IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge  29 dicembre  1993, n. 578, contenente: «Norme per
l'accertamento e la certificazione di morte»;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582:
«Regolamento   recante   le   modalita'   per   l'accertamento  e  la
certificazione di morte»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285: «Regolamento di polizia mortuaria;
  Visto  il  regio  decreto  9 luglio  1939, n. 1238: «Ordinamento di
stato civile»;
  Vista  la  legge  1° aprile  1999, n. 91, recante: «Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;
  Considerati    l'acquisizione   di   sempre   maggiori   conoscenze
scientifiche  e lo sviluppo tecnologico e strumentale intervenuti nel
tempo,  in  base  ai  quali il Centro nazionale trapianti ha ritenuto
opportuno  procedere ad una revisione e aggiornamento del sopracitato
decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582;
  Considerato  che a tal fine gruppi di lavoro costituiti nell'ambito
della  Consulta  tecnica  permanente per i trapianti, con il supporto
anche   di   esperti  esterni  anestesisti,  rianimatori,  neurologi,
neuroradiologi   e   medici  legali,  hanno  in  materia  predisposto
documenti  tecnici,  in  particolare  tra  l'altro:  Linee  guida per
l'applicazione di indagini strumentali di flusso ematico cerebrale in
situazioni  particolari,  ai fini della diagnosi di morte in soggetti
affetti da lesioni encefaliche;
  Preso  atto della proposta formulata dal Centro nazionale trapianti
che  si sostanzia, alla luce anche delle soprarichiamate Linee guida,
nell'aggiornamento   dell'articolato   del   soprarichiamato  decreto
ministeriale   n.   582/1994,   integrato   da  un  allegato  tecnico
concernente       «Modalita'       tecniche       di       esecuzione
dell'elettroencefalogramma»  predisposto  nell'ambito  dei  succitati
gruppi di lavoro;
  Condivisa l'esigenza di provvedere ad aggiornare il sopramenzionato
decreto ministeriale;
  Acquisito  nel  merito il parere favorevole del Consiglio superiore
di sanita', espresso nella seduta del 23 ottobre 2007, sulla proposta
avanzata dal Centro nazionale trapianti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
             Accertamento della morte e arresto cardiaco

  1.  In  conformita'  all'art.  2,  comma 1, della legge 29 dicembre
1993,  n.  578,  l'accertamento della morte per arresto cardiaco puo'
essere   effettuato   da   un   medico   con   il   rilievo  continuo
dell'elettrocardiogramma  protratto  per non meno di 20 minuti primi,
registrato su supporto cartaceo o digitale.