi
effettivamente sostenuti, documentati e valutati come pertinenti alla
fornitura efficiente del servizio.
    Quanto  alla  definizione di un limite temporale o di un percorso
regolatorio  temporalmente  certo  per l'attenuazione nel tempo della
misura   asimmetrica,  l'Autorita'  ritiene  che  il  disposto  della
delibera  n. 417/06/CONS,  e le successive specificazioni di cui alla
delibera  n. 251/08/CONS,  che  vengono  in  questa  sede confermate,
soddisfino,  come  peraltro,  almeno implicitamente, riconosciuto dal
Consiglio  di  Stato,  il  requisito  di un orizzonte temporale certo
entro il quale il livello di asimmetria delle tariffe di terminazione
verra'  annullato.  Rimane  fermo,  in ogni caso, che quanto indicato
dalla   delibera   n. 11/03/CIR,   anche  come  novato  dal  presente
provvedimento, ha efficacia sino all'entrata in vigore della delibera
n. 417/06/CONS.
    Quanto  sopra  si  applica  ai rapporti di interconnessione per i
quali  sono  pendenti, presso l'Autorita', controversie per non avere
gli   operatori   concordato   tra  loro  la  misura  dei  prezzi  di
terminazione basati sulla delibera n. 11/03/CIR.
    Al  riguardo,  ed  al  fine  di  definire  tali controversie, gli
operatori che non vi abbiano ancora provveduto presenteranno tutta la
documentazione  ritenuta utile ad evidenziare le motivazioni tecniche
ed  economiche  a giustificazione della richiesta, documentazione che
sara'  analizzata dall'Autorita' che, qualora necessario, richiedera'
le integrazioni di dettaglio del caso.
    Udita  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo e Stefano
Mannoni,   relatori   ai  sensi  dell'art.  29  del  Regolamento  per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'.
                              Delibera:

                               Art. 1.

  1.   L'art.  4,  comma 3,  della  delibera  n. 11/03/CIR  e'  cosi'
riformulato:
  «Gli  accordi relativi ai servizi di interconnessione offerti dagli
operatori  attivi nel mercato dell'accesso, diretto e disaggregato, e
diversi  da  Telecom  Italia, possono prevedere condizioni economiche
differenti da quelle approvate con il presente provvedimento. Telecom
Italia,   su   richiesta   delle   parti,   procede   alle  opportune
modificazioni  dei  contratti del servizio di terminazione su rete di
altro  operatore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Le
condizioni  economiche  richieste  dagli  operatori  alternativi sono
ispirate   a   criteri   di   ragionevolezza   e  proporzionalita'  e
giustificate   dai  costi  effettivamente  sostenuti,  documentati  e
riconosciuti  come pertinenti alla fornitura efficiente del servizio.
Tali condizioni economiche hanno efficacia sino all'entrata in vigore
della   delibera  n. 417/06/CONS.  Il  raggiungimento  di  condizioni
economiche di simmetria e' regolato dalla delibera n. 251/08/CONS. Le
controversie  tra  operatori  sono definite dall'Autorita' secondo le
disposizioni  di  cui  al  capo  I  dell'Allegato  A  della  delibera
n. 148/01/CONS».
  2. Il precedente comma 1 si applica ai rapporti di interconnessione
per  i  quali  sono pendenti controversie presso l'Autorita', per non
avere  gli  operatori  concordato  tra  loro  la misura dei prezzi di
terminazione basati sulla delibera n. 11/03/CIR. Il medesimo comma si
applica  per  il  periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della
delibera   n. 11/03/CIR   e   l'entrata   in  vigore  della  delibera
n. 417/06/CONS,  nei  limiti in cui tale periodo formi effettivamente
oggetto delle singole controversie.
  3.  Ai  fini della definizione delle controversie tuttora pendenti,
gli  operatori  presentano, qualora non gia' effettuato nel corso del
procedimento, la documentazione, riguardante il periodo oggetto della
controversia,  ritenuta  utile ad evidenziare le motivazioni tecniche
ed  economiche a giustificazione della richiesta. Tale documentazione
e'  valutata  dall'Autorita'  che, qualora necessario, richiedera' le
integrazioni di dettaglio del caso.
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
TAR  del  Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificata alle societa' Telecom Italia S.p.a.,
Fastweb S.p.a., Multilink S.p.a., Brennercom S.p.a. e Freeway S.r.l.
    Roma, 21 maggio 2008
                                              Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: D'Angelo - Mannoni