IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                                e con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
                        E LE AUTONOMIE LOCALI

  Visto  l'articolo 17,  comma 3,  della legge 26 marzo 2001, n. 128,
recante  «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza
dei  cittadini»,  con  il  quale  e' stato previsto che ai fini della
prevenzione  dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei
beni  di  provenienza  illecita  o  di  quelli  concernenti  armi  ed
esplosivi,   gli   ufficiali  e  gli  agenti  di  pubblica  sicurezza
esercitano  i  controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione
disciplinate  dallo  stesso  testo  unico  o da altre disposizioni di
legge  ed  individuate  dal  Ministro dell'interno con regolamento da
adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
delle  attivita'  produttive,  con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;
  Visto  il  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, recante il testo
unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, ed il relativo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista   la   legge  1° aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
  Vista  la  legge  8 ottobre  1974,  n.  618,  recante  «Ratifica ed
esecuzione  della  convenzione sull'interdizione della messa a punto,
produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche)
e  tossiniche  e  sulla  loro  distruzione, firmata a Londra, Mosca e
Washington il 10 aprile 1972»;
  Viste  altresi':  la  legge  18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme
integrative  della  disciplina  vigente  per il controllo delle armi,
delle  munizioni e degli esplosivi»; la legge 6 febbraio 1980, n. 15,
di  conversione  del  decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, recante
«Misure  urgenti  per  la  tutela  dell'ordine  democratico  e  della
sicurezza  pubblica»;  la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Norme
sul   controllo   dell'esportazione,   importazione  e  transito  del
materiale   d'armamento»;   la   legge  5 luglio  1991,  n.  197,  di
conversione   del   decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143,  recante
«Provvedimenti  urgenti  per limitare l'uso del contante e dei titoli
al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l'utilizzazione  del
sistema  finanziario  a scopo di riciclaggio»; il decreto legislativo
25 settembre  1999, n. 374, recante «Estensione delle disposizioni in
materia  di  riciclaggio  dei  capitali  di  provenienza  illecita ed
attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a
fini  di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio
1996,  n.  52»; il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
«Attuazione  delle  direttive  89/618  Euratom,  90/641 Euratom, 92/3
Euratom  e  96/29  Euratom  in  materia di radiazioni ionizzanti»; il
decreto  legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante «Recepimento della
direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in
materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
civile;  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni  ed  agli  Enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997, n. 59»; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; la
legge   21 dicembre   1999,   n.   526,   recante  «Disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea - Legge comunitaria 1999»; la legge 29 marzo
2001,  n.  135,  recante  «Riforma  della  legislazione nazionale del
turismo»,  nonche'  il  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n. 96,
recante   «Attuazione  di  talune  disposizioni  del  regolamento  n.
1334/2000/CE  che istituisce un regime comunitario di controllo delle
esportazioni   di  prodotti  e  tecnologie  a  duplice  uso,  nonche'
dell'assistenza   tecnica   destinata   a   fini   militari  a  norma
dell'articolo 50  della  legge  1° marzo 2002, n. 39»; il decreto del
Presidente   della   Repubblica   6  giugno  2005,  n.  134,  recante
«Regolamento  recante  la  disciplina  per  le  navi  mercantili  dei
requisiti   per   l'imbarco,  il  trasporto  e  lo  sbarco  di  merci
pericolose»;
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale»  ed  in particolare l'articolo 220 ai sensi del quale, quando
nel  corso  di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o
decreti  emergono  indizi di reato, gli atti necessari per assicurare
le  fonti  di  prova  e  raccogliere  quant'altro  possa  servire per
l'applicazione  della  legge  penale  sono  compiuti con l'osservanza
delle disposizioni del codice;
  Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Ritenuto che nell'adozione del regolamento si debba tenere conto di
tutte  le  esigenze  di  controllo  finalizzate  alla prevenzione dei
delitti indicati dalla legge, rimettendo alle disposizioni vigenti il
riparto  delle  competenze funzionali o per materia degli ufficiali e
degli agenti di pubblica sicurezza;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per
gli Atti Normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2007;
  Visto  il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri di
cui alla nota n. DAGL 8980/13.2.2.1/7/2007 del 28 novembre 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
        Prevenzione dei delitti concernenti armi ed esplosivi

  1.  Per le finalita' di prevenzione dei delitti concernenti armi ed
esplosivi  di  qualsiasi  tipo, ivi comprese le parti e gli accessori
d'arma,  le armi di cui all'articolo 11, commi 2 e 3-bis, della legge
21 dicembre  1999,  n.  526,  le  materie,  le  sostanze,  gli agenti
patogeni  ed  i  precursori atti alla composizione o fabbricazione di
esplosivi  e delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, e
successive  modificazioni  o  di  armi batteriologiche (biologiche) e
tossiniche,  le  tecnologie e gli strumenti specificamente progettati
per  la  produzione  dei  materiali  d'armamento  di  cui  alla legge
9 luglio  1990, n. 185, i beni di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003,  n.  96,  oltre  alle  materie  di  cui  al decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  230,  gli  ufficiali  e  gli  agenti di pubblica
sicurezza,  fermi  i  poteri  gia'  attribuiti  dalle  norme vigenti,
esercitano  i  controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, d'ora in avanti denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui
mezzi  comunque utilizzati per l'esercizio delle attivita' di seguito
specificate, soggette ad autorizzazione in conformita' alla normativa
indicata:
    a) raccolta  e  detenzione  di  armi  da guerra, tipo guerra o di
parti  di esse - articolo 28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge
18 aprile 1975, n. 110;
    b) fabbricazione  di  armi  da  guerra, tipo guerra o di parti di
esse;  iscrizione  nel registro nazionale delle imprese e consorzi di
imprese   operanti   nel  settore  della  progettazione,  produzione,
importazione,   esportazione,  manutenzione  e  lavorazioni  comunque
connesse  ai  materiali  d'armamento  - articolo 28 del T.U.L.P.S., e
articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
    c) importazioni  ed  esportazioni,  definitive  o  temporanee, di
materiali  d'armamento,  di  armi  da  guerra  o  di  parti di esse -
articolo 28  del  T.U.L.P.S.  e articoli 9, comma 5, e 13 della legge
9 luglio 1990, n. 185;
    d) fabbricazione,     importazione,    esportazione,    raccolta,
detenzione  e  vendita  di  strumenti  di  autodifesa  specificamente
destinati  all'armamento  dei Corpi armati o di polizia - articolo 28
del T.U.L.P.S.;
    e) prestazione  di  servizi  per  la  manutenzione  di  materiali
d'armamento - articolo 2, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
    f) trasformazione  o  adattamento  di  mezzi  o materiali per uso
civile  che comportino variazioni operative del mezzo o del materiale
a  fini  bellici - articolo 2, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n.
185;
    g) attivita'   sottoposte   a   licenza  globale  di  progetto  -
articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
    h) transito  di  materiali  d'armamento - articolo 13 della legge
9 luglio 1990, n. 185;
    i) transito   o  introduzione  nel  territorio  dello  Stato  dei
materiali  d'armamento  per  i  quali si applicano le disposizioni di
pubblica sicurezza - articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e
articolo 28 del T.U.L.P.S.;
    j) fabbricazione  di  armi  comuni  da  sparo  -  articolo 31 del
T.U.L.P.S.  e  articolo 12,  comma 1,  della legge 18 aprile 1975, n.
110;
    k) importazione,  esportazione, raccolta per ragioni di commercio
o di industria di armi comuni da sparo - articolo 31 del T.U.L.P.S.;
    l) collezione  di  armi  artistiche, rare o antiche - articolo 31
del T.U.L.P.S.;
    m) esercizio   dell'industria   di   riparazione   delle  armi  -
articolo 31   del  T.U.L.P.S.  e  articolo 8,  comma 2,  della  legge
18 aprile 1975, n. 110;
    n) locazione  e  comodato  di  armi  -  articolo 22  della  legge
18 aprile 1975, n. 110;
    o) fabbricazione  ed importazione di armi ad aria compressa o gas
compressi  con  modesta  capacita'  offensiva  e  di repliche di armi
antiche  ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo -
articolo 5   del   decreto  ministeriale  9 agosto  2001,  n.  362  e
articolo 31 del T.U.L.P.S.;
    p) esportazione  di  armi ad aria compressa o a gas compressi con
modesta  capacita'  offensiva  e  di  repliche  di  armi  antiche  ad
avancarica  di modello anteriore al 1890 a colpo singolo - articoli 6
e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
    q) vendita  per  corrispondenza  di  armi ad aria compressa o gas
compressi  con  modesta  capacita'  offensiva  e  di repliche di armi
antiche  ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo -
articolo 17  della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15 del
decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
    r) fabbricazione,  deposito,  vendita  e  trasporto di dinamite e
altri prodotti esplodenti - articolo 46 del T.U.L.P.S.;
    s) fabbricazione, deposito, vendita, trasporto di polveri piriche
e altri prodotti esplodenti - articolo 47 del T.U.L.P.S.;
    t) impianto  di  opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, si
custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie - articolo 52 del
T.U.L.P.S.;
    u) importazione e transito nel territorio dello Stato di prodotti
esplodenti  di  qualsiasi  specie  -  articolo 54,  commi 1  e 3, del
T.U.L.P.S.;
    v) introduzione  nel  territorio  nazionale,  da uno Stato membro
dell'Unione  europea,  di esplosivi per uso civile e di munizioni per
uso  civile - articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n. 7;
    w) trasferimento  di  esplosivi per uso civile e di munizioni per
uso  civile  verso  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  -
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
    x) esercizio  dell'attivita' di fochino - articolo 27 del decreto
del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e articolo 163
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    y) esportazione  di  beni a duplice uso - articoli 4, 5, 6, 7 e 9
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
    z) trasferimento  di  beni  a duplice uso all'interno dell'Unione
europea - articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
    aa) attivita'  sottoposte  ad  autorizzazione  in materia di armi
chimiche - articoli 3 e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496;
    bb) commercio    di    materie    radioattive,    di    prodotti,
apparecchiature  e  dispositivi  in  quanto contenenti tali materie -
articolo 18   del   decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230  e
articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
    cc) aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione
e  manifattura  di beni di consumo ed importazione ed esportazione di
tali beni - articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
    dd) trasporto   delle   materie  fissili  speciali  in  qualsiasi
quantita'   e  delle  materie  radioattive  in  quantita'  totale  di
radioattivita'   o   di   peso   che   ecceda  i  valori  determinati
dall'ordinamento - articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e
articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    ee) impiego  di  isotopi  radioattivi  -  articolo 13 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860;
    ff) impiego  di  sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti da parte di
impianti,   stabilimenti,   istituti,   reparti,   gabinetti  medici,
laboratori  adibiti  ad  attivita'  comportanti a qualsiasi titolo la
detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive,
prodotti,  apparecchiature  in  genere  contenenti  detto materiale -
articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    gg) impiego   di   sorgenti   di  radiazioni  di  categoria  A  -
articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    hh) impiego   di   sorgenti   di  radiazioni  di  categoria  B  -
articolo 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    ii) allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi
- articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    jj) raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi - articolo 31
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    kk) spedizione di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri
dell'Unione europea o ad essi destinati, importazione ed esportazione
dei  rifiuti  medesimi  da  e  verso  altri Stati e loro transito sul
territorio  nazionale  - articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230;
    ll) costruzione  o,  comunque,  costituzione  ed  esercizio delle
installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonche'
di  quelle  per  il  trattamento  e successivo deposito o smaltimento
nell'ambiente   di   rifiuti   radioattivi   provenienti   da   altre
installazioni - articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
    mm) esercizio  di  un  deposito  di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari di cui all'articolo 7, lettera g), e quello dei
complessi  nucleari  sottocritici  di cui all'articolo 7, lettera b),
del  decreto  legislativo  n.  230/1995  -  articolo 52  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    nn) impianti  nucleari  comunque  destinati  alla  produzione  di
energia elettrica ed impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed
esercitati  da  amministrazioni dello Stato - articolo 37 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    oo) gestione  di  impianti  con reattore di ricerca - articolo 51
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    pp) esercizio   di   impianti   di   produzione  e  utilizzazione
dell'energia   nucleare   a   scopi   industriali,  impianti  per  il
trattamento  e  l'utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie
fissili   speciali,   uranio   arricchito  e  materie  radioattive  -
articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
    qq) deposito   temporaneo   ed  occasionale  di  materie  fissili
speciali  o  di combustibili nucleari non irradiati - articolo 53 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    rr) disattivazione  di  un  impianto  nucleare  - articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di  pubblica sicurezza, fermi restando i poteri gia' attribuiti dalle
norme   vigenti,   esercitano,   altresi',   i   controlli   di   cui
all'articolo 16  del  T.U.L.P.S., nei locali destinati alle attivita'
di tiro a segno e di tiro a volo e ad ogni altra attivita' di tiro da
esercitarsi  in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al pubblico
e privati, comunque sottoposti a provvedimenti autorizzativi, nonche'
alle  attivita'  di cui all'articolo 99 del regolamento di esecuzione
del  T.U.L.P.S.  ed  a  quelle  ad esse complementari, o svolte dagli
organismi  notificati  in  relazione  a  quanto  previsto dal decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
  3.  Restano  ferme  le funzioni di vigilanza e controllo esercitate
dal  Corpo  delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in materia
di merci pericolose nei termini previsti dall'articolo 193 del codice
della  navigazione  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2005, n. 134, nonche' da altre norme speciali di settore.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - Il  testo dell'art. 17, comma 3, della legge 26 marzo
          2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di
          tutela della sicurezza dei cittadini», e' il seguente:
              «3.   Ai   fini   della   prevenzione  dei  delitti  di
          ricettazione,   riciclaggio   o   reimpiego   dei  beni  di
          provenienza   illecita  o  di  quelli  concernenti  armi  o
          esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
          esercitano  i  controlli di cui all'art. 16 del testo unico
          delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio
          decreto   18 giugno   1931,   n.  773,  relativamente  alle
          attivita'  soggette  ad  autorizzazione  disciplinata dallo
          stesso  testo  unico  o  da  altre disposizioni di legge ed
          individuate  dal  Ministro  dell'interno con regolamento da
          adottare  di  concerto con il Ministro della giustizia, con
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  con  il  Ministro  dei trasporti e della
          navigazione  e con il Ministro per gli affari regionali, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.».
