IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                           di concerto con

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

                                  e

            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, recante «Disposizioni per
favorire  l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»
ed in particolare l'art. 5, comma 1;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.
75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.
4,  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti
informatici»  ed  in  particolare  l'art.  2,  comma 2,  che  prevede
l'emanazione  di un apposito decreto del Ministro per l'innovazione e
le   tecnologie,   di   concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca, per dettare le specifiche regole
tecniche  che  disciplinano  l'accessibilita', da parte degli utenti,
agli  strumenti  didattici  e  formativi  di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
  Vista  la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con
modificazioni  del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale
e'   stato,  tra  l'altro,  istituito  il  Ministero  della  pubblica
istruzione (art. 1, comma 7);
  Vista  la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con
modificazioni  del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale
e'  stato,  tra  l'altro,  istituito  il Ministero dell'universita' e
della ricerca (art. 1, comma 8);
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 giugno  2006,  con  il quale e' stata conferita al Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, tra l'altro,
la  delega  in  materia  di  innovazione  organizzativa, gestionale e
tecnologica;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
  Sentito  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  (CNIPA)  di  cui  al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 e successive modificazioni;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge
21 giugno   1986,   n.   317,   modificata  dal  decreto  legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                 Definizioni e ambito d'applicazione

  1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
    a) accessibilita':  ai  sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera a),
della   legge   9 gennaio  2004,  n.  4,  la  capacita'  dei  sistemi
informatici,  nelle  forme  e  nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche,  di  erogare  servizi  e fornire informazioni fruibili,
senza  discriminazioni,  anche  a  coloro  che a causa di disabilita'
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
    b) tecnologie   assistive:   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 1,
lettera b),  della  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, gli strumenti e le
soluzioni  tecniche che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati
dai sistemi informatici;
    c) strumenti  didattici  e  formativi:  programmi  informatici  e
documenti  in  formato elettronico usati nei processi di istruzione e
apprendimento.  Sono  tali,  ad  esempio,  il  software didattico e i
documenti  elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche
con  programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come
strumenti  di  lavoro nell'attivita' scolastica o essi stessi oggetto
di studio e addestramento;
    d) software    didattico:   programmi   applicativi   informatici
finalizzati   espressamente   a   supportare   gli   apprendimenti  e
deliberatamente realizzati con tale finalita'. Sono tali, ad esempio,
i   programmi   basati   sull'alternanza   spiegazione   -   verifica
(tutoriali),  e  quelli  basati  sullo  schema:  domanda - risposta -
verifica   (eserciziari),   gli   ambienti   aperti   orientati  alla
costruzione  autonoma  del  sapere  (in  cui  si perseguono specifici
obiettivi  di apprendimento senza vincolare lo studente con esplicite
richieste),  i  programmi  per  effettuare  prove  o valutazioni, gli
ambienti  di  simulazione  (riproduzioni  simulate  di  fenomeni  che
consentono  l'interattivita'  da  parte  dello  studente),  i  giochi
educativi  (con  contenuti  di  apprendimento  offerti  in  modalita'
gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;
    e) fruibilita':  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, lettera f), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° marzo 2005, n. 75, la
caratteristica  dei  servizi  di  rispondere a criteri di facilita' e
semplicita'  d'uso,  di  efficienza,  di  rispondenza  alle  esigenze
dell'utente,   di   gradevolezza  e  di  soddisfazione  nell'uso  del
prodotto;
    f) stile  di  paragrafo:  nome  associato a un insieme di comandi
utilizzati  per  la composizione grafica del testo secondo un preciso
formato  (formattazione)  che  specifica  la funzione di una parte di
testo nella struttura logica dell'intero documento;
    g) tecnologie  Web,  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo),
del  decreto  ministeriale  8 luglio  2005:  «insieme  degli standard
definiti  dall'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni
(ISO)  e  delle  raccomandazioni  del  Consorzio  World Wide Web (W3C
Recommendation)   finalizzato  a  veicolare  informazioni  o  erogare
servizi su reti che utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di
un  ipertesto  (Hyper  Text  Transfer Protocol), comunemente definite
tecnologie Internet»;
    h) interfaccia utente: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v),
del  decreto  ministeriale  8 luglio  2005, programma informatico che
gestisce  il rapporto dell'utente da, e verso, un elaboratore in modo
interattivo,  realizzato  attraverso  una  rappresentazione basata su
metafore  grafiche  (interfaccia  grafica), oppure attraverso comandi
impartiti in modo testuale (interfaccia testuale).