              - Il  testo dell'art. 16 del testo unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza  approvato  con regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza), e' il seguente:
              «Art.  16.  - Gli  ufficiali  e  gli agenti di pubblica
          sicurezza  hanno  facolta' di accedere in qualunque ora nei
          locali  destinati  allo  esercizio di attivita' soggette ad
          autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento
          delle  prescrizioni  imposte dalla legge, dai regolamenti o
          dall'autorita'.».
              - Il   regio   decreto  6 maggio  1940,  n.  635  reca:
          «Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo
          unico  18 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza».
              - La   legge   1° aprile  1981,  n.  121  reca:  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  - Legge  comunitaria
          1999».
              - La  legge  29 marzo 2001, n. 135 reca: «Riforma della
          legislazione nazionale del turismo».
              - Il  decreto  legislativo  9 aprile  2003, n. 96 reca:
          «Attuazione  di  talune  disposizioni  del  regolamento  n.
          1334/2000/CE   che  istituisce  un  regime  comunitario  di
          controllo  delle  esportazioni  di  prodotti e tecnologie a
          duplice  uso,  nonche'  dell'assistenza tecnica destinata a
          fini  militari,  a  norma dell'art. 50 della legge 1° marzo
          2002, n. 39».
              - Il  testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 11, commi 2 e 3-bis, della legge
          21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'   europee   -  Legge  comunitaria  1999),  e'  il
          seguente:
              «2.  All'art.  2,  terzo  comma,  della legge 18 aprile
          1975,  n.  110,  e successive modificazioni, le parole: "le
          armi   ad   aria  compressa  sia  lunghe  sia  corte"  sono
          sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas
          compressi,  sia  lunghe  sia corte i cui proiettili erogano
          un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,"».
              «3-bis.  Le  repliche  di armi antiche ad avancarica di
          modello   anteriore   al   1890   a   colpo  singolo,  sono
          assoggettate,   in   quanto  applicabile,  alla  disciplina
          vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
          proiettili  erogano un'energia cinetica inferiore od uguale
          a 7,5 joule.».
              - La  legge 18 novembre 1995, n. 496 reca: «Ratifica ed
          esecuzione   della   Convenzione  sulla  proibizione  dello
          sviluppo,   produzione,  immagazzinaggio  ed  uso  di  armi
          chimiche  e  sulla  loro  distruzione, con annessi, fatta a
          Parigi il 13 gennaio 1993».
              - La legge 9 luglio 1990, n. 185 reca: «Nuove norme sul
          controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei
          materiali di armamento».
              - Il  decreto  legislativo  9 aprile  2003, n. 96 reca:
          «Attuazione  di  talune  disposizioni  del  regolamento  n.
          1334/2000/CE   che  istituisce  un  regime  comunitario  di
          controllo  delle  esportazioni  di  prodotti e tecnologie a
          duplice  uso,  nonche'  dell'assistenza tecnica destinata a
          fini  militari,  a  norma dell'art. 50 della legge 1° marzo
          2002, n. 39».
              - Il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230 reca:
          «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti».
              - Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza), si vedano le note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  28  del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza), e' il seguente:
              «Art.  28 (Art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti
          dal  codice  penale,  sono  proibite  la  fabbricazione, la
          raccolta,  la  detenzione  e  la vendita, senza licenza del
          Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
          analoghe,  nazionali  o  straniere,  o di parti di esse, di
          munizioni,   di   uniformi  militari  o  di  altri  oggetti
          destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di  Forze
          armate   nazionali   o   straniere.   Con   la  licenza  di
          fabbricazione  sono  consentite  le  attivita'  commerciali
          connesse e la riparazione delle armi prodotte.
              La  licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e
          l'esportazione  delle  armi  da  fuoco  diverse  dalle armi
          comuni  da  sparo  non comprese nei materiali di armamento,
          nonche'    per    la    fabbricazione,   l'importazione   e
          l'esportazione,  la  raccolta,  la  detenzione e la vendita
          degli  strumenti  di  autodifesa  specificamente  destinati
          all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
          fabbricazione    e   la   detenzione   delle   tessere   di
          riconoscimento    e    degli    altri    contrassegni    di
          identificazione  degli ufficiali e degli agenti di pubblica
          sicurezza   e   di  polizia  giudiziaria,  fatte  salve  le
          produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
              Per  il  trasporto delle armi stesse nell'interno dello
          Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
              Il  contravventore  e'  punito,  qualora  il  fatto non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
          tre  anni  e  con  la  multa  da  euro  cinquecento  a euro
          tremila».
              - Il  testo dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n.
          110  (Norme  integrative  della  disciplina  vigente per il
          controllo  delle  armi, delle munizioni e degli esplosivi),
          e' il seguente:
              «Art.  10 (Divieto  di detenzione e raccolta di armi da
          guerra.  Collezione di armi comuni da sparo). - A decorrere
          dall'entrata  in  vigore  della presente legge, non possono
          rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
          da  guerra,  o  tipo  guerra,  o  di  parti  di  esse, o di
          munizioni da guerra.
              Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la
          raccolta  ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
          all'entrata  in vigore della presente legge, possono essere
          trasferite  soltanto  per successione a causa di morte, per
          versamento ai competenti organi del Ministero della difesa,
          per  cessione  agli enti pubblici di cui al quinto comma ed
          ai  soggetti  muniti di autorizzazione per la fabbricazione
          di  armi  da  guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra
          ovvero  per  cessione, con l'osservanza delle norme vigenti
          per   l'esportazione  di  tali  armi,  ad  enti  o  persone
          residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico
          cui  pervengono, in tutto o in parte, tali armi e' tenuto a
          darne  immediato  avviso  al  Ministero  dell'interno  ed a
          chiedere   il   rilascio   di   apposita  autorizzazione  a
          conservarle.   In   quanto   applicabili  si  osservano  le
          disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9.
              Chiunque  trasferisce  le  armi  di cui all'art. 28 del
          testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza per cause
          diverse  da  quelle indicate nel precedente comma e' punito
          con  la  reclusione  da  due  a sei anni e la multa da lire
          400.000 a lire 4.000.000.
              E'  punito  con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque,
          essendone  obbligato,  omette di dare l'avviso previsto nel
          secondo comma del presente articolo.
              Salva  la  normativa  concernente  la dotazione di armi
          alle  Forze  armate  ed  ai  Corpi  armati  dello Stato, e'
          consentita  la  detenzione  e  la raccolta delle armi e dei
          materiali   indicati   nel   primo   comma allo   Stato  e,
          nell'ambito  delle  loro  competenze, agli enti pubblici in
          relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o
          culturale  nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per
          la  fabbricazione  di  armi  da  guerra  o tipo guerra o di
          munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento,
          di collaudo.
              La  detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi
          da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi
          di   pubblica   sicurezza,   approvato  con  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per
          le  armi  comuni  da  sparo  e  di  sei  per le armi di uso
          sportivo.  Per  le  armi da caccia resta valido il disposto
          dell'art.  37,  comma 2,  della  legge 11 febbraio 1992, n.
          157.  La  detenzione  di  armi  comuni  da  sparo in misura
          superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di
          collezione   da  parte  del  questore,  nel  limite  di  un
          esemplare  per  ogni  modello  del  catalogo  nazionale; il
          limite  di  un esemplare per ogni modello non si applica ai
          fucili  da  caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi
          ad avancarica.
              Restano  ferme  le  disposizioni  del testo unico delle
          leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
          armi  antiche.  Sono  armi  antiche  quelle ad avancarica e
          quelle  fabbricate  anteriormente  al  1890.  Per  le  armi
          antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
          anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
          emanarsi  di  concerto  tra  il Ministro per l'interno e il
          Ministro  per  i beni culturali entro sei mesi dall'entrata
          in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
          ai fini di cui al sesto comma.
              La  richiesta  della  licenza  al  questore deve essere
          effettuata  da  parte  di  coloro  che  gia' detengono armi
          comuni  da  sparo  in quantita' superiori a quelle indicate
          nel  sesto  comma entro  il  termine  di centottanta giorni
          dall'entrata in vigore della presente legge.
              Per  la  raccolta  e la collezione di armi di qualsiasi
          tipo  e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
          Il  divieto  non  si  applica  alle raccolte per ragioni di
          commercio e di industria.
              Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al
          sesto,  ottavo  e nono comma e' punito con la reclusione da
          uno  a  quattro  anni e con la multa da lire 400.000 a lire
          2.000.000.».
              - Il  testo  dell'art.  3 della legge 9 luglio 1990, n.
          185   (Nuove   norme   sul   controllo   dell'esportazione,
          importazione  e  transito dei materiali di armamento) e' il
          seguente:
              «Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso
          il  Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale
          -  Direttore  nazionale  degli  armamenti,  e' istituito il
          registro  nazionale  delle  imprese  e  consorzi di imprese
          operanti   nel  settore  della  progettazione,  produzione,
          importazione,   esportazione,  manutenzione  e  lavorazioni
          comunque  connesse  di  materiale di armamento, precisate e
          suddivise  secondo  le  funzioni  per le quali l'iscrizione
          puo'  essere  accettata. Copie di tale registro nazionale e
          dei  suoi  aggiornamenti  sono  trasmesse, per i fini della
          presente   legge,   ai   Ministeri   degli  affari  esteri,
          dell'interno,  delle finanze, dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
              2.  Solo  agli  iscritti  al registro nazionale possono
          essere  rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative
          contrattuali  e  ad  effettuare operazioni di esportazione,
          importazione, transito di materiale di armamento.
              3.  L'iscrizione  al  registro  di cui al comma 1 tiene
          luogo    dell'autorizzazione    di    cui    all'art.   28,
          comma secondo,  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773,  fermi  restando i requisiti indicati all'art. 9 della
          legge 18 aprile 1975, n. 110.
              4.  Le  domande  di  iscrizione  al registro nazionale,
          corredate  della  documentazione  necessaria  a  comprovare
          l'esistenza  dei  requisiti richiesti, secondo le modalita'
          che  saranno  prescritte  con  decreto  del  Ministro della
          difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
          commercio  con  l'estero,  devono  essere  presentate dalle
          imprese  che  vi  abbiano interesse purche' in possesso dei
          seguenti requisiti soggettivi:
                a) per  le  imprese  individuali e per le societa' di
          persone,  la  cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
          legale  rappresentante,  ovvero  la residenza in Italia dei
          suddetti,  purche'  cittadini di Paesi legati all'Italia da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria;
                b) per  le  societa'  di capitali, purche' legalmente
          costituite   in   Italia   ed   ivi  esercitanti  attivita'
          concernenti  materiali soggetti al controllo della presente
          legge,  la  residenza  in  Italia dei soggetti titolari dei
          poteri  di  rappresentanza  ai  fini  della presente legge,
          purche'  cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria.
              5.   Possono   essere  altresi'  iscritti  al  registro
          nazionale   i   consorzi   di  imprese  costituiti  con  la
          partecipazione  di  una o piu' imprese iscritte al registro
          nazionale  purche' nessuna delle imprese partecipanti versi
          nelle  condizioni  ostative  di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e
          12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia
          i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
              6.   Sono   inoltre   iscritti  d'ufficio  al  registro
          nazionale  i  consorzi  industriali  promossi  a seguito di
          specifiche  intese  intergovernative o comunque autorizzati
          dai competenti organi dello Stato italiano.
              7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare
          al  Ministero  della difesa ogni variazione dei soggetti di
          cui   al   comma 4,  lettere a)  e b),  e  al  comma 5,  il
          trasferimento  della sede, la istituzione di nuove sedi, la
          trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
              8.  Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese dichiarate fallite.
              9.  Si  applicano  le norme di sospensione, decadenza e
          non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n.
          575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione  le  imprese  i  cui  rappresentanti indicati al
          comma 4,   lettere a)  e b),  siano  stati  definitivamente
          riconosciuti    come    appartenuti   o   appartenenti   ad
          associazioni  segrete  ai  sensi  dell'art.  1  della legge
          25 gennaio  1982,  n. 17, o siano state condannate ai sensi
          della  legge  20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato con regio decreto
          18 giugno  1931,  n. 773, e successive modificazioni, della
          legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge.
              11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione  le  imprese  i  cui legali rappresentanti siano
          stati  condannati,  con  sentenza passata in giudicato, per
          reati di commercio illegale di materiali di armamento.
              12.  Non  sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese
          dalla  iscrizione le imprese che, in violazione del divieto
          di  cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate,
          ex  dipendenti  delle  amministrazioni dello Stato prima di
          tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
              13.   Il   verificarsi   delle  condizioni  di  cui  ai
          precedenti  commi 8,  9, 10 e 11 determina la sospensione o
          la  cancellazione  dal  registro  nazionale,  disposta  con
          decreto   del  Ministro  della  difesa,  da  comunicare  al
          Ministeri di cui al comma 1.
              14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione
          l'impresa   potra'   ottenere  l'iscrizione  stessa  o,  se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
              15.  In  pendenza  dell'accertamento  definitivo  degli
          impedimenti  di  cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o
          il  consorzio  potranno esercitare le normali attivita' nei
          limiti   delle   autorizzazioni  concesse  e  in  corso  di
          validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
          Ad    essi    non    potranno   essere   rilasciate   nuove
          autorizzazioni.».
              - Il  testo  dell'art.  9, comma 5 della legge 9 luglio
          1990,  n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,
          importazione  e transito dei materiali di armamento), e' il
          seguente:
              «Art.  9  (Disciplina delle trattative contrattuali). -
          5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i
          consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una
          o  piu'  imprese  iscritte  al  registro  nazionale purche'
          nessuna  delle  imprese partecipanti versi nelle condizioni
          ostative  di  cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il
          legale  rappresentante  del  consorzio  abbia  i  requisiti
          soggettivi di cui al comma 4, lettera b)».
              - Il  testo  dell'art. 13 della legge 9 luglio 1990, n.
          185   (Nuove   norme   sul   controllo   dell'esportazione,
          importazione  e transito dei materiali di armamento), e' il
          seguente:
              «Art.  13  (Autorizzazione).  -  1.  Il  Ministro degli
          affari  esteri,  sentito  il  Comitato  di  cui all'art. 7,
          autorizza,  di  concerto  con  il  Ministro  delle finanze,
          l'esportazione  e  l'importazione, definitive o temporanee,
          ed  il  transito  dei  materiali  di  armamento, nonche' la
          cessione all'estero delle licenze industriali di produzione
          dello  stesso  materiale  e  la riesportazione da parte dei
          Paesi  importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione
          dovra'  essere  motivato.  L'autorizzazione  puo'  assumere
          anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a
          singolo    operatore,    quando    riguarda   esportazioni,
          importazioni  o  transiti  di  materiali  di  armamento  da
          effettuare    nel    quadro    di    programmi    congiunti
          intergovernativi   o   industriali  di  ricerca,  sviluppo,
          produzione  di materiali di armamento svolti con imprese di
          Paesi  membri  dell'UE  o  della  NATO con i quali l'Italia
          abbia  sottoscritto  specifici accordi che garantiscano, in
          materia  di trasferimento e di esportazione di materiali di
          armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi
          ispiratori   della  presente  legge.  Tali  accordi  devono
          inoltre  prevedere  disposizioni  analoghe  a quelle di cui
          all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese,
          la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
          il  Regno  di  Spagna,  il Regno di Svezia e il Regno Unito
          della  Gran  Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
          misure  per  facilitare  la ristrutturazione e le attivita'
          dell'industria  europea  per la difesa, fatto a Farnborough
          il  27 luglio  2000.  Con  la  stessa  licenza  globale  di
          progetto  puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di
          materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di
          programmi  congiunti,  ai  suddetti  Paesi per uso militare
          nazionale.
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
          Ministro  degli  affari  esteri  senza il previo parere del
          Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
                a) previste dall'art. 9, comma 4;
                b) che  hanno  avuto  il  nulla  osta alle trattative
          contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
              3.   Della   autorizzazione   va   data   notizia  alle
          Amministrazioni interessate.
              4.
              5.  L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso
          di  domande incomplete ovvero mancanti della documentazione
          di  cui  all'art.  11,  comma 2  e  comma 3. A tali fini il
          Ministero  degli affari esteri richiede all'interessato gli
          elementi   o   la   documentazione  riscontrati  carenti  o
          incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
              6.   Per  l'ottenimento  delle  autorizzazioni  per  le
          operazioni  di esportazione di componenti specifici e parti
          di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto
          il  certificato di importazione, rilasciato dalle autorita'
          governative  del  Paese  primo  importatore  ad una propria
          impresa,  sempre che questa sia debitamente autorizzata dal
          proprio  governo a produrre e commercializzare materiali di
          armamento,  salva  la facolta' di richiedere per quei Paesi
          che  non  rilasciano  un  certificato  di  importazione, il
          certificato di uso finale o documentazione equipollente.».
              - Il  testo  dell'art.  2,  commi 6  e  7,  della legge
          9 luglio   1990,   n.   185   (Nuove  norme  sul  controllo
          dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
          armamento), e' il seguente:
              «6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per
          la  manutenzione,  da  effettuarsi  in Italia o all'estero,
          quando  non  sia  gia' stata autorizzata contestualmente al
          trasferimento   di  materiali  di  armamento,  e'  soggetta
          esclusivamente  al  nulla  osta  del Ministro della difesa,
          sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri e dell'interno,
          purche'    costituisca    prosecuzione   di   un   rapporto
          legittimamente autorizzato.
              7. La   trasformazione   o  l'adattamento  di  mezzi  e
          materiali  per  uso  civile  forniti  dal nostro Paese o di
          proprieta'  del  committente, sia in Italia sia all'estero,
          che  comportino,  per  l'intervento  di  imprese  italiane,
          variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
          materiale,  sono  autorizzati secondo le disposizioni della
          presente legge.».
              - Il  testo dell'art. 16, della legge 9 luglio 1990, n.
          185   (Nuove   norme   sul   controllo   dell'esportazione,
          importazione  e transito dei materiali di armamento), e' il
          seguente:
              «Art.  16 (Transito e introduzione nel territorio dello
          Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni
          di pubblica sicurezza). - 1. Le disposizioni della presente
          legge  non  si  applicano  ai  casi  di attraversamento nel
          territorio  dello  Stato  dei materiali di armamento di cui
          all'art.  2,  oggetto di transazioni commerciali all'estero
          da parte di non residenti.
              2.  In  tali  casi,  nonche'  in  ogni  altro  caso  di
          introduzione  nel  territorio  dello Stato dei materiali di
          armamento  di  cui  al  comma 1  che  non debbono varcare a
          qualsiasi  titolo la linea doganale e che sono destinati ad
          altri  paesi,  si  applicano, sempreche' i materiali stessi
          siano  iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni
          dei commi terzo e quarto dell'art. 28 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato con regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773,  e  dell'art.  40  del  relativo
          regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  regio decreto
          6 maggio 1940, n. 635.
              3.  Tali  disposizioni, con esclusione dell'art. 40 del
          regolamento  succitato,  si  applicano altresi' per le armi
          che  facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai
          documenti ufficiali.
              4.   Il   prefetto  puo'  negare  l'autorizzazione  per
          l'introduzione  nel  territorio dello Stato dei materiali e
          delle  armi  suddetti  per  motivi  di ordine pubblico o di
          pubblica  sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri
          degli  affari  esteri  e  della  difesa,  ovvero, sentiti i
          Ministeri  predetti,  per  ragioni  inerenti alla sicurezza
          dello Stato.».
              - Il  testo  dell'art.  31  del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza), e' il seguente:
              «Art.  31.  -  Salvo  quanto e' disposto per le armi da
          guerra  dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
          introdurle  nello  Stato,  esportarle,  farne  raccolta per
          ragioni  di  commercio  o di industria, o porle comunque in
          vendita, senza licenza del Questore.
              La  licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
          armi artistiche, rare od antiche.».
              - Per il testo dell'art. 31 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza) vedasi nota precedente.
              -  Il  testo del secondo comma dell'art. 8, della legge
          18 aprile 1975, n. 110 e' il seguente:
              «La  licenza  di  cui all'art. 31 del testo unico delle
          leggi   di   pubblica  sicurezza  e'  richiesta  anche  per
          l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.».
              -  Il testo dell'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n.
          110  (Norme  integrative  della  disciplina  vigente per il
          controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e'
          il seguente:
              «Art.  22  (Locazione  e  comodato  di  armi). - Non e'
          consentita  la  locazione  o  il comodato delle armi di cui
          agli  articoli 1  e  2, salvo che si tratti di armi per uso
          scenico,  ovvero  di  armi  destinate  ad uso sportivo o di
          caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito
          di  autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni
          ed   il  contratto  avvenga  per  esigenze  di  studio,  di
          esperimento, di collaudo.
              E'  punito  con la reclusione da due ad otto anni e con
          la  multa  da  lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque da' o
          riceve  in  locazione  o  comodato  armi  in violazione del
          divieto  di cui al precedente comma. La pena e' raddoppiata
          se  l'attivita'  di locazione o comodato delle armi risulta
          abituale.
              2.  Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per
          fabbricare  od  importare  devono  contenere le indicazioni
          stabilite dall'art. 46 del regio decreto n. 635/1940.».
              -  Il  testo  dell'art.  15  del  decreto  ministeriale
          9 agosto  2001,  n.  362 (Regolamento recante la disciplina
          specifica  dell'utilizzo  delle  armi ad aria compressa o a
          gas  compressi,  sia  lunghe  che  corte,  i cui proiettili
          erogano  un'energia  cinetica  non  superiore a 7,5 joule e
          delle  repliche  di  armi  antiche ad avancarica di modello
          anteriore al 1890 a colpo singolo), e' il seguente:
              «Art.  15  (Disposizioni  applicabili). - 1. Per quanto
          non  previsto  nel presente titolo, trovano applicazione le
          disposizioni  contenute  negli  articoli 5,  6,  7, 8, 10 e
          11.».
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 18 aprile 1975, n.
          110  (Norme  integrative  della  disciplina  vigente per il
          controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e'
          il seguente:
              «Art.  17  (Divieto  di compravendita di armi comuni da
          sparo  commissionate  per  corrispondenza).  - Alle persone
          residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di
          armi  comuni  da  sparo  commissionate  per corrispondenza,
          salvo   che  l'acquirente  sia  autorizzato  ad  esercitare
          attivita'  industriali  o commerciali in materia di armi, o
          che  abbia  ottenuto apposito nulla osta del prefetto della
          provincia  in  cui  risiede.  Di  ogni  spedizione la ditta
          interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica
          sicurezza,  o,  in mancanza, al comando dei carabinieri del
          comune in cui risiede il destinatario.
              I  trasgressori  sono puniti con la reclusione da uno a
          sei mesi e con la multa fino a lire 300.000.».
              -   Il  testo  dell'art.  7  del  decreto  ministeriale
          9 agosto  2001,  n.  362 (Regolamento recante la disciplina
          specifica  dell'utilizzo  delle  armi ad aria compressa o a
          gas  compressi,  sia  lunghe  che  corte,  i cui proiettili
          erogano  un'energia  cinetica  non  superiore a 7,5 joule e
          delle  repliche  di  armi  antiche ad avancarica di modello
          anteriore al 1890 a colpo singolo) e' il seguente:
              «Art.  7  (Cessione).  -  1. La cessione per ragioni di
          commercio  delle  armi  di  cui  all'art. 1 e' consentita a
          coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per
          il  commercio  di  armi,  prevista  dall'art.  31 del regio
          decreto n. 773/1931.
              2.  I  commercianti  di armi provvedono all'annotazione
          nel  registro  delle operazioni giornaliere di cui all'art.
          35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalita' previste
          dall'art.  54  del  regio decreto n. 635/1940, dei seguenti
          elementi:  data  dell'operazione,  persona  o  ditta con la
          quale  l'operazione  e'  compiuta,  specie,  contrassegni e
          quantita'  delle  armi acquistate o vendute e modalita' con
          le  quali  l'acquirente  ha dimostrato la propria identita'
          personale.
              3.  Le armi di cui all'art. 1 possono essere acquistate
          da  soggetti  maggiorenni  muniti  di  valido  documento di
          riconoscimento.
              4.  Sono  consentiti  la  cessione ed il comodato delle
          armi  di  cui  all'art.  1, purche' avvengano con scrittura
          privata  tra  soggetti  maggiorenni.  Non  e' necessaria la
          scrittura  privata  nel  comodato  a  termine di durata non
          superiore a quarantotto ore.
              5.  La  vendita  per  corrispondenza  e'  regolata  dal
          disposto dell'art. 17 della legge n. 110/1975.
              6.  La  vendita  nelle aste pubbliche e' consentita nel
          rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
              7.  E'  fatto  divieto  dell'affidamento a minori delle
          armi di cui all'art. 1.».
              -  Il  testo  dell'art.  46 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza), e' il seguente:
              «Art.  46  (Art.  45  T.U.  1926).  - Senza licenza del
          Ministero  dell'interno  e'  vietato  fabbricare, tenere in
          deposito,  vendere o trasportare dinamite e prodotti affini
          negli   effetti  esplosivi,  fulminati,  picrati,  artifici
          contenenti  miscele  detonanti,  ovvero  elementi  solidi e
          liquidi   destinati  alla  composizione  di  esplosivi  nel
          momento  dell'impiego.  E'  vietato altresi', senza licenza
          del  Ministro  dell'interno,  fabbricare polveri contenenti
          nitrocellulosa o nitroglicerina.».
              -  Il  testo  dell'art.  47 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza) e' il seguente:
              «Art.  47  (Art.  46  T.U.  1926).  - Senza licenza del
          Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere
          o  trasportare  polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo
          diverso   da   quelli  indicati  nell'articolo  precedente,
          compresi  i  fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero
          materie  e  sostanze atte alla composizione o fabbricazione
          di prodotti esplodenti.
              E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere
          in  deposito,  vendere  o  trasportare polveri senza fumo a
          base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».
              -  Il  testo  dell'art.  52 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza) e' il seguente:
              «Art.  52  (Art.  51  T.U.  1926).  -  Le  licenze  per
          l'impianto  di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano
          o  si  custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie,
          nonche'  quelle per il trasporto, per la importazione o per
          la   vendita   delle  materie  stesse  non  possono  essere
          concedute  senza  le  necessarie garanzie per la vita delle
          persone   e   per   le   proprieta',   e   sono   vincolate
          all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
              Oltre  quanto e' stabilito dall'art. 11, debbono essere
          negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio
          precedente  abbiano  riportato  condanna per delitto contro
          l'ordine  pubblico,  o  la incolumita' pubblica, ovvero per
          furto,  rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
          rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
              Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro
          che non dimostrino la propria capacita' tecnica.».
              -  Il  testo  dell'art.  54 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza) e' il seguente:
              «Art.  54  (Art.  53  T.U.  1926).  - Salvo il disposto
          dell'art.  28  per  le  munizioni  da  guerra,  non possono
          introdursi  nello  Stato  prodotti  esplodenti di qualsiasi
          specie   senza   licenza   del  Ministro  dell'interno,  da
          rilasciarsi volta per volta.
              La licenza non puo' essere conceduta se l'esplosivo non
          sia stato gia' riconosciuto o classificato.
              Queste  disposizioni  non  si  applicano  rispetto agli
          esplosivi  di  transito,  per  i  quali  e'  sufficiente la
          licenza  del  Prefetto  della  provincia per cui i prodotti
          entrano nello Stato.».
              -   Il   testo   degli  articoli 8  e  10  del  decreto
          legislativo   2 gennaio   1997,  n.  7  (Recepimento  della
          direttiva   93/15/CEE   relativa  all'armonizzazione  delle
          disposizioni   in  materia  di  immissione  sul  mercato  e
          controllo degli esplosivi per uso civile) e' il seguente:
              «Art.  8.  -  1.  Gli  esplosivi per uso civile possono
          essere  introdotti  nel  territorio  nazionale da uno Stato
          membro   dell'Unione  europea,  previa  autorizzazione  del
          prefetto  della  provincia  di  destinazione,  ovvero della
          provincia  di ingresso ove si tratti di mero transito verso
          un altro Stato membro dell'Unione europea.
              2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al
          destinatario,    che    sia    provvisto    delle   vigenti
          autorizzazioni   per   l'acquisto   ed  il  deposito  degli
          esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e
          i requisiti di cui all'art. 2.
              3.  La  domanda  per il rilascio dell'autorizzazione di
          cui al comma 1 deve contenere:
                a) le   generalita'   e   la  residenza  o  sede  del
          destinatario  e  della  persona  o  ente  che  fornisce gli
          esplosivi;
                b) l'indirizzo   del   luogo  di  destinazione  degli
          esplosivi;
                c) la   specie,   il  numero  e  la  quantita'  degli
          esplosivi  che  formano oggetto del trasferimento, compreso
          il numero di identificazione delle Nazioni unite;
                d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE
          del tipo» e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli
          esplosivi oggetto del trasferimento;
                e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario;
                f) le date previste di partenza e di arrivo;
                g) il  punto  di entrata nello Stato e, ove si tratti
          di mero transito, quello di uscita;
                h) gli  estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il
          deposito degli esplosivi.
              4.  L'autorizzazione  deve  accompagnare  gli esplosivi
          fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
              5.  Entro  i due giorni lavorativi successivi alla data
          dell'arrivo,  il  titolare  dell'autorizzazione  o  un  suo
          rappresentante   ne   danno  comunicazione  all'ufficio  di
          pubblica   sicurezza   del  luogo  di  destinazione  e,  su
          richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima.
          Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel
          territorio    nazionale,   il   titolare   della   relativa
          autorizzazione   o   un   suo   rappresentante   ne   danno
          comunicazione  alla  stessa  prefettura che l'ha rilasciata
          entro cinque giorni dalla data del transito.».
              «Art.  10.  -  1.  L'introduzione  nel territorio dello
          Stato  di  munizioni per uso civile provenienti da un altro
          Stato   membro   dell'Unione   europea  e'  subordinata  ad
          autorizzazione  delle  competenti  autorita' dello Stato di
          partenza,  previo  apposito  nullaosta  del  prefetto della
          provincia di destinazione.
              2. Il nulla-osta di cui al comma 1 e' rilasciato quando
          sussistono   le   condizioni   ed  i  requisiti  soggettivi
          richiesti  per il rilascio della licenza di cui all'art. 54
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
              3.  La domanda per il rilascio del nulla-osta di cui al
          comma 1  deve  contenere  le indicazioni previste dall'art.
          11, comma 3, del presente decreto legislativo.
              4.  L'autorizzazione ed il nulla-osta di cui al comma 1
          devono   accompagnare   le   munizioni  fino  al  luogo  di
          destinazione  e  devono  essere  esibite  ad ogni richiesta
          degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.».
              -   Il   testo   degli  articoli 9  e  11  del  decreto
          legislativo   2 gennaio   1997,  n.  7  (Recepimento  della
          direttiva   93/15/CE   relativa   all'armonizzazione  delle
          disposizioni   in  materia  di  immissione  sul  mercato  e
          controllo degli esplosivi per uso civile) e' il seguente:
              «Art.  9.  -  1  Gli  esplosivi  per uso civile possono
          essere  introdotti  nel  territorio  nazionale da uno Stato
          membro   dell'Unione  europea,  previa  autorizzazione  del
          prefetto  della  provincia  di  destinazione,  ovvero della
          provincia  di ingresso ove si tratti di mero transito verso
          un altro Stato membro dell'Unione europea.
              2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata al
          destinatario,    che    sia    provvisto    delle   vigenti
          autorizzazioni   per   l'acquisto   ed  il  deposito  degli
          esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e
          i requisiti di cui all'art. 2.
              3.  La  domanda  per il rilascio dell'autorizzazione di
          cui al comma 1 deve contenere:
                a) le   generalita'   e   la  residenza  o  sede  del
          destinatario  e  della  persona  o  ente  che  fornisce gli
          esplosivi;
                b) l'indirizzo   del   luogo  di  destinazione  degli
          esplosivi;
                c) la   specie,   il  numero  e  la  quantita'  degli
          esplosivi  che  formano oggetto del trasferimento, compreso
          il numero di identificazione delle Nazioni unite;
                d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE
          del tipo» e alle valutazioni di conformita' riguardanti gli
          esplosivi oggetto del trasferimento;
                e) le modalita' del trasferimento e l'itinerario;
                f) le date previste di partenza e di arrivo;
                g) il  punto  di entrata nello Stato e, ove si tratti
          di mero transito, quello di uscita;
                h) gli  estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il
          deposito degli esplosivi.
              4.  L'autorizzazione  deve  accompagnare  gli esplosivi
          fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
              5.  Entro  i due giorni lavorativi successivi alla data
          dell'arrivo,  il  titolare  dell'autorizzazione  o  un  suo
          rappresentante   ne   danno  comunicazione  all'ufficio  di
          pubblica   sicurezza   del  luogo  di  destinazione  e,  su
          richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima.
          Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel
          territorio    nazionale,   il   titolare   della   relativa
          autorizzazione   o   un   suo   rappresentante   ne   danno
          comunicazione  alla  stessa  prefettura che l'ha rilasciata
          entro cinque giorni dalla data del transito.».
              «Art.  11.  -  1. Il trasferimento di munizioni per uso
          civile  verso un altro Stato membro della Unione europea e'
          subordinato  ad  apposita autorizzazione del prefetto della
          provincia di partenza.
              2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata
          quando   sussistono   i  presupposti,  le  condizioni  e  i
          requisiti   previsti  per  il  rilascio  della  licenza  di
          trasporto,  di  cui all'art. 47 del testo unico delle leggi
          di  pubblica  sicurezza,  nonche',  ove prevista, quando e'
          stata    rilasciata   l'autorizzazione   della   competente
          autorita' nazionale dello Stato di destinazione.
              3.  La  domanda  per il rilascio dell'autorizzazione di
          cui al comma 1 deve contenere:
                a) le generalita' e la residenza o sede del venditore
          o   cedente   e   dell'acquirente   o  cessionario  oppure,
          eventualmente, del proprietario;
                b) l'indirizzo  del  luogo di partenza e di quello in
          cui verranno spedite o trasportate le munizioni;
                c) la  specie  e  la quantita' di munizioni che fanno
          parte della spedizione o del trasporto;
                d) i  dati  che  consentono  l'identificazione  delle
          munizioni  nonche'  l'indicazione  che  esse  hanno formato
          oggetto  di  controllo  in  base  alle  disposizioni  della
          convenzione    1° luglio   1969   relativa   al   reciproco
          riconoscimento  delle  punzonature  di  prova delle armi da
          fuoco portatili;
                e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;
                f) la  data  di  partenza  e  la  data  prevista  per
          l'arrivo.
              4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere e) ed f),
          non  devono  essere  fornite  in  caso di trasferimento tra
          armaioli.
              5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino
          a  destinazione  e  deve  essere  esibita ad ogni richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.».
              -  Il  testo  dell'art.  27  del decreto del Presidente
          della   Repubblica   19 marzo   1956,   n.  302  (Norme  di
          prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  integrative  di
          quelle  generali  emanate  con decreto del Presidente della
          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ) e' il seguente:
              «Art.  27  (Licenza  per il mestiere del fochino). - Le
          operazioni di:
                a) disgelamento delle dinamiti;
                b) confezionamento   ed   innesco   delle  cariche  e
          caricamento dei fori da mina;
                c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
                d) eliminazione delle cariche inesplose,
          devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
          di  speciale  licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
          della  Commissione  tecnica  provinciale per gli esplosivi,
          dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
          soggettivi   di   idoneita'   da   parte   del  richiedente
          all'esercizio del predetto mestiere.
              La   Commissione,   di   cui  al  comma precedente,  e'
          integrata  da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
          in ingegneria e uno in medicina.
              La   Commissione   deve   accertare  nel  candidato  il
          possesso:
                a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
          funzionalita' degli arti);
                b) della  capacita'  intellettuale  e  della  cultura
          generale indispensabili;
                c) delle cognizioni proprie del mestiere;
                d) della  conoscenza  delle  norme  di sicurezza e di
          legge  riguardanti  l'impiego degli esplosivi nei lavori da
          mina.
              Gli  aspiranti  alla  licenza devono far pervenire alla
          Prefettura   competente,   una   domanda  in  carta  libera
          specificante  l'oggetto della richiesta, le generalita' del
          richiedente, il domicilio o recapito.
              All'esame  gli  aspiranti devono esibire il libretto di
          lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
              A  datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati
          delle   mansioni  indicate  nel  primo  comma del  presente
          articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
              Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
          esercitato  il  mestiere  ininterrottamente  da  tre  anni,
          possono ottenere la licenza senza esame.».
              -  Il  testo  dell'art.  163  del  decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n.  12 (Conferimento di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59) e' il seguente:
              «Art.  163  (Trasferimenti  agli  enti locali). - 1. Le
          funzioni  e  i  compiti di polizia amministrativa spettanti
          agli  enti  locali sono indicati nell'art. 161 del presente
          decreto legislativo.
              2.  Ai  sensi  dell'art.  128  della Costituzione, sono
          trasferiti   ai  comuni  le  seguenti  funzioni  e  compiti
          amministrativi:
                a) il  rilascio della licenza di vendita ambulante di
          strumenti  da  punta  e  da  taglio, di cui all'art. 37 del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del
          regolamento  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635;
                b) il  rilascio  delle licenze concernenti le agenzie
          d'affari  nel  settore  delle  esposizioni,  mostre e fiere
          campionarie,  di  cui all'art. 115 del predetto testo unico
          delle leggi di pubblica sicurezza;
                c) il   ricevimento   della   dichiarazione  relativa
          all'esercizio    dell'industria    di    affittacamere    o
          appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di
          dare  alloggio  per mercede, di cui all'art. 108 del citato
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
                d) il  rilascio  delle licenze concernenti le agenzie
          di  affari,  di cui all'art. 115 del richiamato testo unico
          delle  leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle
          relative   all'attivita'   di  recupero  crediti,  pubblici
          incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
                e) il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio del
          mestiere  di  fochino,  previo accertamento della capacita'
          tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica
          provinciale  per  gli  esplosivi,  di  cui  all'art. 27 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
          302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui
          l'interessato  risiede,  che  puo' essere negato o revocato
          quando  ricorrono  le  circostanze  di  carattere personale
          previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di
          polizia in materia di armi;
                f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento
          di  gare  con  autoveicoli,  motoveicoli  o  ciclomotori su
          strade  ordinarie  di interesse esclusivamente comunale, di
          cui  all'art.  68  del  predetto testo unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza  e  all'art.  9 del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285;
                g) il  rilascio  dell'autorizzazione allo svolgimento
          dell'attivita'  di  direttore  o istruttore di tiro, di cui
          all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
                h) le  autorizzazioni  agli stranieri per l'esercizio
          dei  mestieri  girovaghi,  di  cui  all'art. 124 del citato
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
              3.  Ai  sensi  dell'art.  128  della Costituzione, sono
          trasferite  alle  province  le  seguenti funzioni e compiti
          amministrativi:
                a) il  riconoscimento  della nomina a guardia giurata
          degli  agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle
          regioni  e  delle  guardie  volontarie  delle  associazioni
          venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui
          all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
                b) il  riconoscimento  della nomina di agenti giurati
          addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e
          marittime,  di  cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre
          1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n.
          963;
                c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento
          di  gare  con  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori su
          strade    ordinarie    di    interesse   sovracomunale   ed
          esclusivamente  provinciale,  di cui all'art. 9 del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
              4.    Dei    provvedimenti    di    cui   al   comma 2,
          lettere a), e), f)  e g),  e  di  cui  al  comma 3  e' data
          tempestiva    informazione    all'autorita'   di   pubblica
          sicurezza.».
              -  Il  testo  degli  articoli 4,  5,  6,  7, 9 e 13 del
          decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n. 96 (Attuazione di
          talune  disposizioni  del  regolamento  n. 1334/2000/CE che
          istituisce   un   regime  comunitario  di  controllo  delle
          esportazioni  di  prodotti  e  tecnologie  a  duplice  uso,
          nonche'  dell'assistenza tecnica destinata a fini militari,
          a  norma  dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39) e'
          il seguente:
              «Art.  4  (Autorizzazione  specifica individuale). - 1.
          L'esportazione  dei  beni  a  duplice  uso  elencati  negli
          Allegati  I  e  IV  del  regolamento  puo'  avere luogo con
          autorizzazione  specifica  individuale,  rilasciata  ad  un
          singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice
          uso e per uno specifico utilizzatore finale.
              2.    L'autorizzazione    specifica    individuale   e'
          rilasciata,  previo  parere  del Comitato consultivo di cui
          all'art.  11,  per  un  periodo  di tempo determinato e con
          possibilita'  di  proroga  su  richiesta  che  deve  essere
          presentata  entro  e  non  oltre  trenta giorni prima della
          scadenza dell'autorizzazione stessa.
              3.  La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica
          individuale,   sottoscritta  da  un  legale  rappresentante
          dell'esportatore,  e' indirizzata all'Autorita' competente,
          utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis
          del   regolamento)   interamente   compilato   secondo   le
          istruzioni  in  esso  contenute.  In  caso  di compilazione
          incompleta  o  errata  e'  fatta salva la possibilita', per
          l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i
          dati  contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si
          intendono  dichiarati  dall'esportatore  sotto  la  propria
          responsabilita'.  Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la
          presentazione  della  domanda  deve  essere tempestivamente
          comunicato all'Autorita' competente.
              4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione
          dell'utilizzatore finale contenente necessariamente:
                a) l'esatta  indicazione  della denominazione o della
          ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
                b) la   descrizione   dei  beni  importati,  la  loro
          quantita'   e   valore,   gli   estremi  del  contratto  di
          riferimento o una copia dello stesso;
                c) l'indicazione  dello specifico uso civile dei beni
          e dell'esatto luogo di destinazione;
                d) l'impegno  espresso  a non utilizzare tali beni in
          applicazioni  militari  o  esplosive nucleari, in attivita'
          civili  nucleari  in  impianti  non coperti da salvaguardia
          A.I.E.A.  (Agenzia  Internazionale per l'Energia Atomica) o
          in  applicazioni  collegate allo sviluppo e/o produzione di
          altre anni di distruzione di massa e di missili che possano
          essere utilizzati come vettori di tali anni;
                e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o
          dirottare, durante il viaggio, i beni importati.
              5.  Tale  dichiarazione, debitamente datata, timbrata e
          firmata   da  un  legale  rappresentante  dell'utilizzatore
          finale,  deve essere autenticata dalla competente autorita'
          amministrativa  straniera e/o diplomatica italiana, qualora
          venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente.
              6.     L'Autorita'     competente    puo'    richiedere
          all'esportatore   di   presentare   anche   un  certificato
          internazionale  d'importazione  e/o  un  certificato di uso
          finale rilasciato dalla competente autorita' amministrativa
          del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale.
              7.  Oltre  a  quanto  previsto  dai  commi 4,  5  e  6,
          l'Autorita'  competente  puo' richiedere all'esportatore di
          presentare ulteriore specifica documentazione.
              8.  L'autorizzazione  specifica individuale puo' essere
          sottoposta  a  particolari  condizioni e l'esportatore puo'
          essere  tenuto  ad  adempiere  specifici obblighi richiesti
          dall'Autorita'  competente  ed indicati nell'autorizzazione
          stessa.
              9.   La   documentazione   relativa  alle  esportazioni
          effettuate    in   regime   di   autorizzazione   specifica
          individuale  e'  conservata negli archivi della sede legale
          dall'esportatore  per un periodo non inferiore a tre anni a
          decorrere   dalla   fine  dell'anno  civile  nel  quale  le
          operazioni  hanno  avuto  luogo  e  deve  essere esibita su
          richiesta  dell'Autorita'  competente che puo' effettuare o
          disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi
          dell'art. 12.
              10.  L'autorizzazione specifica individuale puo' essere
          negata,  annullata, revocata, sospesa o modificata, sentito
          il  parere  del  Comitato  consultivo  di  cui all'art. 11,
          secondo quanto stabilito dall'art. 8.».
              «Art.  5  (Autorizzazione  globale  individuale).  - 1.
          L'esportazione  dei  beni  a  duplice  uso  elencati  negli
          Allegati  I  e  IV  del  regolamento  puo'  avere luogo con
          autorizzazione   globale   individuale,  rilasciata  ad  un
          singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice
          uso e per uno o piu' Paesi di destinazione specifici.
              2.   Le   autorizzazioni   globali   individuali   sono
          rilasciate,  previo  parere  del Comitato consultivo di cui
          all'art.  11,  con validita' non superiore a tre anni e con
          possibilita'  di  proroga  su  richiesta,  che  deve essere
          presentata  entro  e  non  oltre  trenta giorni prima della
          scadenza    dell'autorizzazione    stessa.   Del   rilascio
          dell'autorizzazione  viene  data comunicazione al Ministero
          dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
              3.  La  domanda  per ottenere un'autorizzazione globale
          individuale,   sottoscritta  da  un  legale  rappresentante
          dell'esportatore,  e' indirizzata all'Autorita' competente,
          utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis
          del   regolamento)   interamente   compilato   secondo   le
          istruzioni  in  esso  contenute.  In  caso  di compilazione
          incompleta  o  errata  e'  fatta salva la possibilita', per
          l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i
          dati  contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si
          intendono  dichiarati  dall'esportatore  sotto  la  propria
          responsabilita'.  Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la
          presentazione  della  domanda  deve  essere tempestivamente
          comunicato all'Autorita' competente.
              4.  E'  escluso il rilascio dell'autorizzazione globale
          individuale in favore di operatori occasionali.
              5.   Alla   domanda   e'  allegata  una  dichiarazione,
          sottoscritta  da un legale rappresentante dell'esportatore,
          con  cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare,
          all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:
                a) utilizzare        l'autorizzazione        ottenuta
          esclusivamente  per  i  beni a duplice uso e per i Paesi di
          destinazione in essa indicati;
                b) riportare   sulle   fatture  e  sui  documenti  di
          trasporto   la   seguente  stampigliatura:  «Autorizzazione
          globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
                c) richiedere  in  sede  di conclusione del contratto
          ovvero  di  accettazione  della  proposta  contrattuale una
          dichiarazione   di   impegno  del  committente  estero  e/o
          dell'utilizzatore  finale  a  non riesportare, trasferire o
          dirottare, durante il viaggio, i beni a duplice uso oggetto
          del  contratto  stesso  o  dell'ordinativo e ad utilizzarli
          esclusivamente per scopi civili.
              6.  Entro  trenta  giorni  dalla  fine di ogni semestre
          civile l'esportatore trasmette all'Autorita' competente per
          posta,   e-mail   o   fax  una  lista  riepilogativa  delle
          operazioni  effettuate  in regime di autorizzazione globale
          individuale.  Tale  segnalazione  deve contenere i seguenti
          elementi:  estremi della fattura e del contratto, quantita'
          e  valore  dei  beni spediti, categorie e sottocategorie di
          riferimento,   voci   doganali   corrispondenti,  Paese  di
          destinazione,     generalita'     del     destinatario    e
          dell'utilizzatore  finale,  data  di  spedizione,  tipo  di
          esportazione (definitiva, temporanea o transito).
              7.   La   documentazione   relativa  alle  esportazioni
          effettuate  in regime di autorizzazione globale individuale
          e'    conservata    negli   archivi   della   sede   legale
          dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a
          decorrere   dalla   fine  dell'anno  civile  nel  quale  le
          operazioni  hanno  avuto  luogo  e  deve  essere esibita su
          richiesta  dell'Autorita'  competente che puo' effettuare o
          disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi
          dell'art. 12.
              8. Le autorizzazioni globali individuali possono essere
          negate,   annullate,   revocate,   sospese   o   modificate
          dall'Autorita'  competente,  sentito il parere del Comitato
          consultivo  di  cui  all'art.  11, secondo quanto stabilito
          dall'art. 8.».
              «Art.  6  (Autorizzazione  generale  nazionale).  -  1.
          L'esportazione    dei   beni   a   duplice   uso   elencati
          nell'Allegato   I   e   nell'Allegato   IV,   parte I,  del
          regolamento  puo'  aver  luogo  con autorizzazione generale
          nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione
          che   saranno  indicati  con  decreto  del  Ministro  delle
          attivita'  produttive,  da  adottare  entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo.
              2.  La  domanda  per ottenere l'autorizzazione generale
          nazionale,   sottoscritta   da   un  legale  rappresentante
          dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente e
          deve  contenere l'indicazione della denominazione o ragione
          sociale,   della   sede   e   dei   legali   rappresentanti
          dell'esportatore medesimo.
              3.  L'Autorita'  competente  provvede  in  merito  alla
          domanda    entro    sessanta    giorni.    Il    nominativo
          dell'esportatore    che    intende    operare    attraverso
          l'autorizzazione  generale  nazionale  viene iscritto in un
          apposito   «registro   dei   soggetti   che   operano   con
          autorizzazione  generale  nazionale» con attribuzione di un
          numero     di     ordine    progressivo.    Del    rilascio
          dell'autorizzazione  viene  data comunicazione al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -  Agenzia  delle dogane.
          L'esportatore     iscritto     nel     registro    comunica
          tempestivamente  all'Autorita'  competente  ogni variazione
          dei dati di cui al comma 2.
              4.  I  documenti  di  viaggio che accompagnano i beni a
          duplice   uso   esportati  sulla  base  dell'autorizzazione
          generale   nazionale  devono  riportare  la  stampigliatura
          indicata nell'allegato 1 del presente decreto legislativo.
              5.  Entro  trenta  giorni  dalla  fine di ogni semestre
          civile,  l'esportatore  trasmette  all'Autorita' competente
          per  posta,  e-mail  o  fax  una  lista riepilogativa delle
          operazioni  effettuate in regime di autorizzazione generale
          nazionale.  Tale  segnalazione  deve  contenere  i seguenti
          elementi:  estremi della fattura e del contratto, quantita'
          e  valore  dei  beni spediti, categorie e sottocategorie di
          riferimento,   voci   doganali   corrispondenti,  Paese  di
          destinazione,     generalita'     del     destinatario    e
          dell'utilizzatore  finale,  data  di  spedizione,  tipo  di
          esportazione (definitiva, temporanea o transito).
              6.   La   documentazione   relativa  alle  esportazioni
          effettuate  in  regime di autorizzazione generale nazionale
          e'    conservata    negli   archivi   della   sede   legale
          dell'esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a
          decorrere   dalla   fine  dell'anno  civile  nel  quale  le
          operazioni  hanno  avuto  luogo  e  deve  essere esibita su
          richiesta  dell'Autorita' competente, che puo' effettuare o
          disporre idonea attivita' di ispezione e controllo ai sensi
          dell'art. 12.
              7.  L'autorizzazione  generale  nazionale  puo'  essere
          negata,  annullata,  revocata, sospesa o modificata secondo
          quanto stabilito dall'art. 8.».
              «Art.  7  (Autorizzazione  generale  comunitaria). - 1.
          L'esportazione  dei beni a duplice uso puo' avere luogo con
          autorizzazione  generale  comunitaria limitatamente ai beni
          ed  ai  paesi di destinazione elencati nell'Allegato II del
          regolamento  secondo  la  procedura  prevista  dall'art. 6,
          commi 2,  3,  5  e  6.  L'utilizzazione dell'autorizzazione
          generale  comunitaria  e' sottoposta alle condizioni e deve
          soddisfare  i  requisiti  previsti dallo stesso Allegato II
          del   regolamento.  Il  nominativo  dell'esportatore  viene
          iscritto  in un apposito «registro dei soggetti che operano
          con autorizzazione generale comunitaria».
              2.  I  documenti  di  viaggio che accompagnano i beni a
          duplice   uso   esportati  sulla  base  dell'autorizzazione
          generale  comunitaria  devono  riportare  la stampigliatura
          indicata nell'allegato 2 del presente decreto legislativo.
              3.  Nei casi previsti dall'Allegato II del regolamento,
          le  parti  2 e 3 dello stesso possono essere modificate con
          decreto   dirigenziale   del   Ministero   delle  attivita'
          produttive,  sentito  il  parere del Comitato consultivo di
          cui all'art. 11.
              4.  L'autorizzazione  generale  comunitaria puo' essere
          negata,  annullata,  revocata, sospesa o modificata secondo
          quanto stabilito dall'art. 8.».
              «Art.  9  (Autorizzazione  per  beni  a duplice uso non
          compresi    nell'elenco   di   cui   all'Allegato   I   del
          regolamento).  -  1.  Ai sensi dell'art. 4, comma 1, 2 e 3,
          del  regolamento  l'Autorita'  competente  puo' subordinare
          l'esportazione   di   beni   a  duplice  uso  non  compresi
          nell'elenco  di  cui  all'Allegato  I  del  regolamento  al
          rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  all'art. 4, dandone
          tempestivamente  comunicazione  al  Ministero  degli affari
          esteri,   al   Ministero   della  difesa  ed  al  Ministero
          dell'interno.
              2.  L'esportazione  di  tali  beni  puo'  anche  essere
          subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.
          4  su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri
          o  del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno.
          La   richiesta   e'   inviata  all'Autorita'  competente  e
          comunicata agli altri due Ministeri.
              3.  Nel  caso  in cui vengano formulate osservazioni da
          parte  di  una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2,
          entro   i   tre  giorni  successivi  alla  ricezione  della
          comunicazione  o  della  richiesta,  l'Autorita' competente
          indice,  entro  i  successivi tre giorni, una conferenza di
          servizi  per  il loro esame. Qualora all'esito della stessa
          venga  confermato  che l'esportazione e' da assoggettare ad
          autorizzazione,     l'Autorita'     competente     comunica
          tempestivamente   tale   decisione   all'esportatore  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Agenzia delle
          dogane.
              4.  Nel  caso in cui non vengano formulate osservazioni
          da  parte  di una delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e
          2,   l'Autorita'  competente,  ove  l'esportazione  sia  da
          assoggettare  ad  autorizzazione,  comunica tempestivamente
          all'esportatore   e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  -  Agenzia  delle  dogane  che  l'esportazione  e'
          subordinata ad autorizzazione.
              5.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 4,  del regolamento
          l'esportatore  che e' a conoscenza che i beni a duplice uso
          che intende esportare, che non sono compresi nell'elenco di
          cui  all'Allegato  I  del  regolamento,  sono destinati, in
          tutto  o  in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di
          cui  ai  commi 1,  2  e  3 dell'art. 4 del regolamento deve
          informarne   l'Autorita'  competente  producendo  tutta  la
          documentazione necessaria.
              6.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 5,  del regolamento
          l'esportatore  che  abbia motivo di sospettare che i beni a
          duplice  uso  che  intende esportare, che non sono compresi
          nell'elenco  di cui all'Allegato I del regolamento, siano o
          possano essere destinati, in tutto o in parte, ad una delle
          utilizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del regolamento
          deve  informarne l'Autorita' competente producendo tutta la
          documentazione necessaria.
              7.    L'Autorita'    competente,    ove   non   ritenga
          manifestamente  infondata  la segnalazione dell'esportatore
          di  cui  ai  commi 5  e  6, comunica la stessa al Ministero
          degli  affari  esteri,  al  Ministero  della  difesa  e  al
          Ministero  dell'interno,  attivando  la procedura di cui ai
          commi 1, 2, 3 e 4.
              8.  Il  procedimento  di  cui al presente articolo puo'
          essere   precisato   limitatamente  ai  profili  di  natura
          procedurale   con   provvedimento   da  adottare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sulla  base  dei  principi  e criteri direttivi individuati
          dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              «Art.   13   (Trasferimento   di  beni  a  duplice  uso
          all'interno dell'Unione europea). - 1. Per il trasferimento
          all'interno  dell'Unione  europea  dei  beni  a duplice uso
          elencati  nell'Allegato  IV  del  regolamento  e' richiesta
          un'autorizzazione. Si applica integralmente quanto disposto
          nell'art. 21 del regolamento.
              2. Per il trasferimento all'interno dell'Unione europea
          dei   beni   a   duplice   uso,   elencati  nella  Parte  I
          dell'Allegato  IV  del  regolamento, puo' essere rilasciata
          un'autorizzazione  generale  nazionale secondo le procedure
          previste dall'art. 6.».
              - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 18 novembre
          1995,  n.  496  (Ratifica  ed  esecuzione della Convenzione
          sulla     proibizione     dello    sviluppo,    produzione,
          immagazzinaggio  ed  uso  di  armi  chimiche  e  sulla loro
          distruzione,  con  annessi,  fatta  a  Parigi il 13 gennaio
          1993) e' il seguente:
              «Art. 3. - 1. Sono vietati la produzione, la cessione o
          la    ricezione    a    qualsiasi    titolo,    l'acquisto,
          l'importazione,  l'esportazione, il transito, la detenzione
          e  l'uso  - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti
          chimici  elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti
          chimici  della  Convenzione, nonche' di ogni altro composto
          che  possa  essere  utilizzato  esclusivamente  a  scopo di
          fabbricazione di armi chimiche.
              2.   Le   attivita'  che  si  svolgono  sul  territorio
          nazionale  e  quelle  di  trasferimento nei confronti degli
          Stati   parte,   consentite   ai   sensi   della  parte  IV
          dell'annesso    sulle    verifiche,    sono   soggette   ad
          autorizzazione,      rispettivamente,     del     Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          Ministero del commercio con l'estero.
              3.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   rilascia,   nell'ambito   delle  proprie
          competenze,  le predette autorizzazioni previo espletamento
          dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo
          di cui all'art. 5.
              4.  Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le
          prescritte   autorizzazioni,  previo  parere  del  comitato
          previsto  dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222,
          e  successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme
          ivi  stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato
          ad  esprimere  il  suo  parere su domande di autorizzazione
          presentate  ai  sensi della presente legge, e' integrato da
          un  rappresentante  del  Ministero  della  sanita'  e  puo'
          avvalersi  di  esperti  in  materia  di  difesa,  sanita' e
          ricerca.».
              «Art.  4.  - 1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi
          non  parte  della Convenzione dei composti chimici elencati
          nelle  tabelle  2  e  3 dell'annesso della Convenzione sono
          soggette  ad autorizzazione del Ministero del commercio con
          l'estero,  in conformita' a quanto disposto dalle parti VII
          e  VIII  dell'annesso  sulle  verifiche  della  Convenzione
          stessa,  previo  parere  del  comitato  di  cui all'art. 3,
          comma 4.  Dopo  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2
          dell'annesso   sui   composti   chimici  della  convenzione
          potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.».
              -   Il  testo  dell'art.  18  del  decreto  legislativo
          17 marzo   1995,   n.   230   (Attuazione  delle  direttive
          89/618/Euratom,      90/641/Euratom,     92/3/Euratom     e
          96/29/Euratom  in  materia  di radiazioni ionizzanti) e' il
          seguente:
              «Art.  18 (Importazione e produzione a fini commerciali
          di materie radioattive). - 1. L'attivita' di importazione a
          fini  commerciali  di  materie  radioattive,  di  prodotti,
          apparecchiature  e  dispositivi in genere, contenenti dette
          materie,  e'  soggetta  a notifica preventiva da effettuare
          almeno  sessanta  giorni  prima  dell'inizio dell'attivita'
          stessa.
              2.  La  produzione a fini commerciali delle sorgenti di
          radiazioni di cui al comma 1 soggetta a notifica preventiva
          da  effettuare  almeno  sessanta  giorni  prima dell'inizio
          dell'attivita' stessa.
              3.   Ai   fini   delle  presenti  disposizioni,  e'  da
          intendersi    ricompresa    nella    produzione   qualsiasi
          manipolazione,   o  frazionamento,  o  diluizione  o  altra
          operazione,  effettuata  sulle  materie  radioattive  o sul
          dispositivo  che  le contenga, che siano tali da comportare
          l'immissione  sul  mercato  di  un  prodotto, contenente la
          materia predetta, diverso da quello originario.
              4.  La  notifica  di  cui  ai  commi 1  e 2 deve essere
          effettuata  nei  confronti del Ministero dell'ambiente, del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          del  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, del
          Ministero  della  sanita',  del  Ministero  dell'interno  e
          dell'ANPA.
              5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di
          cui  al  comma 4,  le  altre  amministrazioni eventualmente
          interessate  e  l'ANPA,  sono  stabilite le modalita' della
          notifica nonche' le condizioni per l'eventuale esenzione da
          tale  obbligo,  nell'osservanza  delle  disposizioni di cui
          all'art. 2.
              6. Per l'esercizio delle attivita' di commercio restano
          ferme  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge
          31 dicembre 1962, n. 1860.».
              -  Il testo dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1962 n.
          1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare):
              «Art. 4. - Il commercio nel territorio della Repubblica
          italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie
          radioattive,  qualora  la  Comunita'  europea per l'energia
          atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi
          dell'art.  57  del  Trattato,  e'  soggetto, fatta salva la
          disciplina  sull'approvvigionamento  delle materie fissili,
          previste   dal  Trattato  Euratom,  ad  autorizzazione  del
          Ministero dell'industria e del commercio.
              L'autorizzazione   s'intende  concessa  decorsi  trenta
          giorni  dalla data della presentazione della domanda, senza
          che  entro tale termine l'Amministrazione competente si sia
          pronunciata.
              Per   l'importazione   e  l'esportazione  dei  predetti
          minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive,
          l'autorizzazione  -  quando  e'  prescritta  dalle norme in
          vigore in materia di divieti economici e valutari - e' data
          dal  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  su conforme
          parere del Ministero dell'industria e del commercio.
              Lo  Stato  ha  il  diritto  di  opzione  per le materie
          grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine
          di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.».
              -  Il  testo  degli  articoli 18-bis  e  21 del decreto
          legislativo   17 marzo   1995,  n.  230  (Attuazione  delle
          direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  92/3/Euratom e
          96/29/Euratom  in  materia di radiazioni ionizzanti ) e' il
          seguente:
              «Art.   18-bis  (Beni  di  consumo).  -  1.  L'aggiunta
          intenzionale, sia direttamente che mediante attivazione, di
          materie  radioattive nella produzione e manifattura di beni
          di consumo, nonche' l'importazione o l'esportazione di tali
          beni,   e'   soggetta   ad   autorizzazione  del  Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
          con i Ministeri della sanita', dell'ambiente, dell'interno,
          del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
              2.  Con  il  decreto  di cui all'art. 18, comma 5, sono
          determinate le disposizioni procedurali per il rilascio, la
          modifica e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
              3.  Copia  dei provvedimenti relativi al rilascio, alla
          modifica  ed  alla  revoca  dell'autorizzazione  e' inviata
          dall'amministrazione che emette il provvedimento alle altre
          amministrazioni,  agli  organismi  tecnici  consultati  nel
          procedimento e all'ANPA.
              4.  Il  provvedimento di autorizzazione puo' esonerare,
          in  tutto  o in parte, il consumatore finale dagli obblighi
          previsti dal presente decreto.».
              - Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
          1860   (Impiego   pacifico  dell'energia  nucleare)  e'  il
          seguente:
              «Art.  5. - Il trasporto delle materie fissili speciali
          in  qualsiasi  quantita'  e  delle  materie  radioattive in
          quantita'  totale  di radioattivita' o di peso che ecceda i
          valori  determinati  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
          essere  effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi,
          autorizzati  con  decreto del Ministro per l'industria e il
          commercio,  rispettivamente di concerto con il Ministro per
          i  trasporti  e l'aviazione civile e con il Ministro per la
          marina mercantile.
              Possono  essere effettuati senza autorizzazione singoli
          trasporti  occasionali  di materie radioattive in quantita'
          totale  di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori
          che  saranno  determinati  con  decreto  del  Ministro  per
          l'industria  e il commercio, emanato con le forme dell'art.
          30  del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
          1964,  n.  185.  In  tali  casi,  prima dell'esecuzione del
          trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
          medico  provinciale  delle province nelle quali ha inizio e
          termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
          preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
              Singoli  trasporti  di  materie  fissili  speciali,  in
          qualsiasi  quantita', e di materie radioattive in quantita'
          totale  di  radioattivita'  o  di peso che ecceda il limite
          fissato  nel comma precedente, debbono essere effettuati da
          vettori  terrestri,  aerei e marittimi all'uopo autorizzati
          con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di
          concerto con il Ministro interessato.
              Le  disposizioni  contenute  nei  commi precedenti  non
          esimono  il  vettore  dall'osservanza  delle  vigenti norme
          sulla disciplina dei trasporti.
              Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri
          competenti,  di  concerto con il Ministro per l'industria e
          il  commercio,  udito  il parere del Comitato nazionale per
          l'energia  nucleare,  sono  emanate  le norme regolamentari
          relative  al  trasporto  delle  materie  fissili speciali e
          delle  materie radioattive, in accordo con le norme di base
          fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
              Fino   a   quando   non   saranno   emanate   le  norme
          regolamentari  relative  al trasporto delle materie fissili
          speciali   e   delle   materie   radioattive   di   cui  al
          comma precedente,  il  trasporto  delle  dette materie deve
          essere   effettuato   nell'osservanza   delle  disposizioni
          emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
          per  i  trasporti  terrestri  e aerei e dal Ministero della
          marina  mercantile  per i trasporti marittimi, nel rispetto
          anche  delle  norme  di  protezione sanitaria contenute nel
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
          n. 185, che risultino applicabili.».
              «Art.  21  (Trasporto di materie radioattive). - 1. Per
          il  trasporto  delle  materie di cui all'art. 5 della legge
          31 dicembre   1962,  n.  1860,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni,  effettuato  in  nome  proprio  e  per  conto
          altrui,  oppure  in  nome  e  per  conto proprio, ancorche'
          avvalendosi  di  mezzi  altrui  dei quali si abbia la piena
          responsabilita'   e   disponibilita',   restano   ferme  le
          disposizioni  ivi  contenute. Nelle autorizzazioni previste
          da  dette  disposizioni,  rilasciate  sentiti  1'ANPA  e il
          Ministero    dell'interno,    possono    essere   stabilite
          particolari prescrizioni definite dall'ANPA.
              2.  Con  decreti  del  Ministro  dei  trasporti e della
          navigazione,   sentita   1'ANPA,   sono  emanate  le  norme
          regolamentari  per  i  diversi  modi di trasporto, anche in
          attuazione  delle  direttive  e raccomandazioni dell'Unione
          europea  e  degli  accordi  internazionali  in  materia  di
          trasporto di merci pericolose.
              3.  I  soggetti  che  effettuano il trasporto di cui al
          comma 1  sono  tenuti  ad inviare all'ANPA un riepilogo dei
          trasporti   effettuati   con  l'indicazione  delle  materie
          trasportate.  Con  decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentita   1'ANPA,  sono
          stabiliti  i  criteri  applicativi di tale disposizione, le
          modalita',  i  termini  di  compilazione  e  di  invio  del
          riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.».
              -  Il  testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962,
          n.  1860  (Impiego  pacifico  dell'energia  nucleare) e' il
          seguente:
              «Art.  13. - Oltre quanto prescritto dagli articoli 91,
          96  e  102  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          13 febbraio   1964,   n.   185,   l'impiego  degli  isotopi
          radioattivi,  quando  la quantita' di radioattivita' che si
          intende  utilizzare  e'  pari  o  superiore  ai  valori  di
          quantita'  totale  di  radioattivita' o di peso che saranno
          determinati  con  decreto del Ministro per l'industria e il
          commercio,  emanato  con  le forme dell'art. 30 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
          e'  sottoposto  all'autorizzazione  ministeriale rilasciata
          dal  Ministro  per  l'industria e il commercio, di concerto
          con  il  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per
          gli  usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria
          e  il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e
          la  previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per
          gli  usi  agricoli,  con  i  Ministri  per  il  lavoro e la
          previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi
          didattici  e  con  i Ministri per il lavoro e la previdenza
          sociale   e   per  la  sanita'  per  gli  usi  diagnostici,
          terapeutici e sperimentali clinico-sanitari.
              Sono    esenti    dall'autorizzazione    gli   istituti
          universitari  e  gli  altri istituti scientifici di diritto
          pubblico  che  impieghino  i  radioisotopi esclusivamente a
          scopo di ricerca scientifica.
              Con  decreto  del  Ministro  per  l'industria  e per il
          commercio,  di  concerto  con  i Ministri interessati, sono
          emanate  le  norme relative al rilascio dell'autorizzazione
          per l'impiego dei radioisotopi.».
              -  Il  testo degli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
          52,  37  e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
          (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti) e' il seguente:
              «Art.   27  (Nulla  osta  all'impiego  di  sorgenti  di
          radiazioni).  -  1.  Gli  impianti, stabilimenti, istituti,
          reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivita'
          comportanti,    a    qualsiasi   titolo,   la   detenzione,
          l'utilizzazione,  la  manipolazione di materie radioattive,
          prodotti,   apparecchiature   in  genere  contenenti  dette
          materie,   il   trattamento,   il  deposito  e  l'eventuale
          smaltimento     nell'ambiente     di     rifiuti    nonche'
          l'utilizzazione  di  apparecchi  generatori  di  radiazioni
          ionizzanti,  debbono essere muniti di nulla osta preventivo
          secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attivita' di
          cui  al  presente comma sono tutte di seguito indicate come
          impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
              1-bis.   Le   pratiche  svolte  dallo  stesso  soggetto
          mediante  sorgenti  di radiazioni mobili, impiegate in piu'
          siti,  luoghi o localita' non determinabili a priori presso
          soggetti  differenti  da  quello che svolge la pratica sono
          assoggettate  al  nulla osta di cui al presente articolo in
          relazione  alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti
          ed  alle  modalita' di impiego, ai sensi di quanto previsto
          nei provvedimenti applicativi.
              2.  L'impiego  delle  sorgenti  di radiazioni di cui al
          comma 1  e'  classificato  in  due  categorie,  A  e B. Con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,    di    concerto    con    il   Ministro
          dell'ambiente,  dell'interno, del lavoro e della previdenza
          sociale,  della  sanita', sentita l'ANPA, sono stabiliti le
          condizioni  per la classificazione nelle predette categorie
          in   relazione   ai  rischi  per  i  lavoratori  e  per  la
          popolazione connessi con tali attivita', i relativi criteri
          di  radioprotezione,  le norme procedurali per il rilascio,
          la  modifica  e la revoca del nulla osta, le condizioni per
          l'esenzione  dallo stesso, nonche' gli organismi tecnici di
          consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte
          le competenze tecniche necessarie.
              2-bis.   Il  nulla  osta  di  cui  al  comma 1  e',  in
          particolare, richiesto per:
                a) l'aggiunta   intenzionale   sia  direttamente  che
          mediante   attivazione   di   materie   radioattive   nella
          produzione  e  manifattura di prodotti medicinali o di beni
          di consumo;
                b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
          di  materie  radioattive  per  radiografia industriale, per
          trattamento di prodotti, per ricerca;
                c) la   somministrazione   intenzionale   di  materie
          radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
          veterinaria,  a  persone  e,  per i riflessi concernenti la
          radioprotezione di persone, ad animali;
                d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o
          di materie radioattive per esposizione di persone a fini di
          terapia medica.
              3.  Le  disposizioni del presente capo non si applicano
          alle  pratiche  disciplinate  al  capo IV ed al capo VII ed
          alle  attivita'  lavorative  comportanti l'esposizione alle
          sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con
          esclusione  dei  casi  in  cui  l'assoggettamento  a  dette
          disposizioni  sia espressamente stabilito ai sensi del capo
          III-bis e relativi provvedimenti di attuazione.
              4.   Restano   ferme,   per   quanto   applicabili,  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  13 della legge 31 dicembre
          1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.
              4-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano  alle  pratiche di cui all'art. 33 ed all'impiego
          di microscopi elettronici.
              4-ter.  Il  nulla osta all'impiego di categoria A tiene
          luogo  del nulla osta all'impiego di categoria B, ai valori
          massimi  dell'esposizione  dei  gruppi di riferimento della
          popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario,
          per  gli  aspetti connessi alla costruzione, per le prove e
          per  l'esercizio,  nonche'  per  l'eventuale disattivazione
          delle installazioni.».
              «Art.  28  (Impiego  di categoria A). - 1. L'impiego di
          categoria  A  e'  soggetto a nulla osta preventivo da parte
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
          dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale, della
          sanita',  sentite  1'ANPA  e  le  regioni  territorialmente
          competenti,     in     relazione    all'ubicazione    delle
          installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
          radioprotezione,   delle   modalita'  di  esercizio,  delle
          attrezzature  e della qualificazione del personale addetto,
          alle  conseguenze  di  eventuali  incidenti  nonche'  delle
          modalita'   dell'eventuale   allontanamento  o  smaltimento
          nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
          e'  inviata  dal  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  ai  Ministeri  concertanti, al presidente
          della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
          al  prefetto,  al  comando provinciale dei vigili del fuoco
          competenti per territorio e all'ANPA.
              2.  Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
          prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
          le   prove  e  per  l'esercizio,  nonche'  per  l'eventuale
          disattivazione degli impianti.».
              «Art.  29  (Impiego  di categoria B). - 1. L'impiego di
          categoria   B  e'  soggetto  a  nulla  osta  preventivo  in
          relazione  all'idoneita'  dell'ubicazione  dei  locali, dei
          mezzi  di  radioprotezione,  delle  modalita' di esercizio,
          delle  attrezzature  e  della  qualificazione del personale
          addetto,  alle  conseguenze  di eventuali incidenti nonche'
          delle modalita' dell'eventuale allontanamento o smaltimento
          nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
              2.  Con  leggi delle regioni e delle province autonome,
          da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
          del decreto di cui all'art. 27, sono stabilite le autorita'
          competenti  per  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui al
          comma 1,  per  le attivita' comportanti esposizioni a scopo
          medico,  nonche'  le  modalita' per il rilascio medesimo, e
          sono  individuati  o  costituiti  gli  organismi tecnici da
          consultare  ai  fini  del  rilascio di detto nulla osta; in
          tali  organismi  debbono essere rappresentate le competenze
          necessarie,  inclusa  quella  del  Comando  provinciale dei
          vigili  del  fuoco.  Negli  altri  casi  il  nulla  osta e'
          rilasciato  dal  prefetto,  sentiti  i competenti organismi
          tecnici,  tra i quali il Comando provinciale dei vigili del
          fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
              3.   Nel   nulla  osta,  rilasciato  sulla  base  della
          documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite
          particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.».
              «Art. 30 (Particolari disposizioni per l'allontanamento
          dei  rifiuti). - 1. L'allontanamento di materiali destinati
          ad   essere   smaltiti,   riciclati   o   riutilizzati   in
          installazioni,   ambienti   o,   comunque,  nell'ambito  di
          attivita'  a  cui  non  si applichino le norme del presente
          decreto,    se   non   e'   disciplinato   dai   rispettivi
          provvedimenti   autorizzativi,   e'  comunque  soggetto  ad
          autorizzazione  quando detti rifiuti o materiali contengano
          radionuclidi  con  tempi  di dimezzamento fisico maggiore o
          uguale   a   settantacinque   giorni  o  in  concentrazione
          superiore  ai  valori  determinati  ai sensi dell'art. 1. I
          livelli    di    allontanamento    stabiliti   negli   atti
          autorizzatori  debbono soddisfare ai criteri fissati con il
          decreto  di cui all'art. 1, comma 2, che terra' conto anche
          degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.
              2.  Con  leggi  delle regioni e delle province autonome
          sono  stabilite  le  autorita'  competenti  per il rilascio
          dell'autorizzazione  nonche'  le  modalita' per il rilascio
          medesimo,  che  dovranno  prevedere  la consultazione degli
          organismi tecnici territorialmente competenti.
              3.   Nell'autorizzazione   possono   essere   stabilite
          particolari  prescrizioni,  anche  in  relazione  ad  altre
          caratteristiche  di  pericolosita'  dei rifiuti, diverse da
          quelle  di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione e'
          inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.».
              «Art.  31 (Attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi
          per  conto  di  terzi). - 1. L'attivita' di raccolta, anche
          con  mezzi  altrui,  di rifiuti radioattivi, provenienti da
          terzi,  allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni
          di  trattamento  o  di  deposito  oppure  di procedere allo
          smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'art. 30, e'
          soggetta  ad  autorizzazione  del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentita   1'ANPA,  sono
          determinate  le  disposizioni  procedurali  per il rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  al comma 1, nonche' eventuali
          esenzioni da essa.».
              «Art.  32  (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di
          rifiuti   radioattivi).  -  1.  Le  spedizioni  di  rifiuti
          radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea
          o  ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei
          rifiuti  medesimi  da  e verso altri Stati, nonche' il loro
          transito    sul    territorio   italiano   debbono   essere
          preventivamente autorizzati.
              2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da:
                a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di
          cui  all'art.  29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30,
          sentiti   i  competenti  organismi  tecnici,  nei  casi  di
          spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare
          nell'ambito   delle  attivita'  soggette  ai  provvedimenti
          autorizzativi  di  cui  agli  stessi  articoli 29  e  30  o
          nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti;
                b) il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentita  l'ANPA, nei casi di spedizioni,
          di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito
          degli  altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente
          decreto,  nonche'  nei  casi  di  transito  sul  territorio
          italiano.
              3.   Nei   casi   di   spedizione  verso  Stati  membri
          dell'Unione  europea  e  nei  casi  di  importazione  o  di
          esportazione  da  o  verso altri Stati, l'autorizzazione e'
          soggetta   all'approvazione   da   parte   delle  autorita'
          competenti  degli Stati membri destinatari della spedizione
          o   interessati   dal   transito   sul   loro   territorio.
          L'approvazione   e'  richiesta  dall'autorita'  di  cui  al
          comma 2,  competente  al rilascio dell'autorizzazione, e si
          intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi
          dal  ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato
          membro  interessato  non  richieda  una proroga, sino ad un
          mese,   di   tale  termine  o  non  abbia  comunicato  alla
          Commissione europea la propria mancata accettazione di tale
          procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'art. 17
          della direttiva 92/3/EURATOM.
              4.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con i Ministri
          dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale, della
          sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i
          criteri,  le modalita', nonche' le disposizioni procedurali
          per  il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui al presente
          articolo. Tale decreto puo' stabilire particolari esenzioni
          dagli  obblighi  e particolari divieti per l'importazione e
          l'esportazione  di  rifiuti, anche in relazione ai Paesi di
          origine o di destinazione.».
              «Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
          smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   vigenti   in  materia  di  dichiarazione  di
          compatibilita'  ambientale,  la  costruzione, o comunque la
          costituzione,  e  l'esercizio  delle  installazioni  per il
          deposito  o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle
          per  il  trattamento  e  successivo  deposito o smaltimento
          nell'ambiente,  di rifiuti radioattivi provenienti da altre
          installazioni,  anche  proprie,  sono soggetti a nulla osta
          preventivo  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    di    concerto    con    i   Ministeri
          dell'ambiente,  dell'interno, del lavoro e della previdenza
          sociale  e della sanita', sentite la regione o la provincia
          autonoma interessata e l'ANPA.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  d'intesa  con  i  Ministri
          dell'ambiente  e della sanita' e di concerto con i Ministri
          dell'interno  e  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
          sentita  l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita'
          o  di  concentrazione  ed  i  tipi  di  rifiuti  per cui si
          applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
          disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
          relazione  alle  diverse  tipologie  di  installazione. Nel
          decreto   puo'   essere   prevista,  in  relazione  a  tali
          tipologie,  la possibilita' di articolare in fasi distinte,
          compresa  quella  di  chiusura,  il rilascio del nulla osta
          nonche'  di  stabilire  particolari  prescrizioni  per ogni
          fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
              «Art.  52 (Depositi e complessi nucleari sottocritici).
          - 1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali
          o  di combustibili nucleari di cui all'art. 7, lettera g) e
          quello  dei complessi nucleari sottocritici di cui all'art.
          7,  lettera b),  sono  subordinati  all'autorizzazione  del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  intesa  con i Ministri dell'interno, del lavoro e della
          previdenza  sociale  e  della  sanita',  sentito  il parere
          dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se
          si  tratta  di combustibili nucleari irradiati. Nel decreto
          di   autorizzazione   possono   essere  stabilite  speciali
          prescrizioni.».
              «Art.  37  (Impianti  non soggetti ad autorizzazione ai
          sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860). -
          1. Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione
          di  energia  elettrica  compresi  anche quelli non soggetti
          all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge
          31 dicembre  1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a
          seguito  del  nulla osta alla costruzione, sotto il profilo
          della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
              2.   Il   nulla   osta   e'   rilasciato  dal  Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
          l'ANPA,   su   domanda   dell'interessato,   corredata  dei
          documenti   di  cui  al  precedente  articolo,  secondo  la
          procedura prevista dal presente capo.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi si
          applicano  anche  agli impianti di qualsiasi tipo costruiti
          ed esercitati da amministrazioni dello Stato.».
              «Art.  51  (Reattori di ricerca). - 1. Per gli impianti
          con  reattore  di  ricerca  di  potenza non superiore a 100
          chilowatt  termici  non  si  applica  la procedura prevista
          dagli articoli 38 e 39.
              2.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o
          del  nulla  osta,  richiede  il  parere  dell'ANPA,  che lo
          rilascia sentita la Commissione tecnica.
              3.  Per  i  reattori  di ricerca di potenza maggiore si
          applicano   integralmente   le  disposizioni  previste  dal
          presente capo.».
              - Il testo dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n.
          1860   (Impiego   pacifico  dell'energia  nucleare)  e'  il
          seguente:
              «Art.  6.  -  L'esercizio  di  impianti di produzione e
          utilizzazione  dell'energia  nucleare  a  scopi industriali
          nonche'  gli impianti per il trattamento e la utilizzazione
          dei  minerali,  materie  grezze,  materie fissili speciali,
          uranio  arricchito  e  materie  radioattive, con esclusione
          degli   impianti  comunque  destinati  alla  produzione  di
          energia   elettrica,   sono  autorizzati  con  decreto  del
          Ministro  per  l'industria  e  per il commercio, sentito il
          Comitato nazionale per l'energia nucleare.
              Il  richiedente  deve dimostrare di possedere capacita'
          tecnica  ed economica adeguata. Deve presentare il progetto
          dell'impianto,   indicando   particolarmente  la  localita'
          prescelta,  le modalita' per la dispersione ed eliminazione
          dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di
          realizzazione,   le  modalita'  per  la  prestazione  della
          garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.
              Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita'
          della  garanzia  finanziaria  per la responsabilita' civile
          verso  i  terzi,  nonche'  le modalita' di esercizio che si
          ritengano   necessarie   per   la   tutela  della  pubblica
          incolumita'  ed  ogni altra disposizione ritenuta opportuna
          per l'esercizio dell'impianto.
              Le   modifiche   degli   impianti  devono  ottenere  la
          preventiva  approvazione del Ministero dell'industria e del
          commercio,  sentito  il  Comitato  nazionale  per l'energia
          nucleare.».
              -   Il   testo  degli  articoli 53  e  55  del  decreto
          legislativo   17 marzo   1995,  n.  230  (Attuazione  delle
          direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  92/3/Euratom e
          96/29/Euratom  in  materia  di radiazioni ionizzanti) e' il
          seguente:
              «Art.  53 (Depositi temporanei ed occasionali). - 1. Il
          deposito  temporaneo  ed  occasionale  di  materie  fissili
          speciali  o di combustibili nucleari non irradiati, purche'
          conservati  negli imballaggi di trasporto e nelle quantita'
          autorizzate   per   le   singole  spedizioni,  puo'  essere
          costituito  per  non  oltre trenta giorni con il nulla osta
          del  prefetto  che  lo  rilascia  secondo  le procedure del
          decreto  di cui all'art. 27, ferme tutte le disposizioni di
          cui  alla  legge  31 dicembre  1962,  n. 1860, sull'obbligo
          della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile di
          cui  agli  articoli 19,  20  e 21 della stessa legge. Per i
          depositi  di  zona portuale e aeroportuale il nulla osta e'
          rilasciato  dal  comando  di  porto,  sentito  il dirigente
          dell'ufficio  di  sanita'  marittima, o dal direttore della
          circoscrizione aeroportuale.
              2.  Del  deposito temporaneo ed occasionale deve essere
          data   preventiva  comunicazione  all'ANPA  ed  al  comando
          provinciale  dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in
          zona portuale o aeroportuale, anche al prefetto.
              3.  La  sosta  tecnica in corso di trasporto effettuata
          per  non  oltre  ventiquattro  ore  non  e'  soggetta  alle
          disposizioni del presente articolo.».
              «Art.  55  (Autorizzazione  per la disattivazione degli
          impianti  nucleari).  -  1.  L'esecuzione  delle operazioni
          connesse  alla  disattivazione  di  un impianto nucleare e'
          soggetta   ad   autorizzazione   preventiva  da  parte  del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro
          e  della  previdenza  sociale e della sanita', la regione o
          provincia  autonoma  interessata  e  l'ANPA, su istanza del
          titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata,
          ove  necessario,  per singole fasi intermedie rispetto allo
          stato ultimo previsto.
              2.  La  suddivisione  in  fasi  intermedie  deve essere
          giustificata   nell'ambito   di   un   piano   globale   di
          disattivazione,  da  allegare all'istanza di autorizzazione
          relativa alla prima fase.
              3.   Per   ciascuna   fase,   copia   dell'istanza   di
          autorizzazione  deve essere inviata alle amministrazioni di
          cui  al  comma 1  e  all'ANPA,  unitamente  al  piano delle
          operazioni  da  eseguire,  a  una  descrizione  dello stato
          dell'impianto,   comprendente   anche   l'inventario  delle
          materie  radioattive  presenti, all'indicazione dello stato
          dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di
          sicurezza  concernenti le operazioni da eseguire e lo stato
          dell'impianto  a  fine  operazioni,  all'indicazione  della
          destinazione  dei  materiali radioattivi di risulta, ad una
          stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma
          di    radioprotezione    anche    per   l'eventualita'   di
          un'emergenza.  Nel  piano  il  titolare  della  licenza  di
          esercizio  propone  altresi'  i momenti a partire dai quali
          vengono  meno  i presupposti tecnici per l'osservanza delle
          singole   disposizioni   del   presente   decreto  e  delle
          prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.».
              - Per il testo dell'art. 16 del regio decreto 18 giugno
          1931,  n.  773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza) si vedano le note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  99  del regio decreto 6 maggio
          1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
          del  testo  unico  18 giugno  1931,  n.  773 delle leggi di
          pubblica sicurezza) e' il seguente:
              «Art.  99.  - E' in facolta' del Ministro per l'interno
          di  accordare,  sotto  l'osservanza  di  speciali  norme  e
          cautele,  e  sentito  il  parere della commissione centrale
          consultiva   di   cui   all'art.   84,   licenze   per   la
          fabbricazione,  il  trasporto,  la detenzione o l'impiego a
          scopo  di  studio  o di esperimento, di esplosivi anche non
          classificati,  nonche' di bombe, macchine ed altri congegni
          micidiali o incendiari.».
              -   Il   decreto   legislativo   2 gennaio  1997  reca:
          «Recepimento    della    direttiva    93/15/CEE    relativa
          all'armonizzazione   delle   disposizioni   in  materia  di
          immissione  sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
          civile».
              -  Il  testo dell'art. 193 del codice della navigazione
          approvato  con  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327 e' il
          seguente:
              «Art.  193  (Carico  di armi e munizioni da guerra o di
          gas  tossici).  - Il carico di armi e munizioni da guerra o
          di  gas  tossici  nonche'  di merci pericolose in genere e'
          disciplinato  da  leggi  e regolamenti speciali, e non puo'
          essere   effettuato   senza   l'autorizzazione   data   dal
          Comandante  del porto o dall'Autorita' consolare secondo le
          norme  del  regolamento.  L'imbarco di armi e munizioni per
          uso   della   nave  e'  sottoposto  all'autorizzazione  del
          Comandante del porto o dell'Autorita' consolare.».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2005,  n.  134 reca: «Regolamento recante disciplina per le
          navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e
          lo sbarco di merci pericolose